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"L’obbligo del DdL di vigilare sull’attività del MC"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
29/04/2015 -
Merita di venire considerata questa sentenza, in
quanto legittima il percorso decisorio della Corte territoriale rispetto ad una
imputazione che riferiva a molteplici aspetti della responsabilità
"in
materia antinfortunistica".
IL FATTO
X Y, era stato chiamato a
rispondere del reato di lesioni personali colpose, aggravato da violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590 c.p.),
poiché,
"in veste di delegato di fatto
[1]
in materia antinfortunistica" aveva cagionato ad un lavoratore una
"ipoacusia
percettiva bilaterale da trauma acustico cronico..
da cui derivava
l'indebolimento permanente del senso dell'udito, ..".
La Corte di Appello di Milano,
operando in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Como, dichiarava XY
"colpevole
del reato ascrittogli" condannandolo
"alla pena di euro 200,00
di multa
nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile,
da liquidarsi in separata sede."
Il Tribunale di Como era infatti
pervenuto alla pronuncia assolutoria ritenendo che
"residuasse un
dubbio circa l'origine professionale della malattia uditiva da cui il
lavoratore era affetto" sulla base unicamente di
un aspetto
rilevato dal perito, il quale aveva sostenuto che l'ipoacusia rilevata al
lavoratore
"non fosse in modo completo compatibile, per morfologia ed
evoluzione, con trauma acustico cronico".
La sentenza veniva impugnata dal
Pubblico Ministero e dalla parte civile, chiamando a decidere la Corte
territoriale.
Sul punto, la Corte d'Appello di
Milano
"ha ritenuto che l'imputato fosse colpevole, sul presupposto che
la responsabilità penale non conseguisse soltanto alla dimostrazione che
l'ipoacusia fosse conseguenza immediata e diretta delle sole condizioni di lavoro,
avendo il perito affermato [anche]
che, in mancanza di una plausibile
causa diversa, non si potesse escludere in modo assoluto l'origine
professionale del deficit uditivo del lavoratore, con evoluzione anomala dello
stesso."
In realtà, l'imputazione veniva a
strutturarsi con riguardo a due aspetti rilevanti tra gli obblighi
attribuiti al datore di lavoro:
" a) per non aver ridotto al minimo,
in
relazione alle conoscenze acquisite dal progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore
del lavoratore in questione mediante misure tecniche, organizzative e
procedurali,
concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla
fonte e, in particolare:
-
interventi sulle sorgenti del rumore (eventuali modifiche sulle macchine o su
parti di esse, insonorizzazioni), con attenzione anche agli aspetti operativi;
-
interventi sull'ambiente (separazione dei macchinari più rumorosi e
manutenzione periodica);
-
interventi procedurali (riduzione del tempo di esposizione del lavoratore in
relazione ai livelli di rumorosità.
b)
per non avere richiesto
l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi [previsti a
suo carico]
..; in particolare riguardo all'effettuazione degli accertamenti
sanitari nei confronti del lavoratore.. nell'anno 2003, come [invece]
previsto dal programma sanitario redatto dallo stesso medico competente..".
Vale qui richiamare come
l'obbligo posto in capo al datore di lavoro fosse, all'epoca dei fatti, già
stabilito dall'art. 4 ("Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del
preposto"), comma 5, lett. g), del D.Lgs. 626/94:
5.
Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, e in particolare:
g) richiede
l’osservanza da parte del medico
competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui
processi e sui rischi connessi all’attività produttiva;
La violazione di tale obbligo era
sanzionata dall'art. 89 ("Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e
dai dirigenti"), comma 2, lett. b), con la pena alternativa dell'arresto
da 2 a 4 mesi o dell'ammenda da uno a cinque milioni di lire.
La stessa sanzione, con parziale
aggravamento dell'ammenda, verrà applicata dall'art. 55 ("Sanzioni per il
datore di lavoro e il dirigente"), comma 4, lett. a), del D.Lgs. 81/08
nella formulazione originaria (aprile 2008): arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da
800 a 3000 euro.
Verrà invece ridotta, con l'intervento
integrativo e correttivo del D.Lgs. 106/09, alla sola ammenda da 2000 a 4000
euro (oggi rivalutata a 2192 e 4384
euro).
La Corte d'Appello - dice la Cassazione -
prosegue rilevando come
"i macchinari utilizzati dalla [azienda]
X
s.r.l., pur essendo di proprietà di altra società,
fossero nella completa
disponibilità del
datore di lavoro
[2],
il quale aveva dotato in ritardo i dipendenti di strumenti otoprotettivi,
omettendo di effettuare le visite audiometriche negli anni 2003-2004, proprio
quando si erano realizzate lavorazioni in orario straordinario che avevano
innalzato il livello di esposizione al rumore dei lavoratori interessati,
.."
