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"Sicurezza cantieri: obblighi di impresa affidataria, appaltatore e ATI"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
02/07/2015 -
Pubblichiamo la seconda parte del capitolo relativo agli artt. 88 e ss.
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 dei cantieri temporanei o mobili, tratto dall’approfondimento monografico sul tema
degli infortuni sul lavoro “La colpa negli infortuni sul lavoro” - Bollettino
marzo 2015, Camera penale veneziana “Antonio Pognici”, per il sito internet
www.camerapenaleveneziana.it
Leggi la prima parte: Sicurezza
cantieri: gli obblighi di committente e responsabile dei lavori.
Gli obblighi dell’impresa affidataria e
dell’appaltatore
Discutere di committente o responsabile dei lavori
nell’ambito dei cantieri temporanei e mobili
significa
necessariamente occuparsi di un caso di appalto. L’art. 89 del T.U.,
nell’ambito del titolo (IV) deputato alla trattazione dei cantieri temporanei o
mobili, ha infatti il compito di definire le figure previste in tale ambito:
-è prevista, sulla scorta della lettera i),
l’impresa affidataria, vale a dire l’impresa “
titolare del contratto di appalto con il
committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese
subappaltatrici o di lavoratori autonomi”;
-è prevista, sulla scorta della lettera i bis),
l’impresa esecutrice, vale dire l’impresa “
che esegue un’opera o parte di essa impegnando
proprie risorse umane e materiali”.
Alcuni obblighi sono comuni alle imprese
affidatarie ed a quelle esecutrici e sono previsti nell’art. 96 del T.U. Altri
sono propri dell’impresa esecutrice (95) o di quella affidataria (97).
L’obbligo fondamentale di osservanza delle misure
generali di tutela di cui all’art. 15 del T.U., spetta all’impresa esecutrice
ex art. 95 primo comma del T.U.
Ma l’impresa affidataria non ha compiti meramente
passivi, tutt’altro. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria:
1) verifica le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC (97
I° co.);
2) coordina gli interventi di cui agli artt. 95 e
96; significa che l’impresa affidataria ha compiti di coordinamento rispetto
all’attuazione, da parte dell’impresa esecutrice, delle misure generali di prevenzione
ex art. 15; significa altresì che l’affidataria ha compiti di coordinamento
anche rispetto ai compiti concorrenti dell’impresa esecutrice ex art. 96.
3) da ultimo, ma non per ultimo, verifica la
congruenza di piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici
rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza
al coordinatore per l’esecuzione. Tale disciplina normativa evidenzia come
l’impresa affidataria abbia obblighi aggiuntivi a quelli del CSP e del CSE.
Steso il piano di sicurezza e coordinamento,
l’impresa affidataria deve vigilare sulla sua attuazione e, conseguentemente,
sulle condizioni di sicurezza del cantiere temporaneo o mobile nella sua complessità.
La dottrina ha correttamente osservato che ne
deriva una diretta responsabilità dell’impresa affidataria, la quale deve fare
in modo che l’intera attività di cantiere sia conforme a condizioni di sicurezza
e, conseguentemente, alle previsioni del PSC
(Rapuano, Le novità in tema di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, i
Zoppoli, Pascucci Natullo, Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei
lavoratori. Commentario al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Milano, 2008, 543).
Sulla base della disciplina previgente,
si è sostenuto che “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro,
l’obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza grava su tutti i datori
di lavoro delle imprese esecutrici e, pertanto, in caso di subappalto, anche su
quello dell’impresa appaltatrice” (Cass. Pen., Sez. IV, 9.10.2008 n. 43111).
Anzi “in tema di prevenzione degli
infortuni sul lavoro, in caso di subappalto, il subcommittente è sollevato dai
relativi obblighi soltanto ove i lavori siano subappaltati per intero, cosicché
non possa più esservi alcuna ingerenza da parte dello stesso nei confronti del
subappaltatore (Cass. Pen. Sez. IV, 5.6.2008 n. 27965).
