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"La figura del medico competente negli ambienti scolastici"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
24/01/2014 -
In merito al ruolo del medico competente nelle scuole, ad esempio in
relazione alla valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, è
intervenuto
l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia con la circolare del 9 ottobre 2013 -
Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 14822 – relativa al “riassetto e riforma
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza in tutti gli
ambienti di lavoro. Chiarimenti circa la figura del medico competente e
la sua nomina”. Ne pubblichiamo integralmente il testo.
Come
noto, la disciplina vigente in materia di sicurezza è il risultato di una
stratificazione di norme, molte delle quali di derivazione comunitaria.
Il
D.Lgs. 81/2008, così come modificato dal D.Lgs 106/2009, persegue l’obiettivo
di procedere al riassetto ed alla riforma delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro.
La
scuola è, indubbiamente, ambiente di lavoro per il personale che vi presta
servizio e costituisce luogo ideale per promuovere e divulgare la cultura e la
pratica della sicurezza.
In
riferimento ai numerosi quesiti che pervengono dalle Istituzioni
scolastiche, si reputa opportuno fornire alcuni chiarimenti circa la
figura del medico competente e la sua
nomina, che rappresenta a tutt’oggi uno
dei punti controversi della normativa in esame.
Ad
una attenta lettura, in particolare degli artt. 2, 18, 25, 28 e 29, parrebbe
che il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. abbia affidato al medico competente una duplice
funzione: una di
natura preventiva e
collaborativa, sia con il datore di lavoro sia con il servizio di
prevenzione e protezione, consistente nello svolgimento dei compiti-obblighi di
cui all’art. 25 (fra i quali quello di partecipare alla valutazione dei
rischi), e l’altra finalizzata alla
gestione
dell’eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il cui obbligo emerga
appunto a seguito della valutazione dei rischi (art. 18).
Giova
rammentare, al riguardo, che l’art. 28, comma 2, alla lett. e), richiede
esplicitamente al datore di lavoro di indicare nel documento di valutazione dei
rischi il nominativo del medico competente che ha partecipato alla valutazione
stessa.
Sostenere
dunque che “
la maggioranza delle scuole
non presenta lavoratori esposti a rischi tali da rendere necessaria la
sorveglianza sanitaria” come si
legge da più parti, sembra a chi scrive un’affermazione formulata al fine di
giustificare a priori la decisione di non aver bisogno del medico competente.
Tale
affermazione risulta però priva di senso ove si consideri che la presenza ed il
parere del medico competente servono proprio a determinare se la scuola che si
considera sia o meno compresa tra gli ambienti di lavoro ove la sorveglianza
sanitaria è necessaria.
Da
una lettura coordinata delle norme su elencate, sembra emergere con chiarezza
un elemento: la procedura di norma seguita dai datori di lavoro nella scuola
(dirigenti) per quanto riguarda l’eventuale nomina del medico competente è
cronologicamente scorretta.
Risulta
in effetti a chi scrive che prima il dirigente provvede ad effettuare, di norma
autonomamente, una valutazione dei rischi presenti nel suo ambiente di lavoro
di riferimento, per decidere poi, sempre autonomamente, se nominare o meno il
medico competente.
Dal
dettato normativo, invece, discende che
è
senz’altro opportuno interessare comunque preventivamente un medico competente,
in possesso dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38,
affinché visiti i luoghi di lavoro (art. 25, comma 1, lett. l) e collabori con
il datore e con l’eventuale RSPP nella effettuazione della valutazione dei
rischi presenti nell’istituzione scolastica.
Dopo
di ciò, sarà lo stesso medico ad esprimere un parere qualificato circa la
necessità o meno, così come espressamente indicato nell’art. 25 comma 1 lettera
a), di nomina di un medico
competente al quale affidare la sorveglianza sanitaria obbligatoria, che
tra l’altro può essere anche affidata ad altro e diverso medico.
Si
indicano di seguito, a mero titolo esemplificativo, i fattori di rischio che
più comunemente possono rilevarsi in ambito scolastico, e sui quali si ritiene
di richiamare l’attenzione:
- rischio
chimico (collaboratori scolastici, insegnanti impiegati in attività tecnico
pratiche, assistenti di laboratorio, studenti)
- rischio
biologico (personale scolastico)
- rischio
movimentazione carichi (collaboratori scolastici, personale della scuola
dell’infanzia e insegnanti di sostegno)
- rischio
videoterminali (personale di segreteria, insegnanti e studenti nelle ore di
laboratorio)
- rischio
rumore (insegnanti)
- rischio
stress lavoro-correlato (numerosissimi gli studi che attestano
l’esposizione delle cosiddette helping profession a fenomeni di usura
psicofisica)
- rischio
per le lavoratrici in stato di gravidanza
Si
rammenta anche che l’attività di insegnamento, ai sensi del documento
rilasciato in argomento dalla Conferenza
Stato Regioni del 2006, rientra a pieno titolo tra le 14 attività
lavorative per le quali, data la loro rischiosità, è fatto espresso divieto di
assunzione e di somministrazione
di bevande alcoliche e superalcoliche.
Considerata
poi la severità delle sanzioni previste per la mancata nomina del medico
competente ove ciò sia necessario – sia penali che amministrative – non può che
ritenersi superficiale l’affermazione che la maggioranza delle scuole non
presenta lavoratori esposti a livelli di rischio di natura tale da rendere
necessaria la sorveglianza sanitaria e quindi la nomina del medico competente.
Si
invitano dunque le SS.LL. ad una attenta valutazione della problematica,
considerando la possibilità di costituire reti di scuole – o di usare a tal
fine quelle già esistenti – per l’individuazione di medici competenti che
collaborino con i dirigenti
scolastici in primo luogo nella valutazione dei rischi e nella conseguente
stesura del DVR.
Ciò
al fine di definire chiaramente se sussistono o meno livelli di rischio tali da
rendere necessaria la sorveglianza sanitaria.
Si
auspica, con ciò, di aver fornito elementi utili ad una compiuta riflessione
sulla materia.
Il
direttore generale
Francesco
de Sanctis
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