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"Attrezzature: obblighi di formazione specifica del datore di lavoro"

fonte www.insic.it / Formazione ed informazione

31/03/2015 - Sì; in tema di infortuni sul lavoro, l'attività di formazione del lavoratore prevista dall'art. 73 del D. Lgs. 81/2008, ove si tratti dell'utilizzo di macchine complesse, talune operazioni sulle quali siano riservate a personale con elevata specializzazione, non si esaurisce nell'informazione e nell'addestramento in merito ai rischi derivanti dall'utilizzo strettamente inteso ma deve tener conto anche dei rischi derivanti dalla diretta esecuzione delle operazioni ad altri riservate. Sull'argomento, bisogna ricordare che l'art. 38 del D.Lgs. 626/1994, (oggi trasfuso, in una disposizione maggiormente analitica, nell'art. 73 del D. Lgs. 81/2008), stabilisce che il datore di lavoro si assicura che:
i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.
La norma va letta tenendo presente la previsione dell'art. 35, comma 5, del D.Lgs. 626/1994, esplicitamente richiamata dall'art. 38, la quale prende in considerazione le attrezzature che richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici; in tal caso è prescritto che il datore di lavoro si assicuri che l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato a lavoratori all'uopo incaricati e che in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato sia qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.
Va anche rilevato che la formazione, della quale oggi l'art. 2 del D. Lgs. 81/2008, da una definizione legale valevole in ambito prevenzionistico, è "il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi". Da tali disposizioni si ricava che, ove si tratti della formazione riguardo all'uso di macchine complesse, la formazione adeguata della quale fanno parola l'art. 38, e art. 35, comma 5 citati non si esaurisce nella fornitura di nozioni tecniche atte ad eseguire una determinata operazione; essa è piuttosto la creazione o il rafforzamento di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti assegnati; competenze che a seconda dei casi prospettano un facere o un non facere. Detto altrimenti, l'obbligo di formazione, quando si tratti di attrezzature di elevata complessità, suscettibili di richiedere operazioni riservate a personale specializzato, non implica unicamente di far conoscere ciò che deve essere fatto ma anche ciò da cui astenersi, proprio perchè ad altri riservato. Una riprova, neppure troppo indiretta di quanto si va affermando, è nella previsione di legge contenuta nell'art. 73, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 81/2008, secondo la quale il datore di lavoro provvede affinchè per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa alle situazioni anormali prevedibili.

Quesito a cura di Rocchina Staiano Docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali ed in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all'Univ. Teramo

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