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"Rischio incendio: sorveglianza, controllo periodico e manutenzione "

fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio

05/12/2014 - Un’efficace prevenzione incendi presuppone non solo una corretta valutazione del rischio incendio e la conseguente attuazione di misure preventive e protettive, ma anche attività di sorveglianza, controllo e manutenzione per rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno o impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.
 
A offrire indicazioni su queste importanti attività è il documento " Sicurezza antincendio & datori di lavoro - Linee guida per la valutazione dei rischi" correlato ad un progetto realizzato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in collaborazione con il FEI (Fondo Europeo per l'Integrazione dei Paesi Terzi).
 

Il documento ricorda che la normativa, in materia di “ controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio” stabilisce che “gli interventi di manutenzione ed i controlli sui sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate, sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore”.
 
Dunque il datore di lavoro deve svolgere la sorveglianza, il controllo, e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalla normativa, eventualmente attraverso un modello di organizzazione o gestione di cui all’art. 30 del d.lgs. 81/2008.
Si sottolinea poi che “i controlli e le manutenzioni degli impianti e delle attrezzature antincendio devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi”.
 
 
Dopo questa lunga premessa il documento risponde anche alla domanda: cosa si intende per sorveglianza, controllo periodico e manutenzione?
 
Ad esempio la sorveglianza “è una misura di prevenzione che consiste nel controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame a vista. La sorveglianza può essere effettuata dagli addetti al servizio antincendio normalmente presenti nelle aree protette, dopo aver ricevuto adeguate istruzioni”.
Tale attività si effettua “con una periodicità maggiore rispetto al controllo periodico e consente di individuare per tempo eventuali carenze, guasti ed anomalie. Inoltre, in tal modo l’addetto al servizio antincendio acquisisce maggiore consapevolezza dell’importanza del proprio ruolo nel sistema di prevenzione dell’azienda”.
È evidente che la sorveglianza raggiunge i suoi obiettivi solo se le anomalie riscontrate sono immediatamente segnalate.
 
Il controllo periodico consiste invece in una “misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza di norma semestrale, la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti, tramite l’effettuazione dei necessari accertamenti. L’attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato; le anomalie riscontrate devono essere immediatamente eliminate”.
 
L’ultimo termine da analizzare è la manutenzione, “l’operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti. Si divide in ordinaria e straordinaria:
- manutenzione ordinaria: “si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Si limita a riparazioni di lieve entità, che necessitano unicamente di minuterie e comporta l’impiego di materiali di consumo o la sostituzioni di parti di codesto valore espressamente previste”;
- manutenzione straordinaria: è “un intervento che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o comporta sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non è possibile o conveniente la riparazione”.
 
Un aspetto importante è poi relativo in particolare alla sorveglianza delle vie d’uscita.
 
Il documento ricorda infatti che molti incidenti hanno avuto “come concausa determinante l’ostruzione delle vie di esodo”. Ostruire tali vie non è solo un comportamento molto sbagliato da evitare ma è anche un’azione sanzionata penalmente.
 
Dunque tutte le parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita, quali passaggi, corridoi, scale, devono “essere sorvegliate periodicamente per assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo.
Ad esempio:
- “le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per garantire che si aprano facilmente. Particolare attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle porte;
- tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano correttamente;
- le porte munite di dispositivi di chiusura automatici devono essere controllate periodicamente per assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente;
- la segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in caso di emergenza;
- tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita, quali per esempio gli impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati secondo le norme di buona tecnica e sottoposti a manutenzione da parte di persona competente e qualificata”.
 
Per concludere il documento riporta anche specifiche indicazioni per la sorveglianza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio.
 
Queste sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune operazioni di sorveglianza che il personale addetto deve attuare con regolarità:
- “controllo che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto;
- controllo che i mezzi di estinzione siano collocati nell’apposito ambito, segnalati, chiaramente visibili e facilmente accessibili e non siano stati manomessi”.
In particolare se si tratta di mezzi mobili di estinzione devono essere verificate:
- “la ricarica;
- la presenza del cartellino di manutenzione debitamente compilato;
- l’assenza di danni alle strutture di supporto;
- l’insussistenza di anomalie quali orifizi ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni, incrinature dei tubi flessibili”.
 
Ricordiamo infine che il documento " Sicurezza antincendio & datori di lavoro - Linee guida per la valutazione dei rischi" è disponibile in otto lingue (Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Albanese, Arabo, Cinese e Ucraino) ed è diffuso tramite due supporti: uno tradizionale cartaceo ed uno multimediale, correlato ad un' applicazione nata con l'obiettivo di facilitare la divulgazione delle misure necessarie per la sicurezza del lavoro disposte dalla legislazione italiana.
 
 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in collaborazione con il Fondo Europeo per l'Integrazione dei Paesi Terzi, " Sicurezza antincendio & datori di lavoro - Linee guida per la valutazione dei rischi", edizione maggio 2014 (formato PDF, 29,87 MB).
 
 
Il documento nelle altre lingue:
 
 
RTM
 

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