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"Accordi formazione: e-learning per RSPP, coordinatori e lavoratori"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
14/04/2015 - Su PuntoSicuro
abbiamo affrontato più volte il tema della
formazione
in modalità e-learning, un
modello formativo interattivo attuato su una piattaforma informatica online che
consente a chi viene formato di interagire con un tutor e con gli altri
discenti.
Un modello formativo che ha avuto in questi anni non solo una
continua valorizzazione normativa, ma anche il riconoscimento della sua utilità
da parte di vari enti, a partire dallo stesso INAIL, come presentato recentemente
con il “ Progetto
Sofia: Flessibilità ed efficacia delle piattaforme informatiche dedicate alla
formazione a distanza” e in precedenza con la diffusione del factsheet “ Andragogia
in e-learning per la formazione alla sicurezza dei lavoratori”.
Torniamo oggi a parlare di
e-learning in relazione al contenuto della bozza
del testo di revisione degli Accordi
sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26 gennaio 2006, testo che non solo riscrive
il vecchio Accordo RSPP ASPP del 2006, ma apporta alcune modifiche anche agli altri
Accordi Stato/Regioni in materia di formazione.
Una bozza, che come abbiamo visto
in un ieri,
deve ancora affrontare diversi passi istituzionali e potrà essere ulteriormente
modificata prima di essere definitivamente approvata in sede di in Conferenza
Stato–Regioni. Un testo che tuttavia è indicativo dell’indirizzo che sta
prendendo la normativa sulla formazione alla sicurezza nel nostro paese e in
particolare del della formazione in e-learning. Una formazione ulteriormente
ampliata all’interno di un modello
formativo qualitativamente valido e rigoroso.
Con il nuovo testo verrebbero infatti
rivisitati gli accordi del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 e 37 d.lgs. n.
81/2008) relativamente alla formazione in modalità e-learning, con un allegato
(l’
allegato II) che viene a
sostituire l’
allegato I (nella bozza
di testo è erroneamente chiamato “allegato II”) degli accordi del 2011.
Veniamo al dettaglio
dell’ampliamento dell’ utilizzo
dell'e-learning, rispetto a quanto già contenuto nei precedenti accordi,
partendo dalla
formazione e aggiornamento
di RSPP e ASPP.
Secondo la bozza di testo, per
l’intero
modulo A – il corso base di
28 ore, escluse le verifiche di apprendimento – è
“consentito l’utilizzo della modalità
e-learning secondo i criteri previsti nell’Allegato II del presente accordo”.
E l’obbligo dell’
aggiornamento per RSPP e ASPP (ASPP: 20
ore nel quinquennio; RSPP: 40 ore nel quinquennio) “
si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning
cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa” ed è “
consentito, per tutto il monte ore, in
modalità e-learning secondo i criteri previsti nell’Allegato II”.
Altre modifiche rilevanti in
materia di e-learning riguardano ad esempio la possibilità di utilizzare questo
modello formativo per:
-
formazione specifica dei
lavoratori
nelle aziende a rischio basso (vedi punto 12.5 E-learning per la formazione
specifica ex accordo art. 37): ricordando che la “
formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso,
all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto erogata
rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi”;
- formazione dei coordinatori
alla sicurezza (con riferimento all’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008)
riguardo al modulo giuridico e all’aggiornamento.
Riprendiamo, a titolo
esemplificativo, alcuni punti della bozza relativa alle
disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione
in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
12. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E
CORRETTIVE ALLA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO
(...)
12.3
Modalità di svolgimento dei corsi di cui all’allegato XIV del d.lgs.
n. 81/2008
I corsi di cui all’allegato XIV
del d.lgs. n. 81/2008, solo per il Modulo Giuridico (28 ore) e i corsi di
aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’Allegato II.
