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"Inail: controllo di apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
09/09/2014 - Per favorire la
prevenzione degli incidenti con le
attrezzature
di sollevamento l’Inail ha prodotto – con la collaborazione di Aisem, Ance,
Anfia, Anima, Confindustria, Coordinamento tecnico interregionale della
prevenzione nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e UCoMESA – diversi documenti tecnici, a carattere volontario, per
definire gli
interventi di controllo
da condurre sulle attrezzature già in uso e sui relativi accessori
di sollevamento, ove non siano disponibili le istruzioni del fabbricante.
Per presentare tali documenti e dopo
aver già parlato dei controlli negli apparecchi
di sollevamento materiali di tipo trasferibile, ci soffermiamo oggi in
particolare sulle “
Schede per la
definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali
di tipo mobile e relativi accessori di sollevamento” [Articolo 71 comma 8
D.Lgs. 81/08 s.m.i.]”.
Ricordiamo innanzitutto il contenuto dell’articolo 71 comma 8 del D.Lgs. 81/2008:
Ricordiamo innanzitutto il contenuto dell’articolo 71 comma 8 del D.Lgs. 81/2008:
Articolo 71 - Obblighi del
datore di lavoro
(...)
8. Fermo restando quanto
disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai
fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o
dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la
cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un
controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e
ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova
località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il
buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a
influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a
situazioni pericolose siano sottoposte:
1) ad interventi di controllo
periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai
fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime,
desumibili dai codici di buona prassi;
2) ad interventi di controllo
straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di
sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere
conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro,
quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi
prolungati di inattività.
c) Gli interventi di controllo
di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di
conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro
e devono essere effettuati da persona competente.
(...)
E partendo da quanto indicato al
comma 8 è evidente “che gli adempimenti di cui all’art. 71 comma 8 lett. a per
gli apparecchi
di sollevamento di tipo mobile si ritengono non pertinenti, dal momento che
per tale tipologia non è prevista una fase di installazione”.
Il documento prevede una
prima sezione dedicata alla “specifica
tipologia di attrezzatura, ovvero gli apparecchi di sollevamento di tipo
mobile, articolata in due parti: una generale, in cui sono individuati gli
elementi delle attrezzature che vanno sottoposti a controlli, con la specifica
del personale
competente per eseguirli e le finalità degli stessi; una seconda, in cui
sono dettagliati in modo più approfondito i controlli da eseguirsi sugli
elementi della macchina ritenuti più critici o necessitanti di ispezioni più
articolate”.
Nella
seconda sezione sono invece trattati gli “ accessori
di sollevamento non forniti di serie come parte integrante
dell’attrezzatura di sollevamento; anche questa sezione è articolata in una
parte generale che individua gli elementi oggetto dei controlli, finalizzati ad
aspetti strutturali e circuitali, e le figure che dovrebbero condurli, ed una
parte di dettaglio su alcuni interventi da eseguirsi”.
Come per gli altri documenti
dedicati al tema dei controlli degli apparecchi di sollevamento materiali,
anche in questo caso sono presenti
due
appendici:
- “nell’
appendice A, allo scopo di fornire uno strumento di supporto per le
diverse figure coinvolte fattivamente nei controlli, sono state elaborate delle
check list che riassumono le ispezioni da condurre in base alla frequenza
richiesta;
- nell’
appendice B è riportato un facsimile di registro utile strumento
per annotare i controlli condotti sull’attrezzatura di lavoro, al fine anche di
ottemperare a quanto previsto dall’art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.”.
Si ricorda che per i controlli
dei dispositivi immessi sul mercato in data successiva all’entrata in vigore
della direttiva Macchine, “installati al fine di migliorare le condizioni di
sicurezza dell’apparecchio di sollevamento anche in rapporto alle previsioni
del comma 1 ovvero del comma 4 lettera a) numero 3 dell’art. 71 del D.Lgs.
81/08 e s.m.i., è necessario fare riferimento alle indicazioni fornite dai
fabbricanti degli stessi nei rispettivi manuali, ove disponibili”.
Il documento riporta poi la
definizione di apparecchio di sollevamento
tratta dalla ISO 4306, alcuni esempi di
accessori
di sollevamento e di
apparecchi di
sollevamento di tipo mobile, “apparecchi destinati a sollevare e
movimentare nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di
presa, in grado di muoversi senza vie di corsa o binari” (ad esempio gru su
autocarro e autogru).
Riguardo inoltre a quanto
stabilito dalle norme tecniche di riferimento vengono riportate le definizioni
dei
metodi di ispezione [ISO 9927]:
-
esame visivo: “esame condotto allo scopo di individuare eventuali
anomalie o scostamenti rispetto alle normali condizioni mediante controlli
visivi, ad esempio un hammering test e misurazioni. Generalmente l’esame viene
condotto senza smontare l’attrezzatura, a meno di particolari necessità che
dovessero presentarsi;
-
controlli non distruttivi: si fa riferimento ad esami quali liquidi
penetranti, ultrasuoni, particelle magnetiche, radiografie, che potrebbero
rendersi necessari a valle dell’esame visivo;
-
test funzionali: riguardano i comandi, gli interruttori e gli
indicatori. Per quanto concerne, invece, il sistema elettrico e/o idraulico il
test va condotto, solo se necessario;
-
test operativi: include prove
con e senza carico e prove funzionali dei dispositivi limitatori ed
indicatori”.
Rimandiamo infine i nostri lettori
alla lettura integrale delle schede e delle procedure di controllo che
individuano, per ciascuna tipologia di attrezzatura, i vari elementi da
sottoporre a controllo, le figure coinvolte in tali attività e gli interventi
da eseguire con le relative periodicità.
L’
indice del documento:
Premessa
Campo di applicazione
Definizioni
Schede per la definizione di
piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile”
Procedure di controllo per
apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile
Schede per la definizione di
piani per i controlli di “accessori di sollevamento”
Procedure di controllo per
accessori di sollevamento
INAIL, Settore Ricerca
Certificazione e Verifica, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza (DTS), Dipartimento
Certificazione e Conformità di prodotti e impianti (DCC), “ Schede per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi
di sollevamento materiali di tipo mobile e relativi accessori di sollevamento”
[Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.]”, documento versione settembre
2014 (formato PDF, 570 kB).
Appendici (formato PDF, 80 kB).
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piani per i controlli di apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile e
i relativi accessori di sollevamento”.
Tiziano Menduto
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