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"Il controllo degli apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
16/09/2014 - PuntoSicuro ha presentato nei giorni scorsi alcuni utili documenti
dell’Inail – realizzati con la collaborazione di Aisem, Ance, Anfia,
Anima, Confindustria, Coordinamento tecnico interregionale della
prevenzione nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e UCoMESA – dedicati agli
interventi di controllo per le attrezzature e gli accessori di sollevamento.
Dopo aver parlato di apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile e di tipo mobile, ci soffermiamo oggi sugli
apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso.
Infatti il documento “
Schede per la definizione di piani per i
controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso e relativi
accessori di sollevamento” [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.]” si
propone di “offrire utili indicazioni a carattere volontario al datore di
lavoro per garantire gli interventi di controllo, non straordinari (cfr. art.
71 comma 8 lett. b) punto 2), da condurre, secondo frequenze prestabilite, ad
opera di personale formato, competente ed informato, per assicurare la
permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza e garantire un uso ininterrotto
dell’attrezzatura, ove la documentazione del fabbricante a corredo dell’ apparecchio
di sollevamento ovvero dell’ accessorio
di sollevamento utilizzato risulti non disponibile (perché trattasi di
macchina immessa sul mercato o messa in servizio prima del 21 settembre 1996,
data di entrata in vigore in Italia della direttiva Macchine, o perché il
manuale risulta smarrito ed il fabbricante dell’attrezzatura non è in grado di
fornirne copia)”.
Laddove, infatti, il manuale del
fabbricante – continua il documento – “risulti disponibile o comunque
reperibile, le indicazioni in esso contenute costituiscono il riferimento per
il datore di lavoro”.
Ricordando che si considerano gli
adempimenti di cui all’art. 71 comma 8 lett. a) (relativamente
alle attrezzature di lavoro la cui sicurezza
dipende dalle condizioni di installazione) “comunque già soddisfatti
trattandosi di macchine già in servizio”, segnaliamo che riguardo alle
informazioni sui controlli il documento prevede una
prima sezione dedicata agli apparecchi di sollevamento di tipo
fisso, divisa in due parti. Una parte generale, “in cui sono individuati gli
elementi delle attrezzature che vanno sottoposti a controlli, con la specifica
del personale competente per eseguirli e le finalità degli stessi; una seconda,
in cui sono dettagliati in modo più approfondito i controlli da eseguirsi sugli
elementi della macchina ritenuti più critici o necessitanti di ispezioni più
articolate”.
La
seconda sezione si occupa invece degli “ accessori
di sollevamento non forniti di serie come parte integrante
dell’attrezzatura di sollevamento; anche questa sezione è articolata in una
parte generale che individua gli elementi oggetto dei controlli, finalizzati ad
aspetti strutturali e circuitali, e le figure che dovrebbero condurli, ed una
parte di dettaglio su alcuni interventi da eseguirsi”.
Inoltre come per le schede già
presentate, anche in questo caso sono presenti
due appendici:
- “nell’
appendice A, allo scopo di fornire uno strumento di supporto per le
diverse figure coinvolte fattivamente nei controlli, sono state elaborate delle
check list che riassumono le ispezioni da condurre in base alla frequenza
richiesta;
- nell’
appendice B è riportato un facsimile di registro utile strumento
per annotare i controlli condotti sull’attrezzatura di lavoro, al fine anche di
ottemperare a quanto previsto dall’art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.”.
Il documento riporta poi varie
definizioni e
alcuni esempi di
accessori di sollevamento e di
apparecchi di sollevamento di tipo fisso.
Ad esempio sono a tipo fisso:
- “
gru a ponte: gru fissa o
in grado di muoversi lungo vie di corsa avente almeno una trave prevalentemente
orizzontale e provvista di almeno un meccanismo di sollevamento [EN 15011];
-
gru a bandiera del tipo a colonna: gru in grado di ruotare su un
pilastro fissato alla base di una fondazione, o fissata ad un pilastro che può
ruotare nella sua fondazione [ISO 4306];
-
gru a bandiera del tipo a mensola: gru fissata ad una parete [ISO
4306];
-
gru a bandiera del tipo a bicicletta: gru in grado di muoversi su
binari assicurati in posizione elevata ad una parete o ad una struttura
portante [ISO 4306];
-
gru a cavalletto: gru fissa o in grado di muoversi lungo vie di corsa/binari
avente almeno una trave prevalentemente orizzontale sostenuta da almeno una
gamba e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento [EN 15011];
-
gru Derrick: gru girevole con un braccio incernierato nella parte
inferiore di un montante verticale che è supportato in alto e nella parte
inferiore (può presentarsi in installazione anche di tipo trasferibile);
-
gru a braccio rotante: gru motorizzata progettata per installazione
permanente, montata in postazione fissa o libera di traslare su rotaie orizzontali,
dotata di un braccio che può ruotare intorno all’asse verticale [EN14985]
(solitamente utilizzata come gru da container nei porti o nei cantieri navali)”.
