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"La sicurezza sul lavoro nei differenti contratti lavorativi"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
05/03/2014 - Non sempre nel mondo del lavoro si tiene conto delle
differenze tra i lavoratori nel
valutare i rischi, nel predisporre misure di prevenzione, nel gestire
la sicurezza. E, tuttavia, le differenze non mancano: lavoratori e
lavoratrici che lavorano a stretto contatto e con mansioni spesso
simili, lavoratori giovani e senior, lavoratori che arrivano da parti del mondo diverse o che hanno differenti contratti di assunzione.
In ogni caso l’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 indica al datore di lavoro l’obbligo di
valutare tutte quelle “differenze” che possono essere o diventare fattori di rischio per i lavoratori e le lavoratrici interessate.
A sottolineare questo aspetto è
un seminario organizzato dal Servizio Informativo per i Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza ( SIRS)
il 25 ottobre 2013 a Bologna dal titolo “
Il
problema delle differenze rispetto ai rischi lavorativi: il ruolo dei RLS”.
Un seminario che ha voluto
fornire ai Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza informazioni utili sul loro ruolo in merito
ad argomenti che, ancora oggi, sono scarsamente presi in considerazione nel
corso della valutazione dei rischi.
Ci soffermiamo su una delle
differenze presenti tra i lavoratori, ma forse meno analizzata di altre: le
differenze contrattuali.
In “
Le differenze di contratto”, intervento a cura di Davide Venturi
(DTL di Bologna - Ministero del Lavoro), si ricorda innanzitutto che per il
D.Lgs. 81/2008 il «
lavoratore» è la
persona
che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,
anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. E al lavoratore è
equiparato “il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto,
che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso,
l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549 c.c.; il soggetto
beneficiario delle iniziative di tirocini
formativi e di orientamento; l’allievo degli istituti di istruzione ed
universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali
si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali
limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla
strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo Naz. VV.FF.
e della Protezione Civile”.
In merito all’applicazione del
Testo Unico al mondo del volontariato, rimandiamo in particolare ad un articolo
di PuntoSicuro relativo alle novità introdotte da Decreto
del Fare-Legge n. 98/2013.
Inoltre l’intervento sottolinea,
come riportato in premessa di articolo, che (articolo 28) la
valutazione dei rischi “
deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro
‐
correlato, secondo i
contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti
le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto
Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di
genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli
connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene
resa la prestazione di lavoro”.
A questo punto il relatore
affronta le
varie tipologie contrattuali
declinandole in materia di sicurezza e prevenzione:
-
lavoratori
subordinati: “tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico
del Datore di Lavoro” e questo vale dunque per lavoratori dipendenti T.I.,
lavoratori T.D., lavoratori part-time, apprendisti, lavoratori intermittenti;
-
socio: “il socio lavoratore
di cooperativa o il socio di società – anche di fatto – che presta la sua
attività per conto della società o della coop. è equiparato al lavoratore
dipendente. Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del
Datore di Lavoro”;
-
associato in partecipazione: ricordando che l’
associato è colui “che apporta la propria prestazione lavorativa in
vista di un ritorno economico (auspicato ma non garantito)”, ai fini della
tutela di igiene e sicurezza questa figura è equiparata al lavoratore “quando
la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro dell’associante”. Dove
l’
associante è il soggetto (impresa)
“che attribuisce all’associato una partecipazione all’utile della propria
impresa o all’utile scaturente da uno o più affari”.
-
lavoratore in distacco: il
distaccante “ha l’onere di
informare e formare il lavoratore sui rischi tipici derivanti dallo svolgimento
delle mansioni per le quali viene distaccato”, il
distaccatario “risponde di tutti gli obblighi di prevenzione e
protezione”;
-
lavoratore a progetto: le norme sulla sicurezza (il TU) si
applicano “soltanto nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa si svolga nei
luoghi di lavoro del committente. Se l’attività lavorativa è svolta nei luoghi
di lavoro del committente, quest’ultimo è responsabile di tutti gli obblighi di
prevenzione e protezione;
-
lavoro accessorio: “il lavoratore accessorio (voucher) non è
lavoratore dipendente (dir. lav.) ma, ai fini della salute e sicurezza, è
equiparato al lavoratore”.
L’intervento si sofferma nel
dettaglio della prevenzione dei lavoratori con altre tipologie contrattuali.
Ad esempio in relazione al
lavoratore in somministrazione:
- “tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico
della impresa utilizzatrice della manodopera;
- somministratore: informa i lavoratori sui rischi per la
sicurezza connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra
all’uso delle attrezzature necessarie all’attività lavorativa per la quale sono
assunti;
- il contratto
di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto
dall’utilizzatore;
- in tale caso ne va fatta indicazione nel contatto con il
lavoratore;
- nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di
lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi
specifici, l’utilizzatore ne informa il lavoratore”.
Inoltre riguardo ai
lavoratori autonomi si ricorda che:
- “utilizzano attrezzature
conformi alle norme di sicurezza;
- si proteggono con dispositivi
di protezione individuali;
- si muniscono di tessera di
riconoscimento se svolgono lavori in appalto o subappalto;
- hanno facoltà di beneficiare
della sorveglianza sanitaria;
- hanno facoltà di partecipare a
corsi di formazione specifici”.
Concludiamo parlando dei
componenti dell’impresa familiare:
- “utilizzano attrezzature conformi alle norme di sicurezza;
- si proteggono con dispositivi di protezione individuali;
- si muniscono di tessera di riconoscimento se svolgono lavori
in appalto o subappalto”.
RTM
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