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"Attività esterne: gli incidenti stradali sono un rischio lavorativo"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
10/09/2014 - Al di là delle
responsabilità e degli obblighi dei datori di lavoro mandante e ospitante quali
sono i rischi più comuni per i lavoratori inviati fuori dalla propria sede per svolgere
una
attività lavorativa esterna?
Per rispondere a questa domanda
riprendiamo la presentazione del documento Inail - Settore Ricerca - Dipartimento
Tecnologie di Sicurezza dal titolo “ Le
attività esterne. Valutazione dei rischi per attività svolte presso terzi”,
a cura di Raffaele Sabatino (INAIL - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza).
Nel capitolo dedicato ai rischi
specifici inerenti le attività esterne, il documento ricorda che il
DL mandante - “responsabile per la
sicurezza e la tutela della salute dei propri lavoratori anche quando questi
prestino la loro opera al di fuori dei confini materiali dell'Azienda di
appartenenza” - ha l'obbligo di informare i lavoratori sui rischi specifici
dell'attività e deve “assicurare la formazione e informazione ai propri
lavoratori riferita ai rischi oggettivamente riscontrabili nei vari ambienti”.
Si possono individuare, in
occasione di attività
lavorative eseguite presso terzi, due
fasi
di lavoro:
-
il trasferimento sul posto e rientro in sede (rischio d'incidente
stradale);
- l'
esecuzione delle diverse attività.
La prima fase può essere inoltre
esaminata in
due momenti da valutare
separatamente:
a)
preparazione della strumentazione e dell'autoveicolo: prima di
effettuare il servizio in esterno il personale sarebbe opportuno che controlli
che il mezzo assegnato per il servizio risulti perfettamente funzionante ed
efficiente;
b)
fasi in itinere.
Ricordiamo che l'
infortunio in itinere è quel
“particolare infortunio che il lavoratore subisce nel tragitto che deve
necessariamente percorrere per recarsi sul luogo di lavoro” e la normativa
vigente (d.lgs. 38/00) prevede che l' infortunio in
itinere sia compreso nella copertura assicurativa che viene fornita
dall'Inail.
Tuttavia per poter essere indennizzato
“l'infortunio deve avvenire all'interno del normale percorso (di andata e di
ritorno) effettuato per recarsi sul lavoro. Per questo motivo, se il lavoratore
effettua delle interruzioni del tragitto o delle deviazioni, che non sono
necessarie, l'assicurazione obbligatoria non coprirà l'evento lesivo. Si
considerano necessarie le interruzioni e le deviazioni quando sono dovute a
cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali e improrogabili o
all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti, cioè obblighi la cui mancata
osservanza costituisce reato e viene punita dalla legge penale. L'assicurazione
copre anche l'infortunio quando il lavoratore non utilizza i mezzi pubblici e
si avvale di un mezzo privato a patto che questo utilizzo sia necessario. L'utilizzo
del mezzo privato è consentito quando mancano mezzi pubblici che servono la
tratta oppure, pur essendovi linee pubbliche di collocamento, non consentono la
puntuale presenza sul luogo di lavoro o comportano eccessivo disagio al
lavoratore in relazione alle esigenze di vita familiare”.
Il documento, dopo aver riportato
per esteso quanto indicato dal Decreto
Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, segnala che l'indennizzabilità
dell'infortunio è esclusa “quando la distanza tra l'abitazione e il luogo di
lavoro sia percorribile a piedi, quando il lavoratore utilizzi la vettura
all'esterno per far fronte a un problema aziendale estraneo alle mansioni
svolte e senza autorizzazione del DL, quando l'uso dei mezzi pubblici non sia
particolarmente disagevole e richieda quasi lo stesso tempo occorrente per
effettuare ìl percorso con il mezzo privato. Sono, ovviamente, esclusi
dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze
alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso (non terapeutico) di stupefacenti e
allucinogeni, nonché dal mancato possesso della patente di guida da parte del
conducente”.
Viene poi segnalata la Circolare INAIL
n. 52 del 23 ottobre 2013 inerente i “criteri per la trattazione dei casi
di infortunio avvenuti in missione e in trasferta”.
La circolare specifica che "
si debbono ritenere meritevoli di tutela,
nei limiti sopra delineati, tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in
missione e/o trasferta dal momento dell'inizio della missione e/o trasferta
fino al rientro presso l'abitazione".
Considerando dunque l’
auto come attrezzatura di lavoro, viene
sottolineato che le statistiche mostrano come gli incidenti stradali siano una “vera
e propria emergenza sociale”: non esiste “alcuna attività criminale
(terrorismo, mafia, microcriminalità, ecc.) che produca, attualmente, lo stesso
numero di vittime”.
