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"Regione Campania: nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
02/10/2013 - Con riferimento all’art. 117 della Costituzione (materie di
legislazione concorrente), il Consiglio regionale della Campania ha
approvato nei primi giorni di agosto la
Legge regionale n. 11 del 9 agosto 2013 “Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e qualità del lavoro”.
Legge regionale che è stata poi pubblicata sul Bollettino ufficiale
della regione Campania (BURC) n. 49 in data 9 settembre ed è entrata in
vigore il
10 settembre 2013.
La legge della Regione Campania,
in coerenza con i vari indirizzi nazionali e comunitari, implementa il
sistema regionale di governo della sicurezza che era già stato in
precedenza delineato dalla
Legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009,
soffermandosi in particolare su alcuni aspetti, ad esempio sulle azioni
di stimolo e sostegno alle aziende, e inserendo alcune novità.
Con riferimento alle
azioni di sistema indicate all’articolo
2 della legge, la Regione:
- “promuove l’affermazione, il
rafforzamento e l’innalzamento della tutela della sicurezza e della salute nei
luoghi di lavoro, nonché specifiche iniziative, in collaborazione con le parti
sociali, per la semplificazione
delle procedure e la diffusione di
codici
etici basati sul principio della responsabilità sociale d'impresa e di modelli
di gestione della sicurezza certificati ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro);
- “assicura il necessario
coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali per l'attuazione delle
misure e degli obiettivi prioritari in materia di vigilanza e di prevenzione
degli infortuni sul lavoro, in raccordo con gli strumenti regionali in materia
di sanità, di lavori pubblici e di attività produttive;
- coordina, anche attraverso il
Comitato regionale di coordinamento previsto dall'articolo 24, comma 2, della
legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della
Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la
promozione della qualità del lavoro) le
attività di formazione ed informazione, di assistenza, di controllo e di
vigilanza di competenza delle aziende sanitarie locali, di seguito denominate
Asl, e degli enti pubblici, assicurando un’uniforme e corretta applicazione
delle procedure ispettive nel territorio regionale;
- valorizza gli accordi aziendali
e territoriali che orientano i comportamenti dei lavoratori e dei datori di
lavoro per l'innalzamento degli standard minimi di tutela definiti a livello
nazionale;
- realizza le opportune
iniziative per l'integrazione degli archivi informativi delle istituzioni e
degli organismi competenti, in conformità con i parametri definiti per il sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro;
- promuove accordi istituzionali
per il contrasto del lavoro irregolare e dell'infiltrazione della criminalità
organizzata negli appalti pubblici;
- assicura, nell'ambito e nei
limiti delle competenze attribuite dalla Costituzione, il rispetto di intese ed
accordi con le istituzioni europee e con gli enti nazionali per garantire e
favorire lo scambio di informazioni e la condivisione di buone prassi”.
In particolare (Art. 3) la legge
promuove un
Sistema informativo
regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.
Infatti fermo restando il potere
di gestione tecnica ed informatica attribuito all’Inail, la Regione “supporta
tramite il Sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro, di seguito denominato
Sirp,
l'integrazione e lo scambio dei dati con il servizio informativo nazionale per
la prevenzione nei luoghi di lavoro, sulla base di specifiche intese
preventive, con le Asl e con la direzione regionale del lavoro del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali”. E la Regione, “mediante l'elaborazione
dei dati raccolti dal Sirp, individua gli obiettivi e la ripartizione delle
risorse da destinare alle azioni di prevenzione e di vigilanza sul territorio
regionale, consentendo la periodica consultazione dei flussi
informativi anche alle parti sociali, nel rispetto delle disposizioni in
materia di accessibilità e di trattamento dei dati, previste dall'articolo 8,
comma 4, del decreto legislativo 81/2008”.
Altro aspetto interessante è relativo
all’
Anagrafe dei cantieri (Art 4).
Infatti la Regione Campania
“adotta criteri e modalità di archiviazione e di scambio telematico dei dati
acquisiti dalle Asl, ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 81/2008,
funzionali a rendere fruibile agli organi di vigilanza competenti in materia di
sicurezza sul lavoro il
costante
aggiornamento dei cantieri attivi sul territorio regionale e delle violazioni
accertate, anche attraverso il monitoraggio delle verifiche
periodiche, previste nell'allegato VII del decreto legislativo 81/2008”.