In tale contesto, quindi, l’art. 97 del
T.U. ha il compito di rimarcare in modo chiaro le responsabilità dell’impresa
affidataria, in virtù del relativo ruolo ed a prescindere dallo svolgimento di
funzioni esecutive.
Proprio in virtù della sua posizione di
appaltatrice, l’impresa affidataria è destinataria di obblighi derivanti da
tale funzione, diversi ed aggiuntivi sia rispetto alle imprese esecutrici, sia,
soprattutto, rispetto ai CSP ed al CSE.
Recenti orientamenti giurisprudenziali
in tema di corresponsabilità del committente e dell’appaltatore
Alcune recenti sentenze della S.C. di
Cassazione non sembrano lasciare molto scampo ai committenti.
Ne è un esempio, per l’assolutezza
dei principi che si sono voluti affermare, la sentenza della Sez. IV, 16 maggio
2013 n. 21059:
“Sotto altro profilo, con particolare
riguardo alle previsioni di cui al D.Lgs.494 del 1996, art. 6, comma 2, il
committente è chiamato a verificare l'adempimento da parte dei coordinatori
degli obblighi di assicurare e di verificare il rispetto, da parte delle
imprese esecutori e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel
piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la corretta applicazione delle
procedure di lavoro. Da ciò conseguendo che al committente è attribuito dalla
legge un compito di verifica non meramente formale, bensì una posizione di garanzia
particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli sostanziali e incisivi
su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo
di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, accertando, inoltre, che
i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia
(Cass., Sez. 4, n.
14407
/2011, R.v. 253294).
Anche in relazione al rapporto del
committente con l'impresa appaltatrice (e ai relativi obblighi di rispetto
delle prescrizioni di indole cautelare), vale sottolineare come, con riguardo
alla posizione del C., la corte territoriale abbia del tutto correttamente
fatto applicazione dei principi dettati da questa corte di legittimità, ai
sensi dei quali, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro,
mentre in capo al datore di lavoro
incombe l'obbligo di predisporre le idonee misure di sicurezza, nonché quelli
di impartire le direttive da seguire a tale scopo e di controllarne
costantemente il rispetto da parte dei lavoratori (Cass., Sez. 4, n.
34747
/2012, R.v. 253513), nel caso di
prestazioni lavorative eseguite in attuazione di un contratto d'appalto, al
committente è ascritta la piena corresponsabilità con l'appaltatore per le
violazioni delle misure prevenzionali e protettive sulla base degli obblighi
sullo stesso incombenti ai sensi di legge (Cass., Sez. 3, n.
1825
/2008, R.v. 242345), con la
conseguenza che la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente,
da ritenersi corresponsabile unitamente al primo, qualora l'evento si
ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa (Cass., Sez. 4, n.
37840
/2009, R.v. 245275)”.
Il caso riguardava il
commissionamento di lavori di ristrutturazione di un capannone ove una società
svolgeva la propria attività ma è evidente che la S.C. ha inteso sottolineare
in via generale la pervasività dei compiti del committente.
In merito allo specifico profilo
della responsabilità del committente nell’ambito dei cantieri temporanei o
mobili si segnala
Cass., Sez. IV, 5 maggio 2014 n.
18459: il caso è quello di una bambina che, entrata nell’area non recitata e
non segnalata di un cantiere edile, decedeva a causa dello schiacciamento da
parte di un cancello scorrevole di 250 kg, posto a chiusura dell’unico accesso
carraio, che si era ribaltato,
“In particolare, non può negarsi che
proprio l'inosservanza dell'obbligo di mettere in contatto l'impresa esecutrice
dei lavori di installazione del cancello con il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori - nell'una e nell'altra direzione imposto al committente, come
detto, rispettivamente dall'art. 3, comma 6, D.lgs. n. 494/96 e dall'art. 7,
comma 2, D.lgs. n. 626 del 1994 (oggi art. 26, comma 2, D.lgs. n. 81 del 2008)
- da un lato, abbia avuto significativa incidenza nella sequenza causale che ha
condotto al tragico evento, come è possibile agevolmente cogliere, con giudizio
controfattuale, ove si consideri che l'adempimento di un tale obbligo avrebbe
potuto avere l'effetto di attivare e sollecitare l'uno e l'altro soggetto
rispettivamente alla predisposizione di un piano operativo di sicurezza e al
controllo della sua realizzazione e osservanza; dall'altro, ha indubbiamente
reso particolarmente pregnante e cogente l'obbligo sussidiario di garanzia
direttamente incombente sui committenti ai sensi del citato art. 6, comma 2,
D.lgs. n. 494/96 in particolare per quel che riguarda la vigilanza sul
coordinatore in ordine allo svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo
circa l'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento”.
