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"Ospedali: in Gazzetta l'aggiornamento alla Regola tecnica "
fonte www.insic.it / Rischio incendio
31/03/2015 -
L'Aggiornamento della Regola tecnica di prevenzione incendi
Il DIM 19/3/2015 era necessario ai fini di modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private sulla base dei criteri e principi direttivi contenuti nell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Decreto Salute), convertito, con modificazioni, con la legge 8 novembre 2012, n. 189.
L' aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi introdotta con il decreto 19 marzo 2015 sostituisce i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 e introduce un titolo V.
Strutture esistenti con oltre 25 posti letto
L'Allegato I riporta il nuovo Titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, riguarda le "Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno" con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002. Tali strutture dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni in base ai termini temporali dettate nel comma 1 dell'articolo 2 del DIM 19/3/2015 o per lotti, secondo i termini del comma 2 dell' articolo 2.
Strutture esistenti fino a 500 mq o maggiori di 100 mq
All'articolo 3 del DIM 19/3/2015 si dispone sull'applicazione dell'allegato II, che sostituisce il Titolo IV del DM 18/9/2002:
le strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 devono applicare le nuove previsioni con riferimento a quelle che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1.000 m2, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 19/3/2015 in base alla tempistica riportata all'art.3 comma 1. Ad ognuna delle scadenze temporali di cui al comma 1 deve essere presentata al Comando la segnalazione certificata (comma 2).
le strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m2, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al nuovo titolo IV (così come modificato dall'Allegato II), Capo III, del DM 18 settembre 2002 in base alle tempistiche previste al comma 4, salvo che nei seguenti casi:
a) sia stata presentata la segnalazione certificata;
b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento, modifica o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n.151/2011.
Presentazione della SCIA e di un sistema di gestione della sicurezza antincendio
Nelle Disposizioni finali, si legge che è possibile optare per l'applicazione del nuovo decreto per le strutture esistenti con oltre i 25 posti letto, per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al DM 18/9/2002. Se non si optasse per tale ipotesi, gli enti e i privati responsabili delle strutture dovranno presentare al Comando la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura, che deve comunque avvenire entro il termine massimo di cui all'art. 2. Inoltre va adempiuto quanto previsto all' articolo 2 comma 1, lettera b) che richiede agli enti e ai privati responsabili delle strutture la presentazione della SCIA attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai punti 17.1, comma 2, esclusa lettera e); punto 17.2.4; punto 17.3.1, comma 2; punto 17.4.1, comma 1; punto 17.5, commi 1 e 7; punto 18.2; punto 19.1, punto 19.2; punto 20; punto 21 e punto 22.
Inoltre, la SCIA dovrà attestare la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal nuovo titolo V del DM 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al DIM 19/3/2015che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione. A tali fini dovrà quindi essere individuato dal titolare dell'attività un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 e deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al nuovo titolo V.
Riferimenti normativi:
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 19 marzo 2015
Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.
(GU Serie Generale n.70 del 25-3-2015)
Il DIM 19/3/2015 era necessario ai fini di modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private sulla base dei criteri e principi direttivi contenuti nell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Decreto Salute), convertito, con modificazioni, con la legge 8 novembre 2012, n. 189.
L' aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi introdotta con il decreto 19 marzo 2015 sostituisce i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 e introduce un titolo V.
Strutture esistenti con oltre 25 posti letto
L'Allegato I riporta il nuovo Titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, riguarda le "Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno" con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002. Tali strutture dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni in base ai termini temporali dettate nel comma 1 dell'articolo 2 del DIM 19/3/2015 o per lotti, secondo i termini del comma 2 dell' articolo 2.
Strutture esistenti fino a 500 mq o maggiori di 100 mq
All'articolo 3 del DIM 19/3/2015 si dispone sull'applicazione dell'allegato II, che sostituisce il Titolo IV del DM 18/9/2002:
le strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 devono applicare le nuove previsioni con riferimento a quelle che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1.000 m2, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 19/3/2015 in base alla tempistica riportata all'art.3 comma 1. Ad ognuna delle scadenze temporali di cui al comma 1 deve essere presentata al Comando la segnalazione certificata (comma 2).
le strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m2, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al nuovo titolo IV (così come modificato dall'Allegato II), Capo III, del DM 18 settembre 2002 in base alle tempistiche previste al comma 4, salvo che nei seguenti casi:
a) sia stata presentata la segnalazione certificata;
b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento, modifica o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n.151/2011.
Presentazione della SCIA e di un sistema di gestione della sicurezza antincendio
Nelle Disposizioni finali, si legge che è possibile optare per l'applicazione del nuovo decreto per le strutture esistenti con oltre i 25 posti letto, per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al DM 18/9/2002. Se non si optasse per tale ipotesi, gli enti e i privati responsabili delle strutture dovranno presentare al Comando la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura, che deve comunque avvenire entro il termine massimo di cui all'art. 2. Inoltre va adempiuto quanto previsto all' articolo 2 comma 1, lettera b) che richiede agli enti e ai privati responsabili delle strutture la presentazione della SCIA attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai punti 17.1, comma 2, esclusa lettera e); punto 17.2.4; punto 17.3.1, comma 2; punto 17.4.1, comma 1; punto 17.5, commi 1 e 7; punto 18.2; punto 19.1, punto 19.2; punto 20; punto 21 e punto 22.
Inoltre, la SCIA dovrà attestare la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal nuovo titolo V del DM 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al DIM 19/3/2015che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione. A tali fini dovrà quindi essere individuato dal titolare dell'attività un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 e deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al nuovo titolo V.
Riferimenti normativi:
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 19 marzo 2015
Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.
(GU Serie Generale n.70 del 25-3-2015)
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