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"Polizze assicurative per RSPP e risarcimento in caso di mancato DVR"
fonte www.puntosicuro.it / Responsabilità sociale
09/09/2014 -
IL QUESITO
In un'azienda non è stato predisposto il DVR. In seguito ad un'ispezione è stata quindi inflitta la relativa multa al Datore di lavoro.
Quest'ultimo per la gestione della Sicurezza sul Lavoro si avvale di un consulente esterno, con cui si era in precedenza accordato per dividere responsabilità e relativa multa. Il professionista ha sottoscritto un'assicurazione volta a tutelarlo da eventuali errori e omissioni durante lo svolgimento della professione. Vorrebbe quindi che l'assicurazione gli risarcisse la sua parte di multa. L'Assicurazione ha però risposto negativamente, sostenendo che la multa è stata fatta al DL e non direttamente all'assicurato. Il procedimento è corretto o l'Assicurazione deve risarcire il professionista?
SECONDO L'ESPERTO
Il caso in questione è stato analizzato anche in riferimento a episodi simili che si sono già verificati.
Il D.Lgs. n. 81/08 non prevede sanzioni dirette a carico del RSPP per omissioni o carenze nell'applicazione dei suoi compiti. Nel caso descritto, la suddivisione dell'importo della sanzione erogata al datore di lavoro deriva infatti da un accordo tra le parti e non dall'applicazione di una specifica disposizione normativa.
Le polizze professionali coprono invece il professionista dai danni causati dalle proprie eventuali omissioni solo laddove questi siano quantificabili a seguito di stime, perizie, atti formali tra i quali non rientra il tipo di accordo di cui si parla. Il soggetto della sanzione è infatti il datore di lavoro che ha deciso di non rivalersi con il consulente per le vie legali, ma solo per via "bonaria".
Paradossalmente, se il datore di lavoro avesse invece denunciato il consulente, sarebbe stato più probabile avere accesso all'indennizzo, perché ci sarebbe stata una quantificazione in sede civile dell'eventuale danno subito dall'imprenditore a causa della "omissione" del professionista.
In un'azienda non è stato predisposto il DVR. In seguito ad un'ispezione è stata quindi inflitta la relativa multa al Datore di lavoro.
Quest'ultimo per la gestione della Sicurezza sul Lavoro si avvale di un consulente esterno, con cui si era in precedenza accordato per dividere responsabilità e relativa multa. Il professionista ha sottoscritto un'assicurazione volta a tutelarlo da eventuali errori e omissioni durante lo svolgimento della professione. Vorrebbe quindi che l'assicurazione gli risarcisse la sua parte di multa. L'Assicurazione ha però risposto negativamente, sostenendo che la multa è stata fatta al DL e non direttamente all'assicurato. Il procedimento è corretto o l'Assicurazione deve risarcire il professionista?
SECONDO L'ESPERTO
Il caso in questione è stato analizzato anche in riferimento a episodi simili che si sono già verificati.
Il D.Lgs. n. 81/08 non prevede sanzioni dirette a carico del RSPP per omissioni o carenze nell'applicazione dei suoi compiti. Nel caso descritto, la suddivisione dell'importo della sanzione erogata al datore di lavoro deriva infatti da un accordo tra le parti e non dall'applicazione di una specifica disposizione normativa.
Le polizze professionali coprono invece il professionista dai danni causati dalle proprie eventuali omissioni solo laddove questi siano quantificabili a seguito di stime, perizie, atti formali tra i quali non rientra il tipo di accordo di cui si parla. Il soggetto della sanzione è infatti il datore di lavoro che ha deciso di non rivalersi con il consulente per le vie legali, ma solo per via "bonaria".
Paradossalmente, se il datore di lavoro avesse invece denunciato il consulente, sarebbe stato più probabile avere accesso all'indennizzo, perché ci sarebbe stata una quantificazione in sede civile dell'eventuale danno subito dall'imprenditore a causa della "omissione" del professionista.
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