In punto di corresponsabilità del
committente e dell’appaltatore, nonché della differenza tra il direttore dei
lavori ed il responsabile dei lavori, si segnala
Cass., Sez. IV, 9 maggio 2013 n. 20125: è il caso di un lavoratore morto in
quanto colpito da una scarica elettrica mentre era intento alla
riparazione del solaio di una
palazzina.
E’ stato anche di recente ribadito
(Cass, Sez IV, 7 dicembre 2011 n. 14407) che:
“Il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6,
comma 2, come sostituito dal D.Lgs. n. 528 del 1999, art. 6, prevede che
"La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore
per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle
responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui
all'art. 4, comma 1, e art. 5, comma 1, lett. a)". Il legislatore, dunque,
nella delicata materia della sicurezza dei cantieri e della tutela della salute
dei lavoratori, ha ritenuto, oltre che di delineare specificamente gli obblighi
del committente - che è il soggetto nel cui interesse sono eseguiti i lavori- e
del responsabile dei lavori, anche di ampliarne il contenuto, prevedendo a
carico degli stessi un obbligo di verifica dell'adempimento, da parte dei coordinatori,
degli obblighi su loro incombenti, qual quello consistente, non solo
nell'assicurare ma anche nel verificare il rispetto, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento, nonché la corretta applicazione delle procedure
di lavoro. Al committente, dunque, specie se, come nel caso oggi in esame,
rivesta anche il ruolo di responsabile dei lavori, non è attribuito dalla legge
il compito di verifiche solo "formali", bensì di eseguire controlli
sostanziali ed incisivi su tutto quanto riguarda i temi della prevenzione,
della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore
e di accertarsi, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli
stessi incombenti in tale materia. In altri termini, il legislatore, con la
norma richiamata, ha inteso rafforzare la tutela dei lavoratori rispetto ai
rischi cui essi sono esposti nell'esecuzione dei lavori, prevedendo, in capo ai
committenti ed ai responsabili dei lavori, una posizione di garanzia
particolarmente ampia dovendo essi, sia pure con modalità diverse rispetto a datori
di lavoro, dirigenti e preposti, prendersi cura della salute e dell'integrità
fisica dei lavoratori, garantendo, in caso di inadempienza dei predetti
soggetti, l'osservanza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge”.
Non mancano, tuttavia, sentenze che
puntualizzano come l’eventuale responsabilità del committente vada affermata
solo dopo averne verificato il ruolo in concreto svolto nella singola
fattispecie e, soprattutto, senza pretendere da tale figura un pressante dovere
di vigilanza sull’appaltatore: è il caso affrontato da Cass. Pen. Sez. IV, 18
gennaio 2012 (dep. 30.1.2012) n. 3563.
L'imputazione atteneva ad un
incidente verificatosi nel corso di un contratto di prestazione d'opera in un
fabbricato di proprietà degli imputati, ove il lavoratore precipitava dall'alto
della copertura di un fabbricato adibito a magazzino garage.
