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"Come calcolare i costi della sicurezza da interferenze"
fonte www.puntosicuro.it / D.U.V.R.I.
02/03/2015 - Il comma 5 dell’ articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 indica
che nei contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione
devono essere specificamente indicati, a pena di nullità,
i costi
delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile,
ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
Che il tema dei
costi della sicurezza abbia ancora alcuni punti da chiarire è l’Inail stessa a dirlo con il documento Inail “ L’elaborazione del DUVRI - Valutazione dei rischi da interferenze”
curato da Raffaele Sabatino con la collaborazione di Andrea Cordisco.
Un documento che presenta un’utile guida aggiornata per l’assolvimento
degli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di
somministrazione in merito alla valutazione dei rischi interferenti.
Proprio per far luce su questa “non limpidissima questione”,
il capitolo dedicato ai
costi della
sicurezza nel DUVRI ricorda preliminarmente che secondo le norme vigenti i costi relativi alla sicurezza nell’ambito dei contratti pubblici si
possono distinguere fra:
-
costi della sicurezza speciali
(o diretti): “sono i costi aggiuntivi a quelli ordinari per apprestamenti,
DPI interferenziali, opere, procedure, disposizioni, prestazioni
specificatamente previste nel DUVRI e richieste in aggiunta al fine di eliminare
le interferenze o particolari situazioni di rischio; essi discendono
dall’apposita stima effettuata nel DUVRI (o nel PSC);
-
costi della sicurezza ordinari
(o indiretti): sono quelli in generale necessari, in relazione alle
attività da appaltare, per l'attuazione di tutta la normativa vigente in
materia di sicurezza e di salute che, anche se non estrinsecati, sono di fatto
già contenuti nell’offerta dell’operatore economico; si tratta quindi di costi
afferenti l’attività svolta da ciascuna Impresa (rischi propri
dell’appaltatore), strumentali all’esecuzione in sicurezza delle attività da
appaltare e sono una quota parte delle spese generali afferenti l’Impresa (art.
32 del d.p.r. 207/10, regolamento dei contratti pubblici)”.
Esaminando il panorama normativo gli autori della guida ritengono che
solo per i
costi della sicurezza
speciali la Stazione Appaltante “sia tenuta ad effettuare una stima,
procedendo ad una loro quantificazione sulla base delle misure individuate nel
DUVRI. Tale stima dovrà essere congrua, analitica, per singole voci, riferita
ai prezzari della Stazione Appaltante o ad elenchi prezzi standard o
specializzati (come previsto nell’Allegato XV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Questi costi debbono essere esplicitati e tenuti distinti dall’importo soggetto
a ribasso d’asta, rappresentando la quota da non assoggettare a ribasso, e sono
quindi sottratti da ogni confronto concorrenziale. Pertanto, si può affermare
che tali costi non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati
quantificati e valutati a monte e, pertanto, congrui per definizione”.
Invece i
costi della sicurezza ordinari - componente del costo sicurezza proprio
dell’Appaltatore – “dovranno essere indicati dal singolo operatore economico,
in sede di offerta ai sensi del comma 6 dell’art. 26 e del comma 3 bis
dell’art. 86 del Codice dei contratti, e saranno sottoposti alla verifica di
congruità, rispetto alle caratteristiche dell’appalto, ai sensi citato comma
dell’art. 86 del Codice dei contratti. Tale componente, tuttavia, non
rappresenta un costo della sicurezza da sottrarre dal ribasso, bensì un costo
che la Stazione Appaltante è tenuta ad indicare separatamente nel Quadro
Economico relativo all’appalto”.
Dunque – “al contrario di quanto invece parte della dottrina sostiene” –
gli autori della guida ritengono che “la Stazione Appaltante, non debba
effettuare alcuna stima o artifizio contabile per determinare a priori un costo
della sicurezza generica, o del personale, non avendo la Norma in alcuna parte
stabilito tale incombenza e per la semplice constatazione che la Stazione
Appaltante ignorando, ovviamente, le realtà delle diverse singole
organizzazioni aziendali, non ha modo di determinare tale importo, se non in
termini del tutto ipotetici”.
In sostanza – continua la guida – “
gli
oneri della sicurezza da non sottoporre a ribasso d’asta sono solamente quelli
speciali e non quelli ordinari, che restano oggettivamente ignoti alle
Stazioni Appaltanti essendo questione del tutto interna agli operatori
economici, parallelamente alla componente costo del personale, presentando
requisiti di determinazione assolutamente soggettivi non generalizzabili o
stimabili in serie”.
In definitiva si ritiene - anche sulla base della Determinazione
n. 3 del 5 Marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture (AVCPLSF) - “percorribile il seguente
iter:
A. la Stazione Appaltante fissa l’importo a
base d’asta evidenziando solo i costi speciali non soggetti a ribasso, senza
quindi esplicitare la componente riferita ai costi ordinari;
B. gli operatori economici debbono indicare
nell’offerta sia i costi speciali per le interferenze (nell’esatta misura
predeterminata dalla Stazione Appaltante), sia quelli per i rischi specifici
(costi ordinari);
C. la Stazione Appaltante tiene conto
dell’intera offerta così prodotta ai fini dell’aggiudicazione e della
determinazione della soglia di anomalia;
D. la Stazione Appaltante procederà alla
verifica della congruità delle offerte sospette di essere anormalmente basse,
ivi compresa la verifica relativa dei costi ordinari evidenziati dagli
operatori economici, anche al di fuori del procedimento di verifica delle
offerte anomale, come avviene ad esempio negli affidamenti mediante procedura
negoziata”.