12.4
Mutuo riconoscimento dei progetti sperimentali in e-learning per la
formazione specifica ex accordo art. 37, paragrafo 3
Il mutuo riconoscimento tra
Regioni consiste nell’accettazione di ulteriori “progetti sperimentali in
e-learning”, purché espressamente previsti nelle delibere regionali (criteri,
tempi, modalità) e documentati attraverso la presenza nei documenti/attestati
dell’avvenuta formazione dei seguenti riferimenti: - estremi dell’atto
amministrativo nella quale si enunciano i criteri per l’accettazione dei
progetti formativi sperimentali; - protocollo regionale di accettazione del
progetto formativo in e-learning specifico.
12.5
E-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37
Nelle aziende inserite nel
rischio basso, così come riportato nella tabella di cui all’allegato I
dell’accordo del 21 dicembre 2011, è consentito il ricorso alla modalità
e-learning, nel rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato II, per
l’erogazione della formazione specifica dei lavoratori di cui all’accordo
sancito sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011
relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori,
dei dirigenti e dei preposti.
Tale indicazione vale anche per
la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di
appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche
saltuaria, nei reparti produttivi, così come indicato al primo periodo del
paragrafo 4 “Condizioni particolari” dell’accordo del 21 dicembre 2011.
A tal fine si precisa che la
formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso,
all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto erogata
rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi. |
Concludiamo l’analisi delle
possibili modifiche e della qualificazione della formazione in
e-learning, presenti nella bozza del testo di revisione degli accordi
ASPP/RSPP, riportando integralmente il nuovo
Allegato II che potrebbe sostituire l’allegato I degli Accordi ex
artt. 34 e 37 d.lgs. n. 81/2008.
Allegato che indica precisi requisiti
qualitativi, ad esempio riguardo all’uso di piattaforme e agli standard SCORM
che consentono di tracciare i contenuti della formazione.
Nell’allegato vengono infine
delineate varie figure, vari profili di
competenze
per la gestione didattica e tecnica della formazione in e-learning:
responsabile/coordinatore scientifico del corso; mentor/tutor di contenuto;
tutor di processo; sviluppatore della piattaforma. E vengono date informazioni
sulla
documentazione che il soggetto
erogatore della formazione dovrà redigere e sulle attestazioni di frequenza e
superamento delle verifiche finali che devono essere consegnate o trasmesse ai
discenti.
Allegato II
REQUISITI E SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA
FORMAZIONE SU
SALUTE
E SICUREZZA IN MODALITA’ E-LEARNING
A. REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO
Il soggetto formatore del corso dovrà:
- essere
soggetto previsto al punto 2.2;
- essere
dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei
processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologica e
del monitoraggio continuo del processo (LMS – Learning Management System);
- garantire
la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e
tecnica della formazione e-learning quali: responsabile/coordinatore
scientifico del corso, mentor/tutor di contenuto, tutor di processo,
personale tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma
(sviluppatore della piattaforma);
- garantire
la disponibilità di un’interfaccia di comunicazione con l’utente in modo da
assicurare in modo continuo assistenza, interazione, usabilità e
accessibilità (help tecnico e didattico).
B. REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE TECNICO
Il soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di
un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS) in grado di
monitorare e di certificare:
- lo
svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;
- la
partecipazione attiva del discente;
- la
tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la
durata;
- la
tracciabilità dell’utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate
in Learning Objects (LO);
- la
regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente;
- le
modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e
finale realizzabili anche in modalità e-learning.
Ogni corso o modulo dovrà essere realizzato in conformità
allo standard internazionale SCORM (Shareable Content Object Reference Model)
(“Modello di riferimento per gli oggetti di contenuto condivisibile”) o eventuale
sistema equivalente, al fine di garantire il tracciamento della fruizione
degli oggetti didattici (Learning Objects) nella piattaforma LMS utilizzata.
Il soggetto
formatore dovrà garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la
profilazione d’utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati
personali e della privacy.
C. PROFILI DI COMPETENZE PER LA GESTIONE DIDATTICA E
TECNICA
Responsabile/coordinatore
scientifico del corso: profilo professionale che cura l’articolazione del
corso e la strutturazione dei contenuti garantendo la coerenza e l’efficacia
didattica del percorso formativo.