Questi i princìpi affermati dalla
Suprema Corte:
“
Con riferimento ai lavori svolti in
esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, come nel caso in
esame, è, pertanto vero, che il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al
datore
di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni
antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso
di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente
medesimo. E', però, altrettanto vero che tale principio non può essere
applicato automaticamente, non potendo esigersi dal committente un controllo
pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei
lavori. In questa prospettiva, per fondare la responsabilità del committente,
non si può prescindere da un attento esame della situazione fattuale, al fine
di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta
del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità
organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori. A tal fine, vanno
considerati: la specificità dei lavori da eseguire (diverso, in particolare, è
il caso in cui il committente dia in appalto lavori relativi ad un complesso
aziendale di cui sia titolare, da quello dei lavori di ristrutturazione
edilizia di un proprio immobile, come nel caso in esame); i criteri seguiti dal
committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera (quale
soggetto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e della capacità
tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle
concrete modalità di espletamento della stessa); l'ingerenza del committente
stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto o del contratto di
prestazione d' opera; nonché, la percepibilità agevole ed immediata da parte
del committente di eventuali situazioni di pericolo( v. in tal senso, Sezione
IV, 8 aprile 2010,n. 15081; Cusmano ed altri, rv.247033)”.
Interessante, sotto il profilo
defensionale del committente, è la sentenza
n. 36398 del 5 settembre 2013, Sez. IV: in primo ed in secondo grado erano
stati condannati due proprietari di un immobile, che avevano dato in appalto ad
una società in accomandita semplice i lavori di ristrutturazione del proprio
bene, nel cui contesto un operaio dipendente decedeva a causa della caduta nel
vuoto per mancanza di tavola ferma piede e idoneo parapetto sui ponteggi.
La Suprema Corte, annullando la
sentenza di condanna d’appello, ha censurato il decisione di secondo grado, tra
l’altro:
1) Per avere erroneamente ritenuto
dovuta la nomina del Csp in assenza di più imprese ed in assenza, quindi, di
rischio interferenziale;
2) Per avere erroneamente ritenuto
come dovuta la nomina di un direttore dei lavori, figura sconosciuta al sistema
prevenzionistico penale;
3) Per avere confuso il dovere di
adozione di scelte progettuali più sicure (che compete al committente) con il
dovere di adottare misure speciali “
quali la dotazione dei ponteggi di
tavole fermapiede e di parapetti”.
A.T.I., associazione temporanea di imprese:
inquadramento ed individuazione del titolare della posizione di garanzia
Prima di affrontare lo specifico tema
della rilevanza dell’A.T.I. nell’ambito dell’infortunistica penale sul lavoro,
occorre necessariamente prendere le mosse dai riferimenti normativi che sono propri
di tale figura, il cui ambito di applicazione primario è quello degli appalti
pubblici. Il raggruppamento temporaneo di imprese, detto anche associazione
temporanea di imprese, é definito dall
'art. 3 comma 20 D.Lgs. n. 163/2006 (
il termine «raggruppamento temporaneo» designa un insieme di
imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura
privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno
specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta)
e rappresenta una forma di collaborazione temporanea fra le imprese in
relazione alla partecipazione alla gara per l'affidamento di un appalto pubblico
e, nel caso di aggiudicazione, per la successiva esecuzione del relativo
contratto.
Si tratta pertanto di una
partecipazione associata di più imprese ad una determinata gara d'appalto che persegue
diverse finalità, quali la riduzione dei rischi d'impresa, il frazionamento
dell'incidenza economica dell'operazione contrattuale,
il favor partecipationis, ovverosia la possibilità di partecipare
ad una determinata gara anche per imprese medio-piccole o comunque imprese che
non avrebbero né i mezzi, né i requisiti previsti dalla documentazione di gara
garantendo una maggiore concorrenza nel settore degli appalti pubblici.
Le norme di riferimento, oltre al già
citato art. 3 comma 20 del D.Lgs. n. 163/2006, sono
l'art. 34 e l'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice Appalti),
nonché
l’art. 92 e l’art. 93 del D.p.r. 207/2010 (Regolamento
Appalti) che per comodità si trascrivono, per stralcio:
Art. 34 D.Lgs. 163/2006
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure
di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti
espressamente indicati:
Omissis
d) i raggruppamenti temporanei di
concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali,
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale
esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al
riguardo le disposizioni dell'
articolo 37
;
Art. 37 D.Lgs. 163/2006
1. Nel caso di lavori, per
raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti
nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria
prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla
categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei
mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di
concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi,
per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di
concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di
forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti
quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui
gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni
appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti
temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli
imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati
abbiano i requisiti indicati nel regolamento.
