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"La prevenzione incendi nei locali di pubblico spettacolo"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
26/05/2015 - L’evoluzione e la
ricchezza normativa nel settore della
prevenzione
incendi e lo sviluppo tecnico-normativo dei sistemi di protezione passiva e
di protezione
attiva, rendono necessario un percorso formativo di aggiornamento continuo
che spesso viene offerto dagli ordini professionali.
RTM
Per avere ad esempio informazioni
sulla prevenzione incendi relativa agli
edifici
per le attività ricettive e per i
locali
di pubblico spettacolo possiamo sfogliare gli atti di un seminario
organizzato dall’ Ordine
degli Ingegneri della Valle d’Aosta, che si è tenuto il 23 aprile 2014 e
dal titolo “
Prevenzione incendi negli
edifici ad uso turistico e ricreativo (attività ricettive e locali di pubblico
spettacolo)”. Un seminario che si è soffermato su alberghi e attività
ricettive in genere (D.M. 22-02-2006 e s.m.i.), su locali di pubblico
spettacolo (D.M. 19-08-96), impianti sportivi utilizzati per spettacoli (D.M.
06-03-2001) e attività di spettacolo viaggianti (D.M. 18-05-2007).
Ci soffermiamo oggi proprio sulla
prevenzione incendi nei locali di
pubblico spettacolo, attraverso le slide elaborate dal Corpo dei Vigili del
Fuoco per l’intervento “
Locali di
pubblico spettacolo”.
L’intervento indica che questi
locali sono definibili come “insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati
allo spettacolo o trattenimento, nonché i servizi ed i disimpegni ad esso
annessi” (art. 16 circ. 16/51). E per spettacoli e/o trattenimenti “possono
intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente
offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l’esigenza che la
podestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l’incolumità
pubblica, l’ordine, la moralità etc. (Circolare MI.SA. N. 52 del 20/11/1982)”.
E la differenza tra
spettacoli e
trattenimenti “consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono
divertimenti in cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva
(cinema, teatri), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico
partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, etc.)”, come riportato
nella Circolare n. 25 MI.SA. del 2 giugno 1982 in relazione a chiarimenti sul
DM del 16 febbraio 1982.
Dopo aver riportato altre
indicazioni su questi locali, l’intervento ricorda che in questo ambito vi sono
attività soggette ai controlli dei
Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R.
151/2011. Infatti nell’elenco delle attività soggette, figura l’
attività n. 65: “Locali di spettacolo e
di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a
carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di
superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono
escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in
locali o luoghi aperti al pubblico”.
Nell’intervento è elencata una
lunga serie di casi particolari e di riferimenti a particolari locali (casinò,
sale Bingo, disco bar, video bar, fiere, mostre, circoli, ...) e sono riportate
diverse norme tecniche di riferimento con particolare attenzione al
Decreto del Ministero dell’Interno del 19
agosto 1996 concernente la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di
pubblico spettacolo”.
Il
campo di applicazione di questa normativa riguarda:
a) teatri;
b) cinematografi;
c) cinema-teatri;
d) auditori e sale convegno;
e) locali di trattenimento,
ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in
esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza
superiore a 100 persone;
f) sale da ballo e discoteche;
g) teatri tenda;
h) circhi;
i) luoghi destinati a spettacoli
viaggianti e parchi di divertimento;
l) luoghi all'aperto, ovvero
luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti
appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite
per lo stazionamento del pubblico.
Sono invece esclusi: “luoghi all’aperto privi di strutture per il
pubblico e con palchi di altezza non superiore a 0,8 metri; locali per riunioni
operative; pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza
dell’aspetto danzante; karaoke senza sale appositamente allestite e con
capacità non superiore a 100 persone; sale giochi”.
Veniamo agli
obiettivi di sicurezza:
- “minimizzare le cause di
incendio;
- garantire la stabilità delle
strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- limitare la produzione e la
propagazione di un incendio all’interno dei locali;
- limitare la propagazione di un
incendio ad edifici e/o locali contigui;
- assicurare la possibilità che
gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in
altro modo;
- garantire la possibilità per le
squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza”.
Sono riportati poi molti dettagli
su vari aspetti: definizioni, ubicazione dei locali, luoghi sicuri,
separazioni, resistenza
al fuoco delle strutture, reazione al fuoco dei materiali, posti a sedere,
affollamento, capienza, capacità di deflusso, vie d’uscita,
scale, ascensori, scene, sipario di sicurezza, sistemi di evacuazione, ...
Ad esempio si ricorda che la
"
capienza" di un locale di
pubblico spettacolo o trattenimento “costituisce l'affollamento massimo
consentito e viene stabilita dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, di cui
all'art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S., nel rispetto delle norme di sicurezza
e di igiene vigenti” (Lettera Circolare del Ministero dell’Interno del 27 marzo
1997).
Concludiamo ricordando che le
misure di sicurezza sono basate sui
seguenti principi generali:
- “resistenza al fuoco delle
costruzioni;
- suddivisione degli spazi (compartimentazione)
per attività omogenee;
- protezione delle aperture
verticali;
- protezione delle aree a
rischio;
- limitazioni nell’uso di
materiali combustibili di arredamento e di rivestimento;
- previsione di adeguate ‘ vie di uscita’;
- controllo della diffusione dei
fumi;
- appropriate misure
impiantistiche;
- rigorose misure di gestione
della sicurezza”.
Concludiamo con un breve
riferimento agli
impianti antincendio
ed in particolare ai
naspi,
costituiti da una bobina mobile su cui è avvolta una tubazione semirigida
collegata ad una estremità con una lancia erogatrice.
Il numero e la posizione dei
naspi “devono essere prescelti in modo da consentire il raggiungimento, con
il getto, di ogni punto dell’area protetta. I naspi possono essere collegati
alla normale rete idrica, purché questa sia in grado di alimentare in ogni
momento contemporaneamente, oltre all’utenza normale, i due naspi in condizione
idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non
inferiore a 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono
entrambi in fase di scarica. L’alimentazione deve assicurare un’autonomia non
inferiore a 60 min”. Nel documento sono riportati altri esempi e casi
particolari in riferimento alle caratteristiche e alla capienza dei locali.
“ Locali
di pubblico spettacolo”, slide elaborate dal Corpo dei Vigili del Fuoco in
relazione al seminario “Prevenzione incendi negli edifici ad uso turistico e
ricreativo (attività ricettive e locali di pubblico spettacolo)” (formato PDF,
5.94 MB).
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