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"Le macchine rivestite di sicurezza e le macchine a sicurezza integrata"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
02/12/2013 - Sicuramente uno dei punti delicati su cui operare per migliorare la
prevenzione degli incidenti e la tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro è correlato alla
sicurezza delle macchine e alla formazione per il loro utilizzo adeguato.
Sicurezza che, come richiesto dalla normativa europea, deve avvenire già in fase di progettazione.
Per poter confrontare la vecchia e la nuova legislazione sulle
macchine, per comprendere alcuni delle novità conseguenti all’entrata in
vigore della nuova direttiva macchine, possiamo fare riferimento gli
atti di un’iniziativa che si è tenuta durante l’edizione 2012 della “
Settimana della Sicurezza”, organizzata dall’ ASL di Frosinone in collaborazione con Sator Ambiente.
Nella prima parte del corso “
La Sicurezza delle Macchine”, tenuto
dal Tecnico della Prevenzione Dott. Tieri Sperduti (S.PRE.S.A.L. AUSL FR), si
ricordano alcuni
elementi della vecchia
e della nuova normativa di sicurezza.
Con il
vecchio sistema si può parlare di
macchine rivestite di sicurezza.
Si utilizzano, cioè, le vecchie
macchine “che vengono rivestite di sicurezza con l’apposizione di ‘pezze di
sicurezza’ : dispositivi di sicurezza, ripari e protezioni”. Il problema è che
tuttavia può crearsi una “scarsa funzionalità su una macchina così
abbondantemente protetta che crea fastidio”.
Mentre con il nuovo sistema si
può parlare di
macchine a sicurezza integrata.
In questo caso “la sicurezza si
sposta a monte”: deve essere “integrata nella fase stessa della Progettazione.
Il progettista tra le tante variabili quali la scelta dei materiali, della
norma, ecc. deve anche considerare la sicurezza”.
Diamo uno sguardo al
vecchio sistema normativo:
- “il fabbricante secondo l’Art.
7 del DPR 547/55 aveva l’obbligo di produrre macchine
sicure”. E tale compito se disatteso “determinava l’insorgere di un reato
al momento della commercializzazione”;
- successivamente allorché la
macchina entrava nell’ambiente lavorativo non supportata da adeguate istruzioni
per l’uso, la responsabilità del costruttore viene sempre più circoscritta e
passa di fatto all’utilizzatore;
- le macchine per essere sicure
nel vecchio sistema dovevano rispondere all’articolato del DPR 547/55 e allo
stato dell’arte dell’epoca;
- dunque “il Datore di lavoro
subentra nell’assunzione integrale di responsabilità sulla sicurezza delle
macchine”.
Il relatore delinea anche le
caratteristiche del
nuovo sistema
normativo:
- è il sistema delle
Direttive europee di Nuovo Approccio
“nate intorno al 1984-5 allo scopo di combattere efficacemente l’invasione
commerciale in Europa dei prodotti provenienti dagli Stati Uniti e dal
Giappone”;
- le Direttive Europee sono
obbligatorie ma devono essere inserite negli ordinamenti legislativi degli
stati membri per acquisire valore giuridico”. Necessita il recepimento
nazionale;
- “i contenuti delle Direttive
vengono esplicitati dalle Norme Armonizzate, tali riferimenti non sono
obbligatori ma garantiscono al costruttore che le segue la presunzione di
conformità ai
RES ( requisiti
essenziali di sicurezza).
In sintesi altre caratteristiche
delle
Direttive di Nuovo Approccio:
- “direttive concepite in termini
di obiettivi generali;
- rinvio a norme facoltative
quale riferimento tecnico;
- responsabilizzazione del
costruttore;
- garanzie di una terza parte
indipendente per i prodotti di maggiore pericolosità;
- nessun controllo preventivo
delle autorità pubbliche sulla circolazione dei prodotti”.
Ora la macchina - secondo la Direttiva
Macchine - è “
ritenuta sicura se la
sicurezza è integrata sin dalla fase della progettazione”
E per mettere in atto tale
politica il
fabbricante “persegue la
politica dei tre stadi:
1) eliminazione dei rischi alla
fonte pensando già la macchina sicura scegliendo norme e materiali affidabili;
2) neutralizzazione dei rischi
non eliminabili nella fase di progettazione mediante dispositivi di sicurezza,
ripari e protezioni;
3) qualora sulla macchina pensata
e realizzata sicura, integrata dai dispositivi di sicurezza o ripari necessari,
permangano dei rischi residui, questi devono essere segnalati all’utilizzatore
nel Manuale d’Uso”.
Dunque la Direttiva Macchine:
- “prevede che la circolazione ,
la messa in esercizio, l’impiego sia libera e non assoggettabile a nessun
controllo preventivo da parte di nessuno stato;
- prevede alcune procedure di
complemento di carattere amministrativo per dimostrare che i requisiti sono
stati raggiunti (dichiarazione di conformità);
- la Direttiva Macchine elenca
nell’Allegato IV le macchine ritenute di maggiore pericolosità e quindi da
assoggettare a un controllo preventivo più stringente
Nella sostanza impone che le
macchine:
- devono essere accettabilmente
sicure;
- devono essere costruite in base
ad un progetto tecnico;
- devono essere riconoscibili”;
- devono essere accompagnate “da
una assunzione di responsabilità da parte del Costruttore;
- devono essere assoggettate a
regimi che offrano maggiori garanzie di sicurezza se più pericolose”.
A questo punto il documento agli
atti, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta le varie direttive
europee fino ad arrivare alla
Nuova
Direttiva Macchine, Direttiva
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006:
- “il 29 giugno 2006 entra in
vigore senza alcun effetto immediato e diretto per le Imprese;
- nell’intervallo di tempo
compreso tra il 29/06/2006 e il 29/12/2009 (data a partire dalla quale si
applica la Nuova
Direttiva Macchine) non esiste un vuoto normativo;
- la direttiva 98/37/CE resta
applicabile fino al momento in cui diviene applicabile la Direttiva 2006/42/CE
cioè il 29/12/2009, dopo tale data la Direttiva 98/37/CE viene abrogata”.
In particolare il
campo di applicazione è stato
“riscritto per chiarire una serie di punti che erano stati oggetto di
interpretazioni disomogenee”.
Dopo aver accennato al decreto di
recepimento italiano (D. Lgs. 17/2010), in parziale attuazione della nuova
direttiva macchine, il documento si occupa della
modifica della definizione di macchina che ora si riferisce anche a
macchine prive di motore.
La
macchina ora è intesa (Art.2 della Direttiva 2006/42/CE) come:
1) insieme equipaggiato o
destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla
forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno
uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;
2) insieme di cui a 1, al quale
mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di
allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
3) insieme di cui a 1 e 2, pronto
per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un
mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
4) insiemi di macchine, di cui a
1, 2 e 3, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno
stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento
solidale;
5) insieme di parti o di
componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e
destinati al sollevamento
di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta”.
Riportiamo per concludere anche
il punto g) dell’art. 2 della nuova
Direttiva Macchine relativo alle “
quasi
macchine”
insiemi che costituiscono
quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire
un'applicazione ben determinata. Un
sistema di azionamento è una quasi-macchina.
Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o
assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per
costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva.
Dott. Tieri Sperduti (Tecnico
della Prevenzione - AUSL FR), “ La Sicurezza delle Macchine”, corso correlato alla “Settimana
della Sicurezza 2012” (formato PDF, 5.5 MB).
RTM
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