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"Interpello: il medico competente può essere subordinato all’RSPP?"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
13/01/2015 - Non sono in realtà molti gli interpelli che in questi anni hanno riguardato il
ruolo del medico competente e l’attività di
sorveglianza sanitaria in relazione alla normativa sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ne riepiloghiamo brevemente alcuni prodotti dopo l’istituzione
della Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2
del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro:
- Interpello n. 5/2014 sul ruolo attivo della collaborazione dei medici competenti all'effettuazione della valutazione dei rischi;
- Interpello n. 8/2013 sulle visite preventive alla ripresa del rapporto di lavoro;
- Interpello n. 1/2013 sulle visite mediche per stagisti e tirocinanti minorenni.
Tuttavia la Commissione ha
recentemente licenziato ben due nuovi interpelli che riguardano non solo i medici
competenti, ma anche il delicato problema della presenza di eventuali
conflitti di interessi nel loro lavoro
e di una
reale autonomia decisionale
nelle attività svolta. Attività che potrebbe, ad esempio, richiedere
provvedimenti a danno dello stesso datore di lavoro che li nomina e
retribuisce.
Di un interpello abbiamo già
parlato ieri. Si tratta dell’ Interpello
n. 27/2014 del 31 dicembre 2014 in risposta ad un quesito della Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ( FNOMCeO) sul
possibile conflitto di interessi derivante dalle convenzioni tra enti pubblici
e aziende sanitarie per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria.
Anche il secondo interpello, l’
Interpello n. 28/2014 del 31 dicembre 2014,
si sofferma sul tema dell’
autonomia del
medico competente e nasce da una diversa istanza della stessa Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
Un’istanza che ha per oggetto la
corretta applicazione del comma 4
dell’articolo 39 del D.Lgs. 81/2008.
Ricordiamo innanzitutto
integralmente il suddetto articolo del Testo Unico:
Articolo 39 - Svolgimento
dell’attività di medico competente
1. L’attività di medico
competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice
etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge
la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore
di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con
l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di
lavoro.
3. Il dipendente di una
struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza,
non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale,
attività di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura
al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i
suoi compiti garantendone l’autonomia.
5. Il medico competente può
avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici
specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli
oneri.
6. Nei casi di aziende con più
unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione
dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più
medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di
coordinamento. |
Il quesito si sofferma in
particolare sulla corretta interpretazione del comma 4 secondo cui ‘
il datore di lavoro assicura al medico
competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti
garantendone l'autonomia’.
In particolare l'interpellante fa
presente “che in alcune situazioni organizzative di Aziende Sanitarie Locali,
ma anche presso alcune grandi aziende private, il medico
competente risulta funzionalmente collocato in Unità Operativa Complessa
(UOC) di cui il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è il
direttore”.
Partendo da questa premessa la
Federazione FNOMCeO
chiede di sapere se “
si può ritenere
rispettata la succitata norma quando il datore di lavoro subordina
gerarchicamente, funzionalmente e organizzativamente il medico competente al
responsabile del servizio di prevenzione e protezione”.
A questo riguardo l’interpello si
interroga anche sulla eventuale preminenza di una figura sull’altra.
E, a questo proposito, osserva
che “sebbene l'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 preveda la non delegabilità della
designazione del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e non anche della nomina del
medico competente, ciò non può far presumere una preminenza di una figura
rispetto all'altra. Tali figure, infatti, sono funzionalmente autonome, con
attribuzioni di specifiche aree di responsabilità nettamente distinte, anche se
complementari tra loro”.
Veniamo alle
risposte della Commissione, risposte che appaiono da un lato un po’
evasive – anche se probabilmente in coerenza con le funzioni assegnate alla
Commissione – e dall’altro abbastanza prevedibili.
La Commissione preliminarmente
evidenzia come il suo compito sia quello di fornire risposte su ‘
quesiti di ordine generale sull'applicazione
della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro’ (art. 12,
comma 1, D.Lgs. n. 81/2008) non “potendo, pertanto, affrontare questioni legate
alle singole problematiche applicative della normativa di salute e sicurezza
sul lavoro, proprie delle diverse organizzazioni aziendali”.
Dunque, rimanendo su un quadro
generale, la Commissione indica che il D.Lgs. 81/2008 “delinea in modo chiaro i
compiti del servizio di prevenzione e protezione e gli obblighi del medico
competente, lasciando al datore di lavoro ogni scelta organizzativa, a
condizione che sia garantita l'autonomia delle rispettive funzioni senza
limitazioni o condizionamenti”.
E ne consegue che, laddove a
livello organizzativo “vi sia coincidenza tra ruolo di direttore di UOC o di
analoga struttura con lo svolgimento da parte dello stesso direttore anche
delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la
subordinazione gerarchica di un medico incardinato nella stessa UOC o
struttura, incaricato di svolgere le funzioni di medico competente, può
riguardare i soli aspetti che esulano da tale incarico,
stante la
condizione di
piena autonomia organizzativa e funzionale che deve essere garantita
dal datore di lavoro al medico competente
per lo svolgimento delle proprie funzioni”.
E si potrebbe concludere, come
giustamente fa il Dott. Cristiano Ravalli in un post sul suo blog dedicato alla Medicina del Lavoro, che l’autonomia del medico competente
non è facilmente tutelabile da un articolo, l’art. 39, che tra l’altro non
prevede alcuna sanzione.
Al medico competente “che si vede
ridurre la propria autonomia o la propria indipendenza intellettuale” – indica
Ravalli sul blog – “non rimane che fare un bel sorriso, salutare e rinunciare
all'incarico”.
Tiziano Menduto
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