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"Inail: i vantaggi della formazione in modalità e-learning "
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
30/07/2013 - Non è la prima volta che su PuntoSicuro compare il termine di pedagogia e di “andragogia”, relativa all’ apprendimento ed educazione degli adulti, anche se raramente i concetti dell’andragogia vengono concretamente utilizzati nell’ambito della formazione alla sicurezza.
Nel clima di
valorizzazione dei percorsi e-learning per
la formazione alla sicurezza dei lavoratori, valorizzazione espressa in
modo particolare dagli accordi Stato-Regioni del dicembre 2011, si
inserisce il nuovo
factsheet elaborato dal Dipartimento Igiene del Lavoro dell’Inail dal titolo “
Andragogia in e-learning per la formazione alla sicurezza dei lavoratori”.
Il documento ricorda che nell’ Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011,
che disciplina durata, contenuti minimi, modalità della formazione e
dell’aggiornamento della formazione dei lavoratori, si fa esplicito
riferimento all’e-learning, “per la prima volta differenziata dalla
modalità FAD ( Formazione a Distanza) non più ammessa come modalità formativa efficace”.
La differenza tra i
due sistemi è indicata “nella maggiore o minore rilevanza che viene data
all’interlocutore, al suo coinvolgimento attivo di interazione e scambio
dinamico, nonché della costante presenza dell’apparato formativo costituito da
tutti i soggetti operanti nel settore: insegnanti, docenti, tutor, ricercatori,
esperti di settore, ma anche amministratori di sistema”.
In questo senso se
la FAD ha risposto ad una “modalità di autoformazione del discente” e ad “un
iniziale e sperimentale utilizzo dei nuovi mezzi comunicativi”, oggi “con le
nuove tecnologie di personalizzazione (web 2.0) e possibilità di scambio
informativo in modo strutturato (chat) e/o semistrutturato (forum, blog), ci si
avvale di queste in una dimensione formativa più articolata, apparentemente più
complessa, ma sicuramente molto più vicina a quella che è la concezione di
formazione e apprendimento comunemente assunta”.
Il factsheet
ricorda che per
formare i lavoratori
in qualsiasi contesto formativo, “non si può prescindere dall’inquadrare il
target di riferimento”: questo deve essere “il più possibile omogeneo
soprattutto da un punto di vista culturale cioè delle competenze e delle
conoscenze attinenti un ambito tematico-argomentativo specifico”.
Per ricevere
percorso formativo adeguato i lavoratori devono essere preventivamente
“suddivisi in settori di appartenenza professionale in concomitanza del loro
ambito di rischio in funzione del comparto di attività. Esattamente come
pianificato dall’Accordo Stato-Regioni che prevede una correlazione tra durata
minima di erogazione e apprendimento per ciascuna categoria di rischio: bassa,
medio e alta in 4, 8 e 12 ore, (individuazione delle macrocategorie di rischio
e corrispondenze ATECO 2002-2007)”.
Senza dimenticare i
percorsi formativi per il cambiamento di mansione, per l’addestramento e per
specificità peculiari di attività. E senza dimenticare l’
aggiornamento che, previsto per tutte le figure professionali, deve
essere “impostato non come una mera rielaborazione e riproposizione di
tematiche e argomenti già esposti durante l’erogazione dei corsi base, ma come
evoluzione, approfondimenti e innovazione significativa in modo che realmente
apporti un valore aggiunto alla conoscenza base”.
La
formazione dei lavoratori per la
prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro è svolta con riferimento
all’art.37 del D.Lgs 81/2008 e
all’Accordo Stato-Regioni che ne definisce i percorsi.
Formare alla
sicurezza – continua il factsheet – “significa suscitare consapevolezza e
coscienza, dare i mezzi necessari perché questo avvenga in modo proattivo,
empirico e non avvalersi solo di una formazione astratta, formale e fine a sé
stessa, insomma infondere quella cultura alla sicurezza così tanto decantata ma
ancora molto poco praticata. Affermazioni che si traducono in termini
formativi, nel dare il giusto equilibrio tra lezioni teoriche ed esercitazioni
pratiche, ponendo il lavoratore/ discente in una posizione di centralità lungo
il percorso di acquisizione delle nozioni e informazioni necessarie attraverso
una forte interazione e, lì dove venisse meno, incentivarlo con esercitazioni,
lavori di gruppo e richiedendo delle prove pratiche o effettuare simulazioni di
rischi che possono presentarsi nei luoghi di lavoro”.
Una
formazione adeguata deve mettere il
lavoratore “nelle condizioni di poter operare avendo piena cognizione della sua
mansione e del suo ruolo nella catena produttiva, delegando a lui la sua parte
di onere all’interno dell’azienda la quale, a sua volta, deve assicurare il
pieno assolvimento delle norme e delle pratiche per prevenire i rischi e gli
incidenti”.
Veniamo infine alla
formazione alla sicurezza in modalità
e-learning.
In relazione
all’Allegato I dell’Accordo Stato-Regioni “possiamo avvalerci di una piattaforma di
e-learning
per erogare corsi di formazione e aggiornamento per tutte le figure
professionali”.
Tuttavia gli
strumenti che l’e-learning mette a disposizione “devono essere sapientemente
utilizzati e calibrati in funzione degli obiettivi formativi, del target a cui
ci si rivolge e del materiale che si ha intenzione di diffondere”.
Ad esempio il punto
n. 3 dell’Accordo (“Metodologia di insegnamento/apprendimento”) sottolinea
l’importanza del bilanciamento – possibile anche con la formazione
e-learning
- tra lezioni, esercitazioni, relative discussioni e lavori di gruppo.
Alcuni
aspetti e elementi qualificanti della formazione in
modalità e-learning
sottolineati dal documento dell’Inail::
- il
tutor è diventato una figura centrale e
determinante “senza la quale non si può parlare di e-learning ma sarebbe più
appropriato menzionare la FAD, come suggerisce lo stesso Accordo”;
- “la verifica e la
valutazione di apprendimento finale,
sebbene non sia prevista obbligatoria per i lavoratori che seguono i corsi
base, deve essere effettuata in presenza, così come definito dall’Accordo, e si
può espletare o con un test o con un colloquio”;
- “nel caso in cui
la scelta dovesse ricadere sul
test,
la piattaforma di e-learning ci mette a disposizione la possibilità di creare
una serie di domande e di gestirle per set, cioè per categoria, e di poterle
offrire all’occorrenza in modo casuale automaticamente pescate da ciascuna
categoria, risultando differenti per ciascun utente ma con il medesimo grado di
difficoltà”;
- nella modalità
e-learning è presente “il costante
monitoraggio
e tracciabilità della presenza e della costanza di ciascun utente lungo
tutto il percorso formativo così come richiesto dall’Accordo”.
Segnaliamo, per
concludere, la presenza nel factsheet di una tabella relativa al rapporto di
interazione tra le funzioni principali utilizzate attraverso la piattaforma di
e-learning
e le figure coinvolte.
Dipartimento Igiene
del Lavoro dell’INAIL, “ Andragogia in e-learning per la formazione alla sicurezza dei
lavoratori”, factsheet, edizione 2012 (formato PDF, 622 kB).
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in e-learning”.
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