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"Le prossime scadenze relative all’utilizzo delle attrezzature di lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
05/03/2015 -
Come quotidiano di informazione e di servizio PuntoSicuro si sofferma sulle varie
scadenze che
hanno a che fare con gli adempimenti normativi correlati alla gestione
della sicurezza aziendale e alla prevenzione e tutela di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Alla prima abbiamo già dedicato un articolo alcuni giorni fa. È una scadenza che riguarda direttamente l’ Accordo del 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
Non potevamo dunque non rimarcare in questi giorni due importanti scadenze relative all’utilizzo delle
attrezzature di lavoro.
Alla prima abbiamo già dedicato un articolo alcuni giorni fa. È una scadenza che riguarda direttamente l’ Accordo del 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
In base a questo accordo il
12 marzo 2015 scade infatti il termine
ultimo per il
riconoscimento della
formazione pregressa e per fare l’
aggiornamento
formativo necessario, per tutti gli operatori che usano macchine che
richiedono una particolare abilitazione, quali:
- piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
- gru a torre;
- gru mobile;
- gru per autocarro;
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- macchine movimento terra (pale, terne, escavatori);
- pompe per calcestruzzo.
Ricordiamo che l’Accordo del 2012
aveva concesso - ai lavoratori che al momento dell’entrata in vigore
dell’Accordo (è entrato in vigore il 12 marzo 2013) risultavano essere già
incaricati della conduzione di una delle attrezzature indicate - la possibilità
di vedersi riconosciuta, entro il 12 marzo 2015, una eventuale dimostrata
formazione pregressa. E il riconoscimento
della formazione pregressa si consegue, in alcuni casi, mediante una
integrazione formativa (corso di aggiornamento). Riportiamo brevemente, a
questo proposito, un utile schema già presentato nei nostri articoli:
caso
|
formazione ricevuta e dimostrata
|
integrazione richiesta
(da fare entro il 12.03.2015) |
a |
corso di durata complessiva non
inferiore a quella prevista dai singoli allegati dell’Accordo, composto di
modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento |
nessuna |
b |
corso composto da modulo
teorico, modulo pratico + verifica finale dell’apprendimento, di durata
complessiva inferiore a quella prevista dai singoli allegati dell’Accordo |
solo modulo di aggiornamento
(durata minima 4 ore, di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli
pratici) |
c |
corso di qualsiasi durata non
completato da verifica finale di apprendimento |
modulo di aggiornamento (durata
minima 4 ore, di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici) +
verifica finale di apprendimento |
Un documento che fornisce ulteriori
chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012 è la Circolare
n. 12 dell’11 marzo 2013 del Ministero del lavoro.
Questi alcuni dei chiarimenti
forniti:
- ai fini della documentazione
dell'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro degli operatori del
settore agricolo è possibile considerare:
“a) nel caso di lavoratore
autonomo o di datore di lavoro utilizzatore lo stesso può documentare
l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000.”
“b) nel caso di lavoratore
subordinato lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature
di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta
ai sensi del DPR n. 445/2000.”
- il conseguimento della specifica
abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale
delle attrezzature di lavoro escludendo le “operazioni di semplice spostamento
a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria,
ecc..”.
- ai fini dell’effettuazione del
corso di aggiornamento, le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici
possono essere effettuate anche in aula con max 24 partecipanti”, e “il corso
di aggiornamento può essere svolto da un solo docente”.
Ricordiamo poi una
seconda scadenza.
Il Decreto del Fare-Legge n. 98/2013 ha portato
alcune modifiche all’ Accordo
Stato-Regioni del 22 febbraio 2012: con il Decreto del Fare è cambiato il
termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’
abilitazione all’uso delle macchine agricole, prorogato al
22 marzo 2015.
Riportiamo interamente l’
articolo 45-bis come riportato nel
testo coordinato tra legge n. 98/2013 e DL 69/2013:
Art. 45 - bis Abilitazione
all’uso di macchine agricole
1. Al comma 5 dell’articolo 73
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e le condizioni considerate equivalenti alla specifica
abilitazione».
2. Il termine per l’entrata in
vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in
attuazione di quanto disposto dall’accordo 22 febbraio 2012, n. 53,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del
12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le
quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le
modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in
attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e successive modificazioni, è differito al 22 marzo 2015. |
Dunque nel
caso
delle macchine agricole, gli operatori addetti avrebbero dovuto
acquisire l’abilitazione entro il
22 marzo 2015 anche per gli
operatori assunti dopo la data del 12 marzo 2013.
Ricordiamo infine che la Circolare
n. 45 del 24 dicembre 2013 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla
applicazione dell'Accordo 22 febbraio 2012, con particolare riferimento al concetto
di attrezzature di lavoro utilizzate da lavoratori del settore agricolo o
forestale.
La circolare ricorda anche il
termine
di validità della norma transitoria di cui al punto 12 dell'accordo 22 febbraio 2012: “i lavoratori che alla
data del 22 marzo 2015 sono incaricati dell'uso delle sole ‘
macchine agricole’ devono effettuare gli
specifici corsi di formazione teorico pratico entro 24 mesi da detta data”.
Per maggiori informazioni vi invitiamo
ad approfondire il tema attraverso i vari articoli di PuntoSicuro sul tema:
RPS
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