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"La sicurezza sul lavoro nei differenti contratti lavorativi"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

05/03/2014 - Non sempre nel mondo del lavoro si tiene conto delle  differenze tra i lavoratori nel valutare i rischi, nel predisporre misure di prevenzione, nel gestire la sicurezza. E, tuttavia, le differenze non mancano: lavoratori e lavoratrici che lavorano a stretto contatto e con mansioni spesso simili, lavoratori  giovani e senior, lavoratori che arrivano da parti del mondo diverse o che hanno differenti contratti di assunzione.

In ogni caso l’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 indica al datore di lavoro l’obbligo di  valutare tutte quelle “differenze” che possono essere o diventare fattori di rischio per i lavoratori e le lavoratrici interessate.

A sottolineare questo aspetto è un seminario organizzato dal Servizio Informativo per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ( SIRS) il 25 ottobre 2013 a Bologna dal titolo “ Il problema delle differenze rispetto ai rischi lavorativi: il ruolo dei RLS”.
Un seminario che ha voluto fornire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza informazioni utili sul loro ruolo in merito ad argomenti che, ancora oggi, sono scarsamente presi in considerazione nel corso della valutazione dei rischi.
 
Ci soffermiamo su una delle differenze presenti tra i lavoratori, ma forse meno analizzata di altre: le differenze contrattuali.
 
In “ Le differenze di contratto”, intervento a cura di Davide Venturi (DTL di Bologna - Ministero del Lavoro), si ricorda innanzitutto che per il D.Lgs. 81/2008 il « lavoratore» è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. E al lavoratore è equiparato “il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso, l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549 c.c.; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo Naz. VV.FF. e della Protezione Civile”.
In merito all’applicazione del Testo Unico al mondo del volontariato, rimandiamo in particolare ad un articolo di PuntoSicuro relativo alle novità introdotte da Decreto del Fare-Legge n. 98/2013.
 
Inoltre l’intervento sottolinea, come riportato in premessa di articolo, che (articolo 28) la valutazione dei rischideve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”.
 
A questo punto il relatore affronta le varie tipologie contrattuali declinandole in materia di sicurezza e prevenzione:
 
 - lavoratori subordinati: “tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del Datore di Lavoro” e questo vale dunque per lavoratori dipendenti T.I., lavoratori T.D., lavoratori part-time, apprendisti, lavoratori intermittenti;
- socio: “il socio lavoratore di cooperativa o il socio di società – anche di fatto – che presta la sua attività per conto della società o della coop. è equiparato al lavoratore dipendente. Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del Datore di Lavoro”;
- associato in partecipazione: ricordando che l’ associato è colui “che apporta la propria prestazione lavorativa in vista di un ritorno economico (auspicato ma non garantito)”, ai fini della tutela di igiene e sicurezza questa figura è equiparata al lavoratore “quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro dell’associante”. Dove l’ associante è il soggetto (impresa) “che attribuisce all’associato una partecipazione all’utile della propria impresa o all’utile scaturente da uno o più affari”.
- lavoratore in distacco: il distaccante “ha l’onere di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici derivanti dallo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato”, il distaccatario “risponde di tutti gli obblighi di prevenzione e protezione”;
- lavoratore a progetto: le norme sulla sicurezza (il TU) si applicano “soltanto nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente. Se l’attività lavorativa è svolta nei luoghi di lavoro del committente, quest’ultimo è responsabile di tutti gli obblighi di prevenzione e protezione;
- lavoro accessorio: “il lavoratore accessorio (voucher) non è lavoratore dipendente (dir. lav.) ma, ai fini della salute e sicurezza, è equiparato al lavoratore”.
 
L’intervento si sofferma nel dettaglio della prevenzione dei lavoratori con altre tipologie contrattuali.
 
Ad esempio in relazione al lavoratore in somministrazione:
- “tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico della impresa utilizzatrice della manodopera;
- somministratore: informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature necessarie all’attività lavorativa per la quale sono assunti;
- il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore;
- in tale caso ne va fatta indicazione nel contatto con il lavoratore;
- nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’utilizzatore ne informa il lavoratore”.
 
Inoltre riguardo ai lavoratori autonomi si ricorda che:
- “utilizzano attrezzature conformi alle norme di sicurezza;
- si proteggono con dispositivi di protezione individuali;
- si muniscono di tessera di riconoscimento se svolgono lavori in appalto o subappalto;
- hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria;
- hanno facoltà di partecipare a corsi di formazione specifici”.
 
Concludiamo parlando dei componenti dell’impresa familiare:
- “utilizzano attrezzature conformi alle norme di sicurezza;
- si proteggono con dispositivi di protezione individuali;
- si muniscono di tessera di riconoscimento se svolgono lavori in appalto o subappalto”.
 
 
 
 
 
RTM

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