E dunque
gli incidenti stradali devono essere “considerati, a pieno titolo, come
un effettivo rischio lavorativo, in un contesto in cui la strada
rappresenti il luogo di lavoro e il veicolo potrebbe configurarsi come
un'attrezzatura”.
Riguardo agli obblighi di valutazione
di tutti i rischi associati alle varie mansioni lavorative, spesso “rappresentano
rischi di natura trasversale, spesso sottostimati:
- il rischio in itinere;
- il rischio legato all'uso di
veicoli aziendali, o privati, all'interno dell'orario di lavoro (incidenti
stradali)”.
In particolare circa la
metà degli infortuni mortali sul lavoro
denunciati “avviene in strada, risultando questi suddivisi, circa 50% e 50%,
tra infortuni in itinere e infortuni durante il lavoro. I lavoratori coinvolti
negli infortuni alla guida non sono solo quelli dei trasporti di merci e
persone, bensì anche tutti quelli che, per il loro lavoro, debbono spostarsi da
un luogo all'altro”.
E i dati ISTAT indicano che
oltre “il 96% degli eventi che causano
incidenti alla guida sono imputabili a comportamenti impropri del conducente (o
del pedone) nella circolazione:
- mancato rispetto delle regole
della precedenza o del semaforo (16,8%);
- guida distratta o andamento
indeciso (16,9%);
- velocità troppo elevata
(11,5%);
- mancato rispetto delle distanze
di sicurezza (10,1%)”.
Dunque nell’ambito del documento
di valutazione dei rischi (DVR) si vengono a configurare come
fonti di rischio:
- “le condizioni e l'efficienza
del veicolo (manutenzione periodica, dotazioni di dispositivi di sicurezza,
equipaggiamenti a bordo, ecc.);
- le condizioni psico-fisiche del
conducente (fattore umano);
- le condizioni meteorologiche e
di viabilità che s'incontreranno durante il tragitto (fattore strada)”.
A livello di prevenzione sono
indicati alcuni
obblighi in capo al datore
di lavoro (DL):
- “fornire un parco macchine
verificato, adeguato e collaudato nei termini di legge;
- fornire strumenti di gestione
del parco auto;
- responsabilizzare i lavoratori
(specie nel caso di utilizzo di mezzi privati: polizze kasko, ecc.)”.
Inoltre in relazione ai principi
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. “ogni lavoratore deve aver cura degli strumenti di
cui dispone per la propria attività” ed è dunque tenuto a:
- “prendersi cura della propria
salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente
alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal DL;
- utilizzare correttamente le
attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al DL,
al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonché
qualsiasi eventuale condizione di pericolo, di cui viene a conoscenza”.
Insomma “a latere di una corretta
valutazione dei rischi e alla fornitura di un idoneo parco macchine, per
prevenire gli incidenti si deve
agire
anche sui comportamenti (formazione, addestramento, sensibilizzazione,
ecc.),
sulle
regole di utilizzo (regolamenti, codice di comportamento, ecc.) e
sui mezzi (revisione e manutenzione
periodica, aggiornamento delle dotazioni di sicurezza, ecc.)”.
Per concludere sul tema dei
rischi dell’ auto usata come
attrezzatura di lavoro, segnaliamo che il documento riporta alcune
informazioni sulle diverse tipologie di mezzo utilizzato:
-
vettura aziendale: “occorre che la macchina sia in condizioni di
manutenzione ottimali (documentabili attraverso schede di manutenzione
programmata, fatture e analoghi supporti). Analogamente per una macchina in
leasing (ovviamente proveniente da casa automobilistica primaria)”;
-
auto di proprietà: “nel caso il lavoratore sia autorizzato ad usare
un'autovettura di proprietà a rimborso chilometrico, tutte le responsabilità di
cui sopra sono trasferite al medesimo. Non è però da scartare una clausola che
permetta all'Azienda di controllare lo stato di efficienza della vettura
stessa: in forza del fatto che il rimborso pattuito è calcolato anche in base
agli oneri da sopportare per mantenere in efficienza il mezzo, e che un
eventuale incidente stradale che impedisca al lavoratore di operare comporta
comunque un danno all'Azienda stessa”.
Inail - Settore Ricerca - Dipartimento Tecnologie di
Sicurezza, “ Le attività esterne. Valutazione dei rischi per attività svolte
presso terzi”, a cura di Raffaele Sabatino (INAIL - Dipartimento Tecnologie
di Sicurezza), edizione aprile 2014 (formato PDF, 5.46 MB).
Tiziano Menduto
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