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"La valutazione dei campi elettromagnetici in ambito sanitario"
fonte www.puntosicuro.it / Campi elettromagnetici
25/11/2014 - PuntoSicuro ha
più volte affrontato, anche presentando normative
regionali specifiche, il tema dei rischi e dell’
esposizione a campi elettromagnetici (CEM) in ambito sanitario. È
un tema delicato, anche perché nella sanità i pericoli di esposizione a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici sono spesso maggiori rispetto ad altri
ambienti e attività lavorative.
A riprendere il tema della
valutazione e della prevenzione delle conseguenze dei CEM è la newsletter di “ PAF
– Portale Agenti Fisici”, un portale realizzato dal Laboratorio Agenti
Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell' Azienda Sanitaria USL 7
Siena che riporta diverse banche dati utili per la valutazione dei rischi
di vari agenti fisici.
Nella newsletter del portale
viene presentato un documento, un rapporto dal titolo “
Campi Elettromagnetici in ambito Sanitario: valutazione e prevenzione
dei rischi”, a cura di A. Bogi, I. Pinto, N. Stacchini (AUSL 7 Siena
Laboratorio Sanità Pubblica - Agenti Fisici) e D. Andreuccetti, N. Zoppetti
(IFAC - Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” CNR Firenze).
Il documento contiene i principali
risultati delle valutazioni del rischio da esposizione a campi
elettromagnetici (CEM) condotte dagli autori presso le strutture sanitarie
della Regione Toscana nell’ambito del “
Piano
Mirato Triennale per la formazione del personale dei Servizi di Prevenzione e
Protezione delle 16 Aziende Sanitarie Toscane e la formulazione di specifici
criteri di valutazione del rischio - Area Tematica 5: campi elettromagnetici”.
In relazione al
rischio CEM
viene dunque analizzato un parco macchine rappresentativo delle sorgenti più
rilevanti e maggiormente diffuse nelle sedici aziende sanitarie ed ospedaliere
pubbliche toscane.
L’obiettivo è chiaramente quello
di favorire la valutazione e la riduzione del rischio CEM per gli operatori e i
fruitori delle strutture sanitarie, prendendo in esame tutte le fasi della
gestione delle apparecchiature: scelta, acquisto, accettazione, installazione,
impiego clinico e manutenzione. “L’applicazione di un approccio di questo tipo
nell’ambito delle strutture
sanitarie consente sia di rispettare gli adempimenti prescritti dal D.Lgs.
81/2008 in materia di tutela dei lavoratori, sia di ottimizzare l’impiego delle
apparecchiature nei rispettivi ambiti specifici, nella prospettiva della
riduzione del ‘rischio CEM’ per tutti i soggetti fruitori delle prestazioni
sanitarie con esse erogate”.
Riguardo al volume ci soffermiamo
brevemente sul capitolo relativo alla
valutazione
del rischio da esposizione a campi elettromagnetici.
Si ricorda che il D.Lgs. 81/2008
contiene, al titolo VIII, specifiche norme di tutela della salute dei
lavoratori esposti agli
agenti fisici.
Titolo VIII che è strutturato in “capi”: il primo (capo I) presenta le
disposizioni generali riguardanti la protezione dall’esposizione ad agenti
fisici e i successivi riguardano il rumore (capo II), le vibrazioni (capo III),
i campi elettromagnetici (capo IV) e le radiazioni ottiche artificiali (capo
V).
Si sottolinea che
il Capo I è pienamente in vigore dal 1°
gennaio 2009 e “prescrive (all’art.181) l’
obbligo per il datore di lavoro di effettuare la valutazione del
rischio derivante dall’esposizione a qualunque agente fisico, compresi i campi
elettromagnetici. Esso prevede inoltre che il datore di lavoro identifichi
le misure di prevenzione e protezione da mettere in atto per minimizzare tale
rischio, qualora effettivamente presente. Queste prescrizioni sono anche
sanzionabili ai sensi del successivo capo VI”.
Tuttavia per il capo IV -
contiene le disposizioni specifiche sui campi elettromagnetici ed i relativi
limiti di esposizione – “è stata invece prevista, sin dall’inizio, una entrata
in vigore differita, che è stata poi ulteriormente ritardata nel corso degli
anni. Attualmente ci si trova in una situazione transitoria, in quanto il
D.Lgs. 81/2008 fa riferimento alla Direttiva Europea 2004/40 e alle sue
successive modificazioni, che prevedevano un’entrata in vigore delle
prescrizioni del capo IV entro il 31 ottobre 2013”. Tuttavia la nuova direttiva
2013/35/UE del 26 giugno 2013, che dovrà essere recepita negli ordinamenti
nazionali entro il 1° luglio 2016, ha abrogato la direttiva precedente
2004/40/CE. “Sarà quindi il recepimento della nuova direttiva ed il conseguente
adeguamento del capo IV a determinarne la data di entrata in vigore. Fino a
tale data, pur sussistendo l’obbligo della valutazione del rischio sancito dal
capo I, le disposizioni del capo IV non si applicano e non sono sanzionabili”.
Malgrado ciò il già sottolineato
obbligo di effettuare la valutazione del rischio può tuttavia rendere
necessaria la “determinazione (mediante valutazione, calcolo o misura) dei
livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici effettivamente presenti nei luoghi di lavoro”.
