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"Interpello: le condizioni per essere docente nei corsi di formazione"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
26/06/2015 - A quali condizioni un ingegnere, che svolga professionalmente la
propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, può
assumere l'incarico di docente nei corsi di formazione alla sicurezza?
La risposta a questa domanda dovrebbe essere contenuta nel Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 - relativo ai “ Criteri
di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza
sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo
n. 81/2008 e s.m.i.” - che ha introdotto i nuovi
requisiti obbligatori del docente formatore.
Ma spesso la nostra normativa si presta a interpretazioni diverse o ha elementi che necessitano di ulteriori chiarimenti.
E non è infatti la prima volta che la
Commissione per gli interpelli,
prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e
sicurezza nel lavoro, interviene in risposta a quesiti sui criteri di
qualificazione del formatore. Era già successo con l’ Interpello n. 21/2014 del 6 ottobre 2014 che aveva richiesto chiarimenti su due diversi requisiti indicati nel decreto del 6 marzo 2013.
Sul tema dei criteri di
qualificazione dei formatori è infine intervenuta nuovamente, due giorni fa, la
Commissione in risposta ad un quesito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri; risposta
che assume oggi ancora maggiore rilevanza in relazione alla futura probabile
estensionedel campo di applicazione dei requisiti dei formatori, come
previsto nelle bozze della revisione
dell’accordo sulla formazione RSPP/ASPP e come raccontato ai nostri
microfoni da Donato
Lombardi che ha lavorato al progetto di revisione.
Si tratta dell’
Interpello n. 2/2015 del 24 giugno 2015
che ha per oggetto la “
risposta al
quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia
di salute e sicurezza sul lavoro”.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha avanzato
istanza di interpello per sapere se sia possibile “
per l'Ingegnere che si occupa professionalmente dei temi della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro di svolgere, in base al proprio titolo di studio
e professionale, il ruolo di formatore in
tutte le aree tematiche previste, eventualmente integrando, nei casi in cui non
risultino altrimenti verificati i prerequisiti in tal senso, la propria
preparazione in termini di competenze sulla didattica con un corso formativo
della durata minima di 24 ore e sviluppato secondo le modalità di cui
all'allegato’ (l’allegato al Decreto del 6 marzo che elenca, nel dettaglio,
i vari criteri richiesti).
Per rispondere al quesito la
Commissione, dopo aver ricordato che dal 18 marzo 2014 è in vigore il, già più
volte citato, Decreto interministeriale del 6 marzo 2013, sottolinea che tale
decreto “identifica un prerequisito — individuato nel possesso del diploma di
scuola media superiore (non richiesto al datore di lavoro che svolga il ruolo
di formatore) - e
sei requisiti, la
cui dimostrazione è a carico del docente”.
Inoltre, il decreto 6 Marzo 2013
specifica che la qualificazione opera in relazione a tre distinte
aree tematiche di formazione:
INDIVIDUAZIONE DELLE "AREE
TEMATICHE"
Ai fini della ricorrenza dei
criteri di qualificazione dei formatori-docenti, come sopra individuati, le
aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, cui fare
riferimento, sono le seguenti tre:
1. Area
normativa/giuridica/organizzativa.
2. Area rischi
tecnici/igienico-sanitari. Nel caso di rischi che interessino materie sia
tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto
il duplice aspetto.
3. Area
relazioni/comunicazione. |
Inoltre, puntualizza il decreto interministeriale,
"la qualificazione si acquisisce con riferimento alla specifica area tematica”.
Veniamo dunque alle
risposte della Commissione
per gli interpelli.
La Commissione ritiene che il Decreto
interministeriale del 6 Marzo 2013 imponga “a ciascun docente dei corsi di
formazione in materia di salute e sicurezza, per datore di lavoro, che intenda
svolgere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per
lavoratori, dirigenti e preposti, di essere in grado di documentare - in
relazione a ciascuna delle aree tematiche identificate dal decreto (area
normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici/igienico-sanitari e area
relazioni/comunicazioni) - il possesso di uno dei sei criteri di cui al decreto”.
E
colui che intenda svolgere corsi di formazione in tutte le aree di cui
al citato decreto, “dovrà documentare il possesso di almeno uno dei criteri in
parola in relazione a ognuna delle tre aree”.
Ricordiamo inoltre che, come
indicato nell’allegato al decreto, ‘
ciascun
criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi
minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in
materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità
didattica’.
Con le premesse riportate dall’interpello,
la Commissione indica che l’Ingegnere che svolga professionalmente la propria
attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro “
potrà assumere l'incarico di docente nei corsi di formazione per datore
di lavoro che svolga i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, lavoratori, dirigenti e preposti, a condizione che documenti - in
qualunque modo idoneo allo scopo - il possesso dei criteri di cui al Decreto 6
Marzo 2013, per ciascuna delle citate ‘aree tematiche’ per la quale voglia
svolgere le attività di docenza”.
Tiziano Menduto
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