Il X Y, datore di lavoro, pone ricorso
sulla base di ben 11 motivi, per la gran parte di natura procedurale.
Richiamando ostinatamente i risultati
della perizia, contesta la decisione della Corte territoriale sia sotto il
profilo dell'applicazione delle norme processuali, che dei vizi di motivazione.
Contesta, di seguito, il travisamento
delle risultanze istruttorie, la violazione delle norme concernenti la
valutazione delle prove, la riforma della sentenza di primo grado fondata
"unicamente
su valutazioni diverse del medesimo compendio probatorio, senza fornire
elementi dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze e insufficienze della decisione
assolutoria".
Di specifico interesse - per i motivi che
andremo a considerare - appaiono l'ottavo e il decimo motivo.
Con
l'ottavo, si denuncia avere la Corte territoriale
"trascurato come, dalle acquisizioni
istruttorie, emergesse in maniera certa che l'imputato ignorava, per disposto
legislativo, se il lavoratore fosse stato o meno sottoposto ad audiometria,
conoscendo unicamente il giudizio finale medico di idoneità al lavoro con uso
di otoprotettori;.."
Sostenere che l'imputato fosse
legittimato a ignorare, per disposto legislativo, se il medico
competente svolgesse secondo
norma i suoi obblighi, mostra solamente cosa
possa poi accadere quando non si conosca la normativa,
quando sia assente una politica di staff rispetto alla prevenzione.
Col decimo motivo, si denuncia vizio di
motivazione e violazione dei pertinenti articoli del codice di procedura penale
"per la illogicità degli argomenti posti a sostegno della pronuncia di
accoglimento
dei motivi di gravame della parte civile con riguardo
- all'irrilevanza del
fatto che la
proprietà dell'immobile e dei macchinari appartenesse a terzi,
- al fatto che l'azienda non rispettasse
la periodicità delle audiometrie da parte del medico competente
[3],
- alla circostanza che l'ambiente di
lavoro collegato agli strumenti otoprotettivi non fosse ritenuto valido e
sufficiente,
- all'irrilevanza del fatto che non fosse
possibile individuare il momento di insorgenza della patologia;"
Mi pare valga qui evidenziare come la
decisione della Corte territoriale di considerare irrilevante il
"fatto
che la proprietà dell'immobile e dei macchinari appartenesse a terzi" possa
mostrare come sia l'utilizzo dell'immobile che quello dei macchinari, siano
stati considerati
nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, ai
fini prevenzionali.
La Suprema Corte ritiene inammissibile il
ricorso.
Risolte in modo secco le obiezioni di
natura "procedurale", tace -con sovrano distacco (a ragione!)- sulle
altre questioni, già decise dalla Corte di Appello di Milano. Così
giustificandone appieno il giudicato.
Pietro
Ferrari
Commissione salute e sicurezza sul lavoro
- Filcams-Brescia
[1] pare
trattarsi di una forma/formulazione semplificatoria; non per questo, tuttavia,
giustificata. In effetti si evince, dal quarto motivo del ricorso, e prima dal
rilievo della Corte d'Appello, che la figura giuridica individuata sia quella,
semmai, del datore di lavoro di fatto, ex art. 299 del D.Lgs. 81/08, e non
quella (inesistente) del delegato di fatto.
Troviamo qui una rappresentazione cristallina del
principio della massima sicurezza tecnologicamente attuabile nel momento dato,
che, nella connessione con l'art. 2087 c.c., impone al datore di lavoro di
adoperarsi "anche al di là degli obblighi specificamente sanzionati, per
ridurre l'esposizione al rischio dei propri dipendenti" (Corte Cost., Sent. n. 312 del 18 luglio
1996)
[2] qui
illuminando, mi pare, uno degli aspetti della disponibilità giuridica. La cui
nozione generale, per come posta nell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/08, non
poche difficoltà interpretative ha posto (e seguita a porre). Merita di esser
tenuto in considerazione, al proposito, un recente approfondimento di Rolando
Dubini che compone elementi di chiarificazione. (R. Dubini "La
disponibilità giuridica e le responsabilità in materia di sicurezza"; in
PuntoSicuro 16 aprile 2015)
[3] anche
in questo, come in altri casi, non si può non notare come il medico competente
(depositario di un obbligo penalmente sanzionato) risulti estraneo al
procedimento giudiziario. Nè è dato sapere se il datore di lavoro abbia agito
in rivalsa (in sede civile) nei suoi confronti.
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di
cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi
specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
(arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a
1.315,20 euro [Art. 58, comma 1, lett. b)] )
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