L’eventuale mancata indicazione, nell’offerta economica,
degli oneri di sicurezza da interferenze e/o degli oneri della sicurezza
aziendali “comporta la legittima esclusione del concorrente dalla gara per
carenza di un elemento essenziale dell’offerta a norma del comma 1 bis
dell’art. 46 del Codice dei contratti (cfr.
Consiglio di Stato, sentenza n. 4622/2012)”.
La guida ricorda tuttavia, “a dimostrazione di quanto l’argomento
rimanga per molti aspetti complesso e controverso”, una recente
sentenza n. 3706/2013 del Consiglio di
Stato “che ha ritenuto che, laddove la Stazione Appaltante non abbia
predisposto un modello ad hoc ad uso dell’Appaltatore al fine di indicare i
costi ordinari, e di conseguenza questi non li abbia indicati, ciò non
determini l’automatica esclusione dell’Impresa”. Si sottolinea, per inciso, che
“la disciplina degli appalti pubblici relativa alle offerte anomale,
eccessivamente basse, non si applica agli appalti del settore privato; in tali
contratti gli unici costi della sicurezza connessi allo specifico appalto, da
indicare a pena di nullità, sono quelli necessari per eliminare o ridurre le
interferenze pericolose”.
Viene mostrato poi – con riferimento al punto B – un
facsimile di prospetto dei costi della
sicurezza per l’esecuzione dell’opera.
Nella guida, che vi invitiamo a leggere integralmente, è riportato anche
un paragrafo che dà specifiche indicazioni su “
come computare i costi della sicurezza da interferenze”.
In particolare la Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 stabilisce che,
al fine di quantificare i costi della sicurezza da interferenze, “in analogia a
quanto avviene per gli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto
compatibili, alle categorie di cui all’Allegato XV del d.lgs. 81/08 e s.m.i.
(ex d.p.r. 222/03 art. 7)”; in particolare:
1. agli apprestamenti previsti nel DUVRI;
2. alle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione
individuale eventualmente previsti nel DUVRI per eliminare o ridurre al minimo
i rischi da lavorazioni interferenti;
3. agli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi”
(se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso gli ambienti
del Datore di Lavoro Committente);
4. ai mezzi e servizi di protezione collettiva nel DUVRI;
5. alle procedure previste nel DUVRI per specifici motivi di sicurezza
ed agli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo
sfasamento spaziale o temporale, previsto nel DUVRI, delle lavorazioni interferenti;
6. alle misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso
comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva.
Nel documento per ogni categoria indicata sono presentati vari esempi,
suggerimenti e raccomandazioni.
Ad esempio riguardo al punto 5. si indica che “lo
sfasamento temporale delle lavorazioni, se formalizzato nel
cronoprogramma e da specifiche prescrizioni contenute nel DUVRI, potrebbe non
essere considerato costo della sicurezza (quale ristoro per il fermo
personale/macchine/attrezzature), in quanto le Imprese sarebbero in grado, in
linea di massima, di valutarlo preventivamente, in sede di formulazione delle
offerte. Lo
sfasamento spaziale, che
determina lo spostamento di macchine ed attrezzature, in quanto misura che
abbatte il rischio da interferenze lavorative, va considerato costo della
sicurezza. Lo sfasamento delle lavorazioni, qualora per essere realizzato
richieda specifici apprestamenti, procedure o misure di coordinamento, si
computa considerando, nelle relative tre sezioni, gli oneri da essi derivanti”.
Vengono poi constatate nel capitolo ulteriori
criticità:
a) “le disposizioni inerenti la stima dei costi (e le relative indicazioni
dell’AVCPLSF) sono di difficile applicazione negli appalti di forniture e
servizi banditi dalle centrali di committenza o da Amministrazioni che
effettuano acquisti centralizzati per sedi periferiche;
b) non appare chiaro a chi competa la determinazione dei costi
aggiuntivi della sicurezza, derivanti da variazioni dell’appalto o da
adeguamenti dinamici del DUVRI”.
Concludiamo l’articolo ricordando che nel DUVRI “non debbono essere
riportate le misure per eliminare i rischi specifici derivanti dall’attività
delle singole Imprese aggiudicatarie, o dei singoli lavoratori autonomi, ma
soltanto i rischi derivanti dalle interferenze tra le attività di soggetti diversi presenti nell’effettuazione della
prestazione”. E la stima dei costi dovrà essere “congrua, analitica per singole
voci, riferita a prezziari della sicurezza standard o specializzati, oppure basata su
prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata (ogni Regione ha
l’obbligo di pubblicare e di tenere aggiornato l’Elenco Regionale dei Prezzi),
o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del Committente; nel caso in cui
un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad
analisi dei costi complete e desunte da indagini di mercato”.
Riguardo infine alle novità
introdotte dal Decreto
del Fare in relazione ai rischi da interferenze nelle attività di lavoro,
segnaliamo alcuni articoli pubblicati da PuntoSicuro:
INAIL - Settore Ricerca -
Dipartimento Processi Organizzativi, “ L’elaborazione del DUVRI - Valutazione dei rischi da
interferenze”, documento curato da Raffaele Sabatino INAIL (Dipartimento
Processi Organizzativi, SPP Ricerca) con la collaborazione di Andrea Cordisco
INAIL (Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici),
settembre 2013, pubblicazione febbraio 2014 (formato PDF, 12.11 MB).
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RTM
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