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"Pertinenza o nuova costruzione? Ecco i requisiti"
fonte www.edilportale.com / Edilizia
25/06/2015 - Un manufatto può essere considerato pertinenza solo se ha un effettivo
nesso funzionale e strutturale con l’edificio principale. Il chiarimento
è arrivato dal
Consiglio di Stato con la
sentenza 2901/2015.
Secondo i giudici, per provare il nesso funzionale e strutturale dell’edificio pertinenziale devono essere accertati una serie di requisiti, come le dimensioni ridotte, l’assenza di un valore di mercato autonomo e il mancato aumento del carico urbanistico.
D’altro canto devono essere presenti elementi di collegamento con l’edificio principale, come tubazioni, condutture o cavi.
Nel caso esaminato, un imprenditore agricolo aveva richiesto il permesso di costruire per la realizzazione di un edificio dichiarato costruzione igienico sanitaria pertinenziale di una stalla già esistente.
Il Comune aveva negato l’autorizzazione dopo aver rilevato l’incidenza in termini di superficie e di modifica dell’assetto territoriale. L’Amministrazione aveva inoltre ricordato che, in base al Prg, in zona agricola erano consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza aumento di volumetria.
Dal momento che il manufatto realizzato creava una volumetria aggiuntiva e che mancavano gli elementi prescritti per poter essere considerato pertinenziale, i giudici hanno dato ragione al Comune confermando il diniego e respingendo il ricorso presentato dall’imprenditore agricolo.
Secondo i giudici, per provare il nesso funzionale e strutturale dell’edificio pertinenziale devono essere accertati una serie di requisiti, come le dimensioni ridotte, l’assenza di un valore di mercato autonomo e il mancato aumento del carico urbanistico.
D’altro canto devono essere presenti elementi di collegamento con l’edificio principale, come tubazioni, condutture o cavi.
Nel caso esaminato, un imprenditore agricolo aveva richiesto il permesso di costruire per la realizzazione di un edificio dichiarato costruzione igienico sanitaria pertinenziale di una stalla già esistente.
Il Comune aveva negato l’autorizzazione dopo aver rilevato l’incidenza in termini di superficie e di modifica dell’assetto territoriale. L’Amministrazione aveva inoltre ricordato che, in base al Prg, in zona agricola erano consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza aumento di volumetria.
Dal momento che il manufatto realizzato creava una volumetria aggiuntiva e che mancavano gli elementi prescritti per poter essere considerato pertinenziale, i giudici hanno dato ragione al Comune confermando il diniego e respingendo il ricorso presentato dall’imprenditore agricolo.
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