Riguardo a questi aspetti la
Direttiva Europea 2013/35 contiene prescrizioni che sono ancora da precisare e
che “saranno oggetto di una serie di future guide pratiche”. Per il momento nel
documento ci si riferisce dunque “alle disposizioni dell’attuale Decreto
Legislativo 81/2008 e quindi alla Direttiva Europea 2004/40 (e attraverso di
essa alle linee guida ICNIRP del 1998)”.
Tuttavia è probabile che
“l’impianto della procedura di valutazione non subisca stravolgimenti e che ciò
che potrà essere soggetto a variazioni, oltre ai limiti di esposizione, saranno
eventualmente le procedure legate ad aspetti particolari”.
Il documento ricorda che uno dei
principali riferimenti utilizzabili ai fini della valutazione del rischio per i
lavoratori esposti a campi elettromagnetici è la
norma CEI EN 50499 “
Procedura
per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici”.
Tale norma “prevede una prima
fase di intervento, detta valutazione iniziale, che consiste sostanzialmente in
un censimento dei luoghi e delle attrezzature di lavoro. Queste devono essere
classificate in base a criteri che riguardano la possibilità che possano essere
superati i livelli di riferimento per la popolazione. In particolare:
- tutte le apparecchiature che
non sono in grado di emettere campi di intensità superiore ai livelli di
riferimento per la popolazione sono considerate conformi a priori alla norma (e
talvolta sono denominate come sorgenti giustificabili);
- tutti i luoghi di lavoro in cui
sono rispettati i livelli di riferimento per la popolazione sono considerati
anch’essi conformi a priori”.
Inoltre secondo la norma, “nei
luoghi di lavoro in cui siano presenti solo attrezzature conformi a priori, la
valutazione del rischio si conclude sostanzialmente con la valutazione
iniziale. Nei luoghi di lavoro in cui siano presenti apparati capaci di
emettere campi di intensità superiore ai livelli di riferimento per la
popolazione, la norma indica invece come necessaria una procedura di
valutazione ulteriore”.
E dunque per facilitare il compito
del valutatore “la norma CEI EN 50499 contiene due
tabelle, delle quali la prima comprende tutti i luoghi e le
attrezzature di lavoro conformi a priori, mentre la seconda un elenco non
esaustivo delle attrezzature per le quali è necessario procedere alla
valutazione ulteriore”.
Nel documento, che vi invitiamo a
visionare integralmente, si riporta una rielaborazione delle tabelle in
questione.
Concludiamo questa breve
presentazione, sulla tematica della valutazione del rischio da esposizione a campi
elettromagnetici, riportando alcune
misure
di tutela organizzative e procedurali.
Infatti “ove siano presenti
macchinari o impianti emettitori di campi elettromagnetici potenzialmente
nocivi, oltre a determinarne i livelli di emissione, è necessario individuare
un insieme di misure di tutela di tipo organizzativo e procedurale, al fine di:
- prevenire l’esposizione di
individui con controindicazioni;
- ridurre al minimo l’esposizione
dei lavoratori”.
Queste le principali misure di
tutela, comuni alla maggior parte delle situazioni espositive:
-
disposizione delle postazioni nelle aree di lavoro: “è necessario
che gli apparati emettitori di campi elettromagnetici siano installati in aree
di lavoro adibite esclusivamente al loro uso, poste a idonea distanza dalle
altre aree di lavoro ove il personale staziona per periodi prolungati. In
relazione alle caratteristiche del campo disperso, può essere necessario
evitare la presenza, in prossimità della sorgente, di oggetti costituiti da
determinati materiali (come ad esempio materiali ferromagnetici in presenza di
intensi campi magnetostatici) e di apparecchiature che potrebbero interferire
con il funzionamento della sorgente, o essere esse stesse soggette a
interferenze”. Si ricorda che generalmente chi effettua la valutazione del
rischio “dovrà identificare, intorno ad ogni sorgente, un’area ad accesso
controllato (in contrapposizione alle altre aree, che saranno ad accesso
libero) all’interno della quale i livelli di campo elettromagnetico sono tenuti
sotto osservazione e dove vengono evidenziate, mediante il procedimento di
zonizzazione sotto descritto, le eventuali zone dove è possibile che siano
superati i limiti per la popolazione e i limiti occupazionali”;
-
zonizzazione: “la norma CEI EN 50499 propone una procedura per la
individuazione, nei luoghi di lavoro, delle aree soggette a livelli di rischio
diversi”. Le aree dove i livelli di campo possono risultare superiori ai valori
limite per la popolazione (zona 1) “devono essere segnalate con cartelli che
evidenziano la presenza di campi elettromagnetici,
in conformità alle normative vigenti in materia di segnaletica di sicurezza”.
L’accesso a queste aree “deve essere consentito solo a personale autorizzato,
previa valutazione dell’assenza di controindicazioni specifiche
all’esposizione”.
Il link del Portale
Agenti Fisici (PAF)
Regione Toscana, Ausl 5 Pisa,
Ausl 7 Siena, IFAC, “ Campi Elettromagnetici in ambito Sanitario: valutazione e
prevenzione dei rischi”, a cura di A. Bogi, I. Pinto, N. Stacchini (AUSL 7
Siena Laboratorio Sanità Pubblica - Agenti Fisici) e D. Andreuccetti, N.
Zoppetti (IFAC - Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” CNR Firenze),
novembre 2013 (formato PDF, 2.29 MB).
Tiziano Menduto
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