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"Prevenzione incendi: obiettivi e contenuti dei piani di emergenza"
fonte www.puntosicuro.it / Gestione delle Emergenze
02/04/2015 - Con la valutazione del rischio di incendio e l’adozione delle conseguenti misure preventive e protettive è possibile
ridurre,
ma non eliminare del tutto, il rischio di incendio. E per questo motivo
devono essere prefigurati i possibili eventi incendio e per ognuno
bisogna pianificare le misure gestionali da attuare per fronteggiarli.
Questo sistema organizzato di eventi che possono verificarsi nel luogo
di lavoro, insieme alla pianificazione delle azioni di risposta agli
eventi, è il
piano di emergenza.
Per parlare di piani di
emergenza ed evacuazione nel mondo del lavoro, presentiamo l’ultimo
capitolo del documento " Sicurezza
antincendio & datori di lavoro - Linee guida per la valutazione dei rischi",
una pubblicazione correlata ad un progetto realizzato dal Dipartimento dei
Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in
collaborazione con il FEI (Fondo Europeo per l'Integrazione dei Paesi Terzi).
Nel capitolo dedicato ai piani di
emergenza, si indica che il principale
obiettivo
del piano di emergenza è quello di “minimizzare i danni dovuti all’incendio la
cui possibilità di verificarsi è dovuta alla parte residua di esposizione al
rischio che non è stato possibile eliminare con le misure di prevenzione e
protezione adottate. Per raggiungere lo scopo prefissato, il piano deve saper
rappresentare scenari possibili di incendio e per ognuno organizzare un sistema
di azioni di risposta che, i lavoratori e i soccorritori esterni, metteranno in
campo per fronteggiare l’evento in atto”. E l’esame dell’efficacia del piano
“potrà essere condotto attraverso simulazioni, il più possibile realistiche,
dell’emergenza. La
fase di simulazione
permette di testare effettivamente se quello che è stato pianificato, in
termini di procedure di allarme, tempi di esodo, compiti svolti dagli addetti alla gestione
dell’emergenza, risponde alle emergenze ipotizzate e, al verificarsi
dell’evento incendio, potrà effettivamente ridurre i danni che seguirebbero”.
Rimandando alla lettura integrale
del documento, che si sofferma anche sulle principali fasi del piano di
emergenza in attività di dimensioni limitate, veniamo brevemente ai
contenuti del piano.
Se l’identificazione dei pericoli
presenti nel luogo di lavoro è stata effettuata correttamente,
il documento di valutazione dei
rischi “permetterà di determinare gli eventi incidentali sulla base degli ambienti,
dei materiali e delle attività lavorative a rischio di incendio presi in esame
nel documento stesso. Il datore di lavoro dovrà quindi prefigurare gli scenari
emergenziali e valutarli considerando gli aspetti particolari che
caratterizzano quel luogo di lavoro”.
Ad esempio tra i principali vanno
considerate “le
caratteristiche
tipologiche e distributive dei luoghi interessati dall’evento ipotizzato
che, nella gestione emergenziale, sono direttamente collegabili all’evacuazione
dell’edificio e al contenimento
dell’incendio. Gli effetti indotti dalle caratteristiche tipiche del luogo
di lavoro e del sito sono, ad esempio, quelle relative alla geometria: altezza,
numero di piani fuori terra, aperture e il layout interno. Queste
caratteristiche influiscono sulla possibilità che i Vigili del Fuoco riescano a
raggiungere l’ambiente in cui si è sviluppato l’incendio, sia per l’idoneità
degli automezzi, come l’altezza di sviluppo dell’autoscala, sia per l’utilizzo
dei dispositivi di protezione individuale”.
Inoltre anche il
sito nel quale è ubicato il luogo di lavoro
“influenza il piano di emergenza: trovarsi in un centro urbano piuttosto che in
un’area industriale o in campagna riflette una condizione di viabilità e
accesso dei mezzi di soccorso molto differente”.
In ogni caso per ogni
scenario emergenziale previsto “dovrà
essere pianificato Il sistema di risposta all’emergenza”, individuando “una
sequenza di azioni che riguarderà l’allarme, l’evacuazione, i punti di
raccolta, l’attivazione degli addetti e il supporto alle squadre VF. Il
datore di lavoro, dovrà quindi valutare per ogni scenario previsto nel piano,
quale sia il numero dei lavoratori da destinare alla gestione dell’emergenza.
Per attuare efficacemente le indicazioni del piano saranno, identificate,
individualmente e con chiarezza, le persone alle quali affidare i diversi ruoli
delle procedure pianificate”.
Dovranno poi essere “individuate
le persone che potrebbero essere presenti durante l’evento incendio. Questa
caratteristica si riflette, durante l’emergenza, sulla capacità di riconoscere
i pericoli e la disposizione degli ambienti e sulla prontezza nel mettere in
atto comportamenti predefiniti”.
Chiaramente la redazione del
piano di emergenza deve tenere conto del
tipo
di attività e delle
dimensioni del
luogo di lavoro. Ad esempio:
- “per i luoghi di lavoro di
piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti
norme comportamentali;
- per luoghi di lavoro, ubicati
nello stesso edificio e ciascuno facente capo a datori di lavoro, il piano deve
essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro”.