Inoltre viene istituito (Art. 5)
lo
Sportello per la sicurezza nei luoghi
di lavoro per “facilitare il corretto adempimento degli obblighi previsti
dalla vigente normativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di
lavoro”. Allo sportello – istituito presso l’Agenzia regionale per il lavoro e
l’istruzione (Arlas) - possono iscriversi le aziende per accedere, in via
telematica, ai vari servizi informativi.
Veniamo ora a una breve sintesi
delle varie
attività di formazione
promosse con l’Art. 6.
La Regione, nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa statale e nei limiti stabiliti dalla
Costituzione:
- “promuove e finanzia, nel
rispetto delle autonomie scolastiche ed in raccordo con le azioni di politica
scolastica regionale, progetti formativi specifici in ambito scolastico, per
favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”;
- “promuove le opportune
iniziative per accrescere le conoscenze e le competenze dei lavoratori in
ordine alla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro”;
- “promuove le opportune
iniziative per accrescere le conoscenze e le competenze dei lavoratori, dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza aziendale, territoriale e di sito, dei
datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, degli operatori delle Asl, dei
soggetti istituzionali competenti in materia di sicurezza e di regolarità del
lavoro e dei soggetti operanti nell'ambito dei servizi al lavoro;
- “finanzia secondo il regime ‘de
minimis’ i progetti di investimento in materia di salute e di sicurezza sul
lavoro presentati dalle piccole, medie e micro imprese, nonché dalle
organizzazioni sindacali, dalle associazioni facenti parti del comitato
previsto nell’articolo 24, comma 2, della legge regionale 14/2009, dalle parti
sociali e dai consorzi di gestione previsti nell’articolo 4, comma 3 della
legge regionale 13 agosto 1998, n. 16 (Assetto dei consorzi per le aree di
sviluppo industriale);
- finanzia l'attivazione di
sportelli informativi, anche in collaborazione con le università, le
associazioni, le organizzazioni sindacali, i consorzi di gestione previsti nell’articolo
4, comma 3 della legge regionale 16/1998, le fondazioni e le altre istituzioni
pubbliche e private operanti nel settore, previa la stipula di apposite intese;
- finanzia progetti di
monitoraggio degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali,
proposti dal Comitato previsto nell’articolo 24, comma 2 della legge regionale
14/2009;
- promuove, d’intesa con gli
organismi bilaterali, se costituiti, oppure d’intesa con le parti sociali,
codici etici di condotta, di buone prassi ed accordi aziendali che orientano i
comportamenti dei datori di lavoro e dei lavoratori per il rispetto delle norme
ed il miglioramento degli standard di salute e di sicurezza nei luoghi di
lavoro”.
In particolare si indica che la
Giunta regionale “adotta, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione che disciplina i
tempi e le modalità di realizzazione degli obiettivi indicati nel presente
articolo” (Art.6).
La legge regionale si sofferma
anche: sulle attività di promozione, comunicazione ed incentivazione (Art. 7);
sulle disposizioni in materia di contratti pubblici (Art. 9) e in materia di
concessione di contributi, incentivi o altre agevolazioni (Art. 11); sul
potenziamento delle attività di controllo ed incentivi per la responsabilità
sociale delle imprese (Art. 10).
Concludiamo tuttavia questa
presentazione della legge riportando quanto indicato all’Art. 8 relativamente
ai
criteri di premialità.
L’articolo indica che “nelle
procedure di aggiudicazione dei lavori e delle opere previste dall'allegato XI
del decreto legislativo 81/2008, le amministrazioni aggiudicatrici considerano,
in via prioritaria, la possibilità di prevedere analisi specifiche dei costi in
funzione della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori”.
Inoltre la Regione Campania
(comma 2) “promuove ed incentiva il miglioramento delle condizioni di lavoro, a
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo 81/2008” e per l’attuazione di quanto
contenuto in tale comma 2 “sono considerate inerenti alla salute e alla
sicurezza sul lavoro:
- l'adozione di sistemi di
gestione della sicurezza certificati a livello nazionale od internazionale,
oppure di codici etici o di altri strumenti di definizione del programma e
delle modalità di controllo delle procedure di lavoro, in osservanza ai
principi della responsabilità sociale d'impresa;
- la definizione di organigrammi
e di controlli preventivi delle attrezzature diretti a garantire l’osservanza
delle disposizioni previste negli articoli 69, 70, 71 e 74 del decreto
legislativo 81/2008”.
Tiziano Menduto
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