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"Interpello: le condizioni per essere docente nei corsi di formazione"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

26/06/2015 - A quali condizioni un ingegnere, che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, può assumere l'incarico di docente nei corsi di formazione alla sicurezza?
La risposta a questa domanda dovrebbe essere contenuta nel  Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 - relativo ai “ Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.” - che ha introdotto i nuovi  requisiti obbligatori del docente formatore.
Ma spesso la nostra normativa si presta a interpretazioni diverse o ha elementi che necessitano di ulteriori chiarimenti.
 
E non è infatti la prima volta che la  Commissione per gli interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro, interviene in risposta a quesiti sui criteri di qualificazione del formatore. Era già successo con l’ Interpello n. 21/2014 del 6 ottobre 2014 che aveva richiesto chiarimenti su due diversi requisiti indicati nel decreto del 6 marzo 2013.

Sul tema dei criteri di qualificazione dei formatori è infine intervenuta nuovamente, due giorni fa, la Commissione in risposta ad un quesito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri; risposta che assume oggi ancora maggiore rilevanza in relazione alla futura probabile estensionedel campo di applicazione dei requisiti dei formatori, come previsto nelle bozze della revisione dell’accordo sulla formazione RSPP/ASPP e come raccontato ai nostri microfoni da Donato Lombardi che ha lavorato al progetto di revisione.
 
Si tratta dell’ Interpello n. 2/2015 del 24 giugno 2015 che ha per oggetto la “ risposta al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
 
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha avanzato istanza di interpello per sapere se sia possibile “ per l'Ingegnere che si occupa professionalmente dei temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di svolgere, in base al proprio titolo di studio e professionale, il ruolo di  formatore in tutte le aree tematiche previste, eventualmente integrando, nei casi in cui non risultino altrimenti verificati i prerequisiti in tal senso, la propria preparazione in termini di competenze sulla didattica con un corso formativo della durata minima di 24 ore e sviluppato secondo le modalità di cui all'allegato’ (l’allegato al Decreto del 6 marzo che elenca, nel dettaglio, i vari criteri richiesti).
 
Per rispondere al quesito la Commissione, dopo aver ricordato che dal 18 marzo 2014 è in vigore il, già più volte citato, Decreto interministeriale del 6 marzo 2013, sottolinea che tale decreto “identifica un prerequisito — individuato nel possesso del diploma di scuola media superiore (non richiesto al datore di lavoro che svolga il ruolo di formatore) - e sei requisiti, la cui dimostrazione è a carico del docente”.
 
Inoltre, il decreto 6 Marzo 2013 specifica che la qualificazione opera in relazione a tre distinte aree tematiche di formazione:
 
INDIVIDUAZIONE DELLE "AREE TEMATICHE"
Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori-docenti, come sopra individuati, le aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, cui fare riferimento, sono le seguenti tre:
1. Area normativa/giuridica/organizzativa.
2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari. Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto.
3. Area relazioni/comunicazione.
 
Inoltre, puntualizza il decreto interministeriale, "la qualificazione si acquisisce con riferimento alla specifica area tematica”.
 
Veniamo dunque alle risposte della Commissione per gli interpelli.
 
La Commissione ritiene che il Decreto interministeriale del 6 Marzo 2013 imponga “a ciascun docente dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, per datore di lavoro, che intenda svolgere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti, di essere in grado di documentare - in relazione a ciascuna delle aree tematiche identificate dal decreto (area normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici/igienico-sanitari e area relazioni/comunicazioni) - il possesso di uno dei sei criteri di cui al decreto”.
 
E colui che intenda svolgere corsi di formazione in tutte le aree di cui al citato decreto, “dovrà documentare il possesso di almeno uno dei criteri in parola in relazione a ognuna delle tre aree”.
 
Ricordiamo inoltre che, come indicato nell’allegato al decreto, ‘ ciascun criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica’.
 
Con le premesse riportate dall’interpello, la Commissione indica che l’Ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro “ potrà assumere l'incarico di docente nei corsi di formazione per datore di lavoro che svolga i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori, dirigenti e preposti, a condizione che documenti - in qualunque modo idoneo allo scopo - il possesso dei criteri di cui al Decreto 6 Marzo 2013, per ciascuna delle citate ‘aree tematiche’ per la quale voglia svolgere le attività di docenza”.
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto

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