4. Nel caso di forniture o servizi
nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. L'offerta dei concorrenti
raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei
confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e
dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi
e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è
limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma
restando la responsabilità solidale del mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i
raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all
'articolo 40
, sempre che siano frazionabili,
devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente
e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere
i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende
assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori
riconducibili alla categoria prevalente, ovvero alle categorie scorporate,
possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo
di tipo orizzontale.
Omissis
11. Qualora nell'oggetto dell'appalto
o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per
le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o
di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e
qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento
dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di
realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i
limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento
definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di
specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere
periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale subappalto
non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la
stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore
dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto
di subappalto; si applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo (3).
Omissis
14. Ai fini della costituzione del
raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un
unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse,
detto mandatario.
15. Il mandato deve risultare da
scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale
rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e
irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti
della stazione appaltante.
Omissis
16. Al mandatario spetta la
rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della
stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura
dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla
estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere
direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
17. Il rapporto di mandato non
determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici
riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione,
degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
18. In caso di fallimento del
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi
previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il
rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario
nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non
sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto
(7).
19. In caso di fallimento di uno dei
mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi
previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro
operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di
idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri
mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire (8).
Art. 92 D.p.r. 207/2010
Omissis
2. Per i raggruppamenti temporanei di
cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui
all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui
all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti
di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel
bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o
da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella
misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o
consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite
entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti
dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti,
la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla
specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote
indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse,
previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità
con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate (1).
3. Per i raggruppamenti temporanei di
cui all'
articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi
di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui
all'articolo 34, comma 1, lettera f),
del codice, di tipo verticale, i
requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono
posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate
ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della
categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I
requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti
sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
Art. 93 D.p.r. 207/2010
1
. I concorrenti riuniti o consorziati
indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione possono
costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo
V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o
parziale, dei lavori.
2. La società subentra, senza che ciò
costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza
necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o
parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti
riuniti o consorziati ai sensi del codice. 3. Il subentro ha effetto dalla data
di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente
alla iscrizione della società nel registro delle imprese. 4. Tutti i
concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale
di appartenenza al raggruppamento.
Per comprendere, quindi, come si
atteggi la responsabilità penale delle A.T.I. in tema di infortunistica sul
lavoro, occorre partire dal loro corretto inquadramento nei rapporti con la
P.A. Sotto il profilo della soggettività l'A.T.I. non costituisce un nuovo
soggetto giuridico, distinto e autonomo rispetto alle singole imprese che la
compongono.
Tale raggruppamento costituisce infatti
uno strumento temporaneo, occasionale, collegato alla partecipazione ad una
determinata gara d'appalto e non da’ vita ad una entità giuridica autonoma.
Il raggruppamento è infatti fondato su un contratto
di mandato che viene conferito ad un concorrente, detto capogruppo- mandatario,
da parte degli altri concorrenti, detti mandatari. Si tratta di un mandato che
deve essere stipulato in forma scritta
ad substantiam, collettivo (viene infatti conferito dai mandanti
con un unico atto per un affare di interesse comune),
in
rem propriam,
speciale, gratuito ed irrevocabile.
Tramite il mandato e la procura conferita al legale
rappresentante dell'impresa mandataria, le mandanti attribuiscono all'impresa
capogruppo il potere di concorrere alla gara in nome e per conto delle imprese
parti del raggruppamento. L'impresa capogruppo acquista pertanto la
rappresentanza esclusiva e piena, anche sotto il profilo processuale, delle
imprese mandanti verso la stazione appaltante nella fase di gara, nella
sottoscrizione del contratto, nell'esecuzione del contratto fino all'estinzione
del rapporto contrattuale.
