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"Rischio incendio: sorveglianza, controllo periodico e manutenzione "
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
05/12/2014 - Un’efficace
prevenzione incendi presuppone non solo una corretta valutazione
del rischio incendio e la conseguente attuazione di misure preventive e
protettive, ma anche
attività di
sorveglianza, controllo e manutenzione per rilevare e rimuovere qualunque
causa, deficienza, danno o impedimento che possa pregiudicare il corretto
funzionamento ed uso dei presidi antincendio.
RTM
A offrire indicazioni su queste
importanti attività è il documento " Sicurezza
antincendio & datori di lavoro - Linee guida per la valutazione dei rischi"
correlato ad un progetto realizzato dal Dipartimento dei
Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in
collaborazione con il FEI (Fondo Europeo per l'Integrazione dei Paesi Terzi).
Il documento ricorda che la normativa,
in materia di “
controlli e manutenzione
degli impianti e delle attrezzature antincendio” stabilisce che “gli
interventi di manutenzione ed i controlli sui sistemi, i dispositivi, le
attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate, sono
effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti,
delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione
nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle
istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore”.
Dunque il datore di lavoro deve
svolgere la sorveglianza, il controllo, e la manutenzione delle attrezzature ed
impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalla
normativa, eventualmente attraverso un modello di organizzazione o gestione di
cui all’art. 30 del d.lgs. 81/2008.
Si sottolinea poi che “i
controlli e le manutenzioni degli impianti e delle attrezzature antincendio
devono essere riportate nel documento di valutazione
dei rischi”.
Dopo questa lunga premessa il
documento risponde anche alla domanda:
cosa
si intende per sorveglianza, controllo periodico e manutenzione?
Ad esempio la
sorveglianza “è una misura di
prevenzione che consiste nel controllo visivo atto a verificare che le
attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni
operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali
accertabili tramite esame a vista. La sorveglianza può essere effettuata dagli addetti
al servizio antincendio normalmente presenti nelle aree protette, dopo aver
ricevuto adeguate istruzioni”.
Tale attività si effettua “con
una periodicità maggiore rispetto al controllo periodico e consente di
individuare per tempo eventuali carenze, guasti ed anomalie. Inoltre, in tal
modo l’addetto al servizio antincendio acquisisce maggiore consapevolezza
dell’importanza del proprio ruolo nel sistema di prevenzione dell’azienda”.
È evidente che la sorveglianza
raggiunge i suoi obiettivi solo se le anomalie riscontrate sono immediatamente
segnalate.
Il
controllo periodico consiste invece in una “misura di prevenzione
atta a verificare, con frequenza di norma semestrale, la completa e corretta
funzionalità delle attrezzature e degli impianti, tramite l’effettuazione dei
necessari accertamenti. L’attività di controllo periodica e la manutenzione
deve essere eseguita da personale competente e qualificato; le anomalie
riscontrate devono essere immediatamente eliminate”.
L’ultimo termine da analizzare è
la
manutenzione, “l’operazione o
intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le
attrezzature e gli impianti. Si divide in
ordinaria
e straordinaria:
-
manutenzione ordinaria: “si attua in loco, con strumenti ed
attrezzi di uso corrente. Si limita a riparazioni di lieve entità, che
necessitano unicamente di minuterie e comporta l’impiego di materiali di
consumo o la sostituzioni di parti di codesto valore espressamente previste”;
-
manutenzione straordinaria: è “un intervento che non può essere
eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richiede mezzi di
particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o
comporta sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o
sostituzione di apparecchi per i quali non è possibile o conveniente la
riparazione”.
Un aspetto importante è poi
relativo in particolare alla
sorveglianza
delle vie d’uscita.
Il documento ricorda infatti che
molti incidenti hanno avuto “come concausa determinante l’ostruzione delle vie di esodo”.
Ostruire tali vie non è solo un comportamento molto sbagliato da evitare ma è
anche un’azione sanzionata penalmente.
Dunque tutte le parti del luogo
di lavoro destinate a vie di uscita, quali passaggi, corridoi, scale, devono
“essere sorvegliate periodicamente per assicurare che siano libere da
ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso
di esodo.
Ad esempio:
- “le porte sulle vie di uscita
devono essere regolarmente controllate per garantire che si aprano facilmente.
Particolare attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle porte;
- tutte le porte resistenti al
fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano
danneggiamenti e che chiudano correttamente;
- le porte munite di dispositivi
di chiusura automatici devono essere controllate periodicamente per assicurare
che i dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente;
- la segnaletica direzionale e
delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità
in caso di emergenza;
- tutte le misure antincendio
previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita, quali per esempio gli
impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati secondo le norme di
buona tecnica e sottoposti a manutenzione da parte di persona competente e
qualificata”.
Per concludere il documento
riporta anche specifiche indicazioni per la
sorveglianza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio.
Queste sono, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, alcune operazioni di sorveglianza che il
personale addetto deve attuare con regolarità:
- “controllo che tutte le porte
resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto;
- controllo che i mezzi di
estinzione siano collocati nell’apposito ambito, segnalati, chiaramente
visibili e facilmente accessibili e non siano stati manomessi”.
In particolare se si tratta di
mezzi mobili di estinzione devono
essere verificate:
- “la ricarica;
- la presenza del cartellino di
manutenzione debitamente compilato;
- l’assenza di danni alle
strutture di supporto;
- l’insussistenza di anomalie
quali orifizi ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni,
incrinature dei tubi flessibili”.
Ricordiamo infine che il
documento " Sicurezza
antincendio & datori di lavoro - Linee guida per la valutazione dei rischi"
è disponibile in
otto lingue
(Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Albanese, Arabo, Cinese e Ucraino) ed è
diffuso tramite due supporti: uno tradizionale cartaceo ed uno multimediale,
correlato ad un' applicazione nata con l'obiettivo di facilitare la
divulgazione delle misure necessarie per la sicurezza del lavoro disposte dalla
legislazione italiana.
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in collaborazione con il Fondo
Europeo per l'Integrazione dei Paesi Terzi, " Sicurezza antincendio & datori di lavoro - Linee guida per
la valutazione dei rischi", edizione maggio 2014 (formato PDF, 29,87
MB).
Il documento nelle altre lingue:
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