Dopo aver parlato, nei precedenti
articoli di PuntoSicuro, del profilo delle figure coinvolte nei controlli e dei
metodi di ispezione, riprendiamo - con riferimento alle norme ISO 9927:2013 e
ISO 12482-1 - alcune indicazioni sulle
tipologie
di controllo:
-
ispezione giornaliera: “ispezione condotta giornalmente dal
conduttore di gru o dall’imbracatore prima di iniziare le operazioni di
sollevamento; consiste in un’ispezione visiva o in test funzionali;
-
ispezione frequente: ispezione condotta sulla base della frequenza
e della severità di utilizzo dell’attrezzatura e dell’ambiente di lavoro, entro
intervalli di tempo non superiori a tre mesi (a meno di periodi di inattività);
-
ispezione periodica: ispezione condotta sulla base dell’ambiente di
lavoro, della frequenza e della severità di utilizzo dell’attrezzatura, entro
intervalli di tempo non superiori a 12 mesi (a meno di periodi di inattività)”.
E per completezza si riportano di
seguito anche le definizioni relative a quei controlli che, “perché effettuati
con periodicità superiori ai 12 mesi o perché dettati da evenienze eccezionali
che non rientrano nella normale manutenzione dell’attrezzatura”, il documento
non approfondisce.
Ad esempio con riferimento all’
ispezione eccezionale: “ispezione
condotta a seguito di eventi eccezionali (condizioni ambientali estreme,
terremoti, utilizzo in condizioni di sovraccarico, collisione con altre
strutture), che risulta abbiano provocato danni alla gru, riparazioni a seguito
di danneggiamenti o modifiche (della portata, della struttura portante o dei
suoi componenti, del sistema di comando, …). Tale ispezione è volta a garantire
che non si verifichino scostamenti dalle condizioni di sicurezza della gru.
Tale controllo dovrebbe essere condotto da un ispettore di gru” (persona avente
“le conoscenze e lʼesperienza necessarie per effettuare lʼispezione in conformità alle indicazioni fornite dalla EN 23814 della
specifica gru a seguito di modifiche apportate alla stessa. Sono
pertanto esclusi ispezioni e controlli effettuati dagli operatori e dal
personale di manutenzione delle gru”);
Infine il documento fa un breve
cenno anche alla
verifica speciale:
“indagine approfondita volta a valutare la vita residua dell’attrezzatura,
condotta da persona competente/ingegnere esperto” (“soggetto con esperienza
nella progettazione, costruzione e manutenzione di gru, sufficiente conoscenza
di regolamenti e norme e degli strumenti necessari per condurre un’ispezione.
Inoltre, la persona competente/ingegnere esperto è in grado di giudicare le
mv=84109061.|1=Google_State=NotLru e decidere quali misure adottare per
assicurare interventi sicuri [ISO 9927], fatte salve le disposizioni nazionali
in materia degli Organi Competenti)”.
La verifica speciale deve avvenire:
- “almeno dopo 10 anni dalla data
di fabbricazione per gru a torre,
gru mobili e gru caricatrici, oppure
- almeno dopo 20 anni dalla data
di fabbricazione per le altre tipologie di apparecchi di sollevamento, oppure
- nei casi in cui si riveli un
aumento della frequenza di malfunzionamenti della gru e dall’ispezione
periodica risulti un significativo deterioramento della macchina, oppure
- nel caso in cui il datore di
lavoro acquisti una gru usata per la quale non risulta possibile stabilire il
precedente regime di utilizzo (in tal caso tale controllo dovrà essere condotto
al massimo entro 12 mesi dalla messa in servizio)”.
Rimandiamo i nostri lettori alla
lettura integrale delle schede e delle procedure di controllo che individuano,
per ciascuna tipologia di attrezzatura, gli elementi da sottoporre a controllo,
le figure coinvolte in tali attività e gli interventi da eseguire con le
relative periodicità.
L’
indice del documento:
Premessa
Campo di applicazione
Definizioni
Schede per la definizione di
piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso”
Procedure di controllo per
apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso
Schede per la definizione di
piani per i controlli di “accessori di sollevamento”
Procedure di controllo per
accessori di sollevamento
INAIL, Settore Ricerca
Certificazione e Verifica, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza (DTS),
Dipartimento Certificazione e Conformità di prodotti e impianti (DCC), “ Schede per la definizione di piani per i controlli di
“apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso e relativi accessori di
sollevamento” [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.]”, documento
versione luglio 2014 (formato PDF, 694 kB).
Appendici (formato PDF, 86 kB).
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abbonati dedicata a “ I piani per i controlli di apparecchi di sollevamento materiali
di tipo fisso e i relativi accessori di sollevamento”.
RTM
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