Esperto con
esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dal decreto
interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura
del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Mentor/tutor di
contenuto: figura professionale di esperto dei contenuti
- in possesso dei requisiti previsti per i
formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di
qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro”
- che assicura e presidia il supporto scientifico di assistenza
ai discenti per l’apprendimento dei contenuti, fornendo chiarimenti ed
approfondimenti ed integrazioni in un arco di tempo adeguato alla efficacia
didattica e alle modalità di erogazione scelte nel progetto formativo.
Tutor di
processo: figura professionale che assicura il supporto ai partecipanti
mediante la gestione delle attività relative alla piattaforma, alle dinamiche
di interazione e di interfaccia con i discenti facilitando l’accesso ai
diversi ambienti didattici e ai contenuti, la dinamica di apprendimento,
monitorando e valutando l’efficacia delle soluzioni adottate per la fruizione
dei contenuti.
Sviluppatore della piattaforma: profilo
professionale che ha il compito di sviluppare il progetto formativo nell’ambito
della piattaforma utilizzata, organizzando gli elementi tecnici e
metodologici garantendo le attività di gestione tecnica della piattaforma
(LMS).
D. DOCUMENTAZIONE
Per ogni corso di formazione in modalità e-learning, il
soggetto erogatore dovrà redigere un documento progettuale in cui vengono
riportati almeno i seguenti elementi:
1) il programma completo del corso, nella sua
articolazione didattica (moduli didattici, unità didattiche, Learning Objects)
e cronopedagogica;
2) le modalità di erogazione (asincrona, sincrona, mista,
on line, off line) e gli strumenti utilizzati (forum, chat, classi virtuali,
posta elettronica, webinar, videolezioni, etc);
3) i nomi del responsabile/coordinatore scientifico del
corso, del mentor/tutor di contenuto, del tutor di processo, dello
sviluppatore della piattaforma;
4) i nomi dei relatori/docenti che hanno contribuito alla
redazione dei contenuti di ciascuna unità didattica, ciascuno in possesso dei
requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di
qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro”;
5) scheda tecnica che descrive la caratteristica della
piattaforma utilizzata, le risorse/specifiche tecniche di utente necessarie
per la fruibilità del corso, le modalità di trasferimento dei contenuti, i criteri
di accessibilità e usabilità;
6) le modalità di iscrizione e di profilazione e le
credenziali di accesso degli utenti, garantendo gli aspetti relativi al
trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
7) le eventuale competenze e titoli di ingresso degli
utenti al percorso formativo;
8) le modalità di tracciamento delle attività dell’intero
percorso formativo;
9) il tempo di disponibilità minima e massima di fruizione
del percorso formativo e i tempi di fruizione dei contenuti (unità
didattiche);
10) le modalità di verifica dell’apprendimento sia
intermedie che finale.
La scheda progettuale, riportante i dati di cui sopra,
dovrà essere resa disponibile al discente che, all’atto dell’iscrizione,
dovrà dichiarare la presa visione e accettazione.
Le attestazioni di frequenza e superamento delle verifiche
finali (a completamento della fruizione del corso) devono essere consegnate o
trasmesse, in originale, personalmente ai discenti e non possono essere scaricati
per via telematica. L’organismo di erogazione dovrà tenere traccia delle
registrazioni delle avvenute consegne degli attestati.
Il soggetto erogatore, infine, su eventuale richiesta
degli organi di vigilanza competenti, dovrà rendere disponibili le
credenziali di accesso al corso.
|
Per ulteriori approfondimenti segnaliamo:
- l’articolo “ La bozza
dei nuovi accordi sulla formazione degli RSPP e ASPP”;
- l’ intervista a
Donato Lombardi, coordinatore, assieme ad una collega, del Gruppo di Lavoro
del Coordinamento tecnico delle Regioni che lavora alla revisione dell’Accordo
del 26 gennaio 2006.
NB: Ricordiamo che quanto indicato nell’articolo fa riferimento ad una
versione non definitiva e soggetta a future modifiche della revisione degli
accordi RSPP ASPP.
Bozza
del testo di revisione degli Accordi sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26
gennaio 2006 – versione 13 marzo 2015 (formato PDF, 598 kB).
RTM
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