E per i luoghi di lavoro di
grandi dimensioni, o complessi, “il piano deve includere anche una planimetria
nella quale riportare:
- le caratteristiche distributive
del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle
vie di esodo ed alla compartimentazioni antincendio;
- il tipo, numero ed ubicazione
delle attrezzature ed impianti di estinzione;
- l’ubicazione degli allarmi e
della centrale di controllo;
- l’ubicazione dell’interruttore
generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle
adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili”.
Ricordiamo che, secondo quanto
indicato all’articolo 5 comma 2 del DM 10 marzo 1998: ad eccezione delle
aziende di cui all’art. 3, comma 2 del decreto (cioè per le attività soggette a
controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco)
per i luoghi di lavoro ove sono occupati
meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del
piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure
organizzative e gestionali da attuare in caso d’incendio.
Questi possono essere in sintesi
i
contenuti del piano:
- “azioni, che i lavoratori
devono mettere in atto in caso di incendio;
- procedure per l’evacuazione del
luogo di lavoro, che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone
presenti;
- disposizioni per chiedere
l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al
loro arrivo;
- misure per assistere le persone
disabili”.
Il documento riporta anche in
particolare alcune
indicazioni
procedurali e comportamentali da riportare per iscritto nel piano:
- “doveri del personale di
servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla
sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto,
addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
- doveri del personale cui sono
affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
- provvedimenti necessari per
assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
- specifiche misure da porre in
atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;
- specifiche misure per le aree
ad elevato rischio di incendio;
- le procedure per la chiamata
dei Vigili del Fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria
assistenza durante l’intervento”.
Veniamo infine alle
criticità.
Il documento ricorda infatti che
nella redazione di un piano di emergenza
“sarà opportuno analizzare alcune criticità che potranno intervenire durante
l’incendio e che influiscono largamente sulla funzionalità del piano stesso”.
Vengono presentati tre
esempi di criticità:
- “un primo aspetto che va
valutato riguarda l’impatto psicologico legato all’evento che si sta
verificando. L’emergenza è una condizione improvvisa di pericolo al quale
l’individuo deve rispondere prontamente, attivando una serie di competenze
tecniche e mentali. Quindi, la risposta individuale, oltre ad essere immediata,
dovrà garantire l’attuazione di azioni corrette, senza panico. Per questo è
essenziale conoscere il piano di emergenza e gli scenari in esso rappresentati,
imparando a modificare il comportamento per rispondere al meglio durante
l’evento emergenziale”;
- un secondo aspetto da
considerare “riguarda i prodotti della combustione (fumo, calore, fiamma e
gas). La loro formazione renderà difficoltoso attuare le azioni previste nel
piano di emergenza, soprattutto relativamente ai tempi necessari per compierle
che saranno maggiori rispetto a quelli ordinariamente necessari. Quest’aspetto
influisce anche sulla struttura distributiva del luogo di lavoro, in
particolare, sui percorsi e le uscite di sicurezza la cui insufficiente
segnalazione e la distribuzione, generalmente casuale, non ne consentono la
rapida individuazione in condizioni di scarsa visibilità”. Il documento ricorda
che in tali scenari sembra accertato “che istintivamente la ricerca della via di
fuga sia orientata a ripercorrere al contrario il tragitto compiuto
dall’ingresso al punto in cui ci si trova, rendendo del tutto inefficace il
percorso di vie di esodo preventivamente stabilito nel piano”;
- un terzo aspetto di
fondamentale importanza nella redazione del piano di emergenza “riguarda la
previsione di azioni finalizzate all’assistenza alle persone
disabili. Ciò a maggior ragione nei luoghi affollati, o lontani dalle
uscite di sicurezza oppure ai piani alti. Quindi, le misure gestionali
pianificate dovranno garantire: adeguatezza di persone o squadre di
affiancamento dei disabili; distinzione delle esigenze di assistenza (non
vedenti, disabili motori, ecc.); formazione degli addetti alla sicurezza;
dotazione di attrezzature ed ausili per l’esodo (ad es. sedia a ruote ecc.);
individuazione di un punto di raccolta sicuro per il disabile”.
E in conclusione il documento
sottolinea che il
piano di emergenza
deve diventare uno “strumento
conosciuto
e condiviso”. In questo senso il datore di lavoro deve fornire ai
lavoratori un’adeguata informazione e formazione su: “rischi di incendio legati
all’attività svolta; rischi di incendio legati alle mansioni; misure di
prevenzione e protezione adottate nel luogo di lavoro; ubicazione vie di
uscita; procedure da adottare in caso di incendio; nominativi lavoratori
incaricati di applicare le misure di sicurezza; nominativo responsabile
dell’attività”.
Ricordiamo infine che il
documento " Sicurezza
antincendio & datori di lavoro - Linee guida per la valutazione dei rischi"
è disponibile in
otto lingue
(Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Albanese, Arabo, Cinese e Ucraino) ed è
diffuso tramite due supporti: uno tradizionale cartaceo ed uno multimediale,
correlato ad un' applicazione nata con l'obiettivo di facilitare la
divulgazione delle misure necessarie per la sicurezza del lavoro disposte dalla
legislazione italiana.
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in collaborazione con il Fondo
Europeo per l'Integrazione dei Paesi Terzi, " Sicurezza antincendio & datori di lavoro - Linee guida per
la valutazione dei rischi", edizione maggio 2014 (formato PDF, 29,87
MB).
Il documento nelle altre lingue:
RTM
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