News
"Interpello: il coordinatore e la sicurezza nella posa della segnaletica"
fonte www.puntosicuro.it / QUESITI
30/06/2015 - In alcuni casi la distanza tra la normativa sulla sicurezza e la
sua applicazione nella realtà del mondo del lavoro, la si percepisce
dalla non inusuale difficoltà a comprendere gli obiettivi generali del
legislatore o le finalità che sottendono le singole norme. E questa
distanza si rileva spesso nelle domande poste alla
Commissione per gli interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro.
È il caso di un interpello che riguarda il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 con
cui sono stati individuati - ai sensi dell’articolo 161, comma 2-bis,
del decreto legislativo n. 81/2008 - i “criteri generali di sicurezza
relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della
segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.
In
questo decreto rientra la figura del Coordinatore per la Sicurezza? La
menzione dell’articolo 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) del
D.Lgs. 81/2008 è un errore di chi ha scritto la norma o un atto voluto?
Prima di presentare l’interpello
vediamo innanzitutto di riportare integralmente l’articolo 2 del Decreto del 4
marzo 2013, articolo che sarà più volte citato da interpellante e Commissione:
Articolo 2
Procedure di apposizione della
segnaletica stradale
1.Nelle attività di apposizione
della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di
traffico veicolare, i gestori delle infrastrutture, quali definiti
dall’articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le imprese
appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano almeno i criteri minimi di
sicurezza di cui all’allegato I. Della adozione e applicazione dei criteri
minimi di cui al precedente capoverso i gestori delle infrastrutture, quali
definiti dall’articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le
imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie danno evidenza nei documenti
della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del d.lgs. n. 81/2008. |
L’
Interpello n. 1/2015 del 24 giugno 2015 ha dunque per oggetto la “
risposta al quesito inerente i criteri
generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che
si svolgono in presenza di traffico veicolare”, un quesito sottoposto dalla
Federazione Sindacale Italiana dei
Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ( Federcoordinatori)
alla Commissione per gli interpelli più di un anno fa.
L’interpellante vuole sapere il parere
della Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 2 del
decreto interministeriale del 4 marzo 2013.
In particolare si evidenzia che ‘
nell’art. 2 del decreto di cui all'oggetto,
viene indicato come l'adozione e l'applicazione dei criteri minimi di sicurezza
descritti nell'allegato I, siano in capo ai gestori delle infrastrutture, alle
imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie che devono darne evidenza nei
documenti di sicurezza di cui agli art. 17; 26; 96 e 100 del D.Lgs. 81/2008 e
smi. Ora, gli articoli 17, 26 e 96 sono riferiti ad obblighi riconducibili al
Committente ovvero al Datore di lavoro per la redazione di documenti di
sicurezza [...], mentre l 'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 è relativo a un
documento, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto dal Coordinatore
per la Sicurezza. In nessuna parte del decreto si fa riferimento alla figura
del Coordinatore per la Sicurezza se non per questo art. 100. Come dunque può
rientrare la figura del Coordinatore in questo decreto? Quali i suoi compiti
previsti?
Considerato come i precedenti articoli siano riferiti tutti ad obblighi
è possibile che invece che all'art. 100 si volesse far riferimento all'art. 90
relativo agli obblighi in capo al Committente o Responsabile dei lavori, tra
cui vi è quello relativo la nomina del Coordinatore che redige il PSC?".
Per poter rispondere la
Commissione ricorda innanzitutto che il decreto del 4 marzo 2013 “ha lo scopo
di individuare i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di
revisione, integrazione e apposizione della segnaletica
stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di
traffico veicolare”. E le attività di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto
fanno riferimento alle situazioni
esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all'articolo 2
del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 10 luglio 2002 (art.1, co. 2, del decreto)”.
E per salvaguardare la sicurezza,
mantenendo comunque una adeguata fluidità della circolazione, “il segnalamento
temporaneo deve: informare gli utenti, guidarli, convincerli a tenere un
comportamento adeguato ad una situazione non abituale”.
Inoltre l'art. 91 del d.lgs. n.
81/2008 prevede che "
il coordinatore
per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato
XV”.
Con queste premesse la
Commissione fornisce le seguenti
indicazioni.
Si indica che con il decreto in
argomento “viene ‘ampliato’ il raggio di azione dei regolamenti previgenti,
definendo i criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della
segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si
svolgono in presenza di traffico veicolare”. E l'allegato XV, punto 2.2.1.
lett. b), del d.lgs. n. 81/2008 “stabilisce che il piano di sicurezza e
coordinamento, di competenza del coordinatore
per la sicurezza, deve contenere ‘
l'analisi
degli elementi essenziali di cui all’allegalo XV.2, in relazione: [...]
all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il
cantiere, con particolare attenzione ai lavori stradali ed autostradali al fine
di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti
dei rischi derivanti dal traffico circostante’”.
E dunque “
il riferimento all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 non appare
inappropriato con le finalità del decreto in oggetto, anche se tra le
figure elencate per l'applicazione dei criteri minimi, non è espressamente
menzionato il coordinatore per la sicurezza”.
RTM
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 981 volte.
Pubblicità