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"Trasporto di macerie edili, sempre necessaria l’iscrizione all’albo dei gestori ambientali"
fonte www.edilportale.com / Ambiente
14/04/2015 - Il titolare di un’impresa edile che trasporta macerie derivanti
dall’attività di demolizione e ricostruzione deve iscriversi all’Albo
nazionale dei gestori ambientali. Anche se i trasporti avvengono in modo
saltuario. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 12946/2015.
Nel caso preso in esame, il titolare di un’impresa esercente piccoli lavori edili era stato giudicato colpevole di attività di gestione di rifiuti non autorizzata ai sensi del Codice Ambiente ( D.lgs. 152/2006).
L’imprenditore edile, dopo aver effettuato il trasporto, aveva affermato di non essere a conoscenza dell’obbligo di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali. A suo avviso, questo adempimento non doveva essere richiesto dal momento che i trasporti avvenivano solo saltuariamente e non in modo abituale.
La Cassazione ha respinto la posizione dell’imprenditore aggiungendo che, anche se i rifiuti non sono pericolosi e la loro quantità non supera i 30 litri o chili, è sempre richiesta la comunicazione alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente dell’Albo dei gestori ambientali.
In questi casi si può invece evitare di dotarsi del formulario di identificazione richiesto dal Codice dell’Ambiente. Si tratta di un documento in cui devono essere indicati il nome e l’indirizzo dell’imprenditore, l’origine e il tipo del rifiuto, l’impianto di destinazione, la data del trasporto, il percorso e i dati del destinatario.
Nel caso preso in esame, il titolare di un’impresa esercente piccoli lavori edili era stato giudicato colpevole di attività di gestione di rifiuti non autorizzata ai sensi del Codice Ambiente ( D.lgs. 152/2006).
L’imprenditore edile, dopo aver effettuato il trasporto, aveva affermato di non essere a conoscenza dell’obbligo di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali. A suo avviso, questo adempimento non doveva essere richiesto dal momento che i trasporti avvenivano solo saltuariamente e non in modo abituale.
La Cassazione ha respinto la posizione dell’imprenditore aggiungendo che, anche se i rifiuti non sono pericolosi e la loro quantità non supera i 30 litri o chili, è sempre richiesta la comunicazione alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente dell’Albo dei gestori ambientali.
In questi casi si può invece evitare di dotarsi del formulario di identificazione richiesto dal Codice dell’Ambiente. Si tratta di un documento in cui devono essere indicati il nome e l’indirizzo dell’imprenditore, l’origine e il tipo del rifiuto, l’impianto di destinazione, la data del trasporto, il percorso e i dati del destinatario.
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