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"Interpello: la sigaretta elettronica è utilizzabile nei luoghi di lavoro?"

fonte www.puntosicuro.it / Salute

29/11/2013 - Non sono tutte concordi le opinioni sull’utilità o meno della  sigaretta elettronica. C’è chi ritiene che l’effetto delle  e-cigarette ( e-cig) non sia conosciuto completamente e non sia comprovata l’efficacia nel combattere il  vizio del fumo. Ma c’è anche chi – come Umberto Veronesi – sottolinea come le sigarette senza tabacco potrebbero salvare solo in Italia almeno 30.000 vite all’anno: le e-cig non bruciano tabacco e la  forte cancerogenità del fumo è dovuta al tabacco quando raggiunge i 900 gradi.
 
Con opinioni così differenziate anche la normativa non può che essere in continua evoluzione.
È con la conversione in legge ( legge n. 128 dell’8 novembre 2013) del decreto legge n. 104 recante “Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca” che è stato recentemente  eliminato il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei luoghi pubblici, attraverso lo stralcio di una parte del comma 10-bis dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.   E-cig che rimane invece vietata nelle scuole.

E la sigaretta elettronica è utilizzabile nei luoghi di lavoro?
 
Per rispondere a questa domanda, anche senza “scomodare” la normativa più recente, possiamo far riferimento all’ Interpello n. 15/2013 del 24 ottobre 2013, pubblicato dalla Commissione per gli interpelli (art. 12, comma 2, DLgs. 81/2008) in risposta ad un quesito dell’ Associazione Bancaria Italiana sull'estensione della normativa sul divieto di fumo anche alle cosiddette sigarette elettroniche.
 
Vediamo il quesito.
 
L'Associazione Bancaria Italiana ha avanzato richiesta di interpello per conoscere se, a parere della Commissione, “la normativa sul divieto di fumo sia estensibile anche alle c.d. ‘ sigarette elettroniche’; in particolare si richiede se, alla luce delle informazioni scientifiche disponibili secondo cui le sigarette elettroniche con nicotina presentano potenziali livelli di assunzione per i quali non è possibile escludere rischi per la salute, il divieto di fumo, di cui alla legge n. 3/2003 debba essere esteso anche a tali dispositivi elettronici”.
 
A questo riguardo la Commissione sottolinea che “le sigarette elettroniche risultano essere dispositivi elettronici costituiti da cilindri metallici o in plastica, muniti di un sistema elettronico di vaporizzazione, attraverso cui possono essere assunte dosi variabili di nicotina e che anche con un uso moderato e con prodotti a bassa concentrazione di nicotina, può essere superata la dose quotidiana accettabile, prevista dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare”. In particolare la sigaretta elettronica “è da considerare, secondo le recenti classificazioni, ‘un articolo’ con cartucce sostituibili contenenti miscele di sostanze, tra cui in particolare nicotina. Considerato che non sono riportati effetti univoci certi sull'impatto sulla salute negli ambienti chiusi del particolato inalato con l'uso della sigaretta elettronica, che può contenere oltre alla nicotina, anche in dimensioni nanometriche, altre sostanze, quali: cromo, nichel, stagno, alluminio, ferro, risultano necessari ulteriori approfondimenti scientifici”.
 
Ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
 
La Commissione, “in analogia all'orientamento europeo esistente - richiamato anche dal parere n. 34955/CSC6 del 26/09/2012 dell'Istituto Superiore di Sanità - di considerare le sigarette elettroniche fuori dal campo di applicazione della direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco - in quanto non contenenti tabacco - ritiene che, in mancanza di una specifica previsione normativa, non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall'articolo 51 della legge n. 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori”.
 
L’interpello indica infine che “in ragione delle caratteristiche e dei componenti delle varie tipologie di cartucce in commercio”, ferma restando la possibilità per il “datore di lavoro, nell'ambito della propria organizzazione di vietare l'uso delle sigarette elettroniche in azienda”, nel caso in cui ciò non avvenga, ne potrà essere “consentito l'uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti. La suddetta valutazione dovrà tener conto del rischio cui l'utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in ragione delle sostanze che possono essere inalate, a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate)”.
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 

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