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"Interpello: il coordinatore e la sicurezza nella posa della segnaletica"

fonte www.puntosicuro.it / QUESITI

30/06/2015 - In alcuni casi la distanza tra la normativa sulla sicurezza e la sua applicazione nella realtà del mondo del lavoro, la si percepisce dalla non inusuale difficoltà a comprendere gli obiettivi generali del legislatore o le finalità che sottendono le singole norme. E questa distanza si rileva spesso nelle domande poste alla  Commissione per gli interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro.
 
È il caso di un interpello che riguarda il  Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 con cui sono stati individuati - ai sensi dell’articolo 161, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 81/2008 - i “criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della  segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.  In questo decreto rientra la figura del Coordinatore per la Sicurezza? La menzione dell’articolo 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) del D.Lgs. 81/2008 è un errore di chi ha scritto la norma o un atto voluto?

Prima di presentare l’interpello vediamo innanzitutto di riportare integralmente l’articolo 2 del Decreto del 4 marzo 2013, articolo che sarà più volte citato da interpellante e Commissione:
 
Articolo 2
Procedure di apposizione della segnaletica stradale
1.Nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, i gestori delle infrastrutture, quali definiti dall’articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all’allegato I. Della adozione e applicazione dei criteri minimi di cui al precedente capoverso i gestori delle infrastrutture, quali definiti dall’articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie danno evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del d.lgs. n. 81/2008.
 
L’ Interpello n. 1/2015 del 24 giugno 2015 ha dunque per oggetto la “ risposta al quesito inerente i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”, un quesito sottoposto dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ( Federcoordinatori) alla Commissione per gli interpelli più di un anno fa.
 
L’interpellante vuole sapere il parere della Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 2 del decreto interministeriale del 4 marzo 2013.
 
In particolare si evidenzia che ‘ nell’art. 2 del decreto di cui all'oggetto, viene indicato come l'adozione e l'applicazione dei criteri minimi di sicurezza descritti nell'allegato I, siano in capo ai gestori delle infrastrutture, alle imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie che devono darne evidenza nei documenti di sicurezza di cui agli art. 17; 26; 96 e 100 del D.Lgs. 81/2008 e smi. Ora, gli articoli 17, 26 e 96 sono riferiti ad obblighi riconducibili al Committente ovvero al Datore di lavoro per la redazione di documenti di sicurezza [...], mentre l 'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 è relativo a un documento, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto dal Coordinatore per la Sicurezza. In nessuna parte del decreto si fa riferimento alla figura del Coordinatore per la Sicurezza se non per questo art. 100. Come dunque può rientrare la figura del Coordinatore in questo decreto? Quali i suoi compiti previsti?
Considerato come i precedenti articoli siano riferiti tutti ad obblighi è possibile che invece che all'art. 100 si volesse far riferimento all'art. 90 relativo agli obblighi in capo al Committente o Responsabile dei lavori, tra cui vi è quello relativo la nomina del Coordinatore che redige il PSC?".
 
Per poter rispondere la Commissione ricorda innanzitutto che il decreto del 4 marzo 2013 “ha lo scopo di individuare i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”. E le attività di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all'articolo 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 (art.1, co. 2, del decreto)”.
E per salvaguardare la sicurezza, mantenendo comunque una adeguata fluidità della circolazione, “il segnalamento temporaneo deve: informare gli utenti, guidarli, convincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione non abituale”.
 
Inoltre l'art. 91 del d.lgs. n. 81/2008 prevede che " il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV”.
 
Con queste premesse la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
 
Si indica che con il decreto in argomento “viene ‘ampliato’ il raggio di azione dei regolamenti previgenti, definendo i criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”. E l'allegato XV, punto 2.2.1. lett. b), del d.lgs. n. 81/2008 “stabilisce che il piano di sicurezza e coordinamento, di competenza del coordinatore per la sicurezza, deve contenere ‘ l'analisi degli elementi essenziali di cui all’allegalo XV.2, in relazione: [...] all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione ai lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante’”.
 
E dunque “ il riferimento all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 non appare inappropriato con le finalità del decreto in oggetto, anche se tra le figure elencate per l'applicazione dei criteri minimi, non è espressamente menzionato il coordinatore per la sicurezza”.
 
 
 
 
 
 
RTM

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