Tale esclusività della rappresentanza non é
reciproca, nel senso che sussiste fra il raggruppamento e la stazione
appaltante, ma non viceversa: la stazione appaltante infatti può far valere la responsabilità
nei confronti della singola impresa mandante.
É importante inoltre sottolineare che, per effetto
del mandato con rappresentanza, la capogruppo mandataria acquista il potere di
rappresentanza esclusiva solo e soltanto nei confronti della stazione appaltante
e con riferimento ad atti, rapporti ed operazioni connesse e dipendenti dal
contratto d'appalto e non invece verso terzi e per operazioni estranee all'appalto.
La capogruppo nell'ambito descritto può compiere atti che avranno efficacia
direttamente nei confronti delle imprese mandanti nei rapporti con la stazione
appaltante.
Per quanto riguarda la configurazione i
raggruppamenti si distinguono in verticali, orizzontali e misti.
Si parla di raggruppamento verticale per indicare
la riunione di più imprese per la partecipazione ad appalti di carattere
complesso caratterizzati da più categorie di lavori o da distinte prestazioni
da eseguire in cui un'impresa, detta capogruppo, svolge i lavori della
categoria prevalente e le altre imprese, dette mandanti, eseguono i lavori
delle categorie definite scorporabili con riferimento agli appalti di lavori o
in cui la mandataria esegue la prestazione indicata come principale e le
mandanti le prestazioni cosiddette secondarie per gli appalti di servizi e di
forniture. La suddivisione è pertanto di carattere qualitativo: ciascuna
impresa esegue una specifica categoria di lavori o una determinata prestazione.
Ciascuna impresa deve inoltre possedere i requisiti
tecnici e professionali inerenti la prestazione di competenza.
In questo tipo di raggruppamenti la capogruppo
mandataria risponde nei confronti della stazione appaltante per la prestazione
di propria competenza, nonché solidalmente per le prestazioni, scorporabili o
secondarie, a cui sono tenute le mandanti. La capogruppo è quindi responsabile
nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione dell'intero appalto,
mentre le mandanti rispondono limitatamente all'esecuzione della propria
prestazione.
Il raggruppamento orizzontale è la riunione di più
imprese volte alla realizzazione congiunta di un'opera, di un servizio, di una
fornitura caratterizzati dall'omogeneità. Le imprese presentano le medesime
competenze al fine di poter eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto,
distinguendosi sotto il profilo quantitativo del lavoro da eseguire. Negli
appalti di lavori si tratta della riunione di imprese volte a realizzare lavori
afferenti alla medesima categoria; negli appalti di servizi e di forniture di
imprese che realizzano la medesima prestazione. Assume il ruolo di mandataria
l'impresa che possiede i requisiti prescritti dalla documentazione di gara in
misura maggioritaria.
Sotto il profilo della responsabilità nei confronti
della stazione appaltante, dato che la suddivisone delle prestazioni è
meramente quantitativa, ciascuna delle imprese risponde tanto per la quota di propria
competenza, quanto per l'inadempimento di una delle imprese raggruppate.
L'A.T.I. mista si caratterizza per la combinazione
fra i modelli di A.T.I. verticale e di A.T.I. orizzontale. Si tratta di
raggruppamento di imprese sostanziale verticali con la costituzione di
subassociazioni orizzontali per l'esecuzione della categoria prevalente o delle
categorie scorporabili. Sotto il profilo della responsabilità si applica il
regime previsto tanto per l’A.T.I. verticale, quanto per l'A.T.I. orizzontale
per la compresenza delle due tipologie di raggruppamento.
Fatta tale doverosa premessa, osserviamo che il
T.U. 81/08 si è premurato di individuare, nell’ambito dei consorzi di imprese, quale
sia l’impresa
affidataria
(art. 89
lett. i), così definita: “
Nel caso in cui titolare del contratto di appalto
sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la
partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche
privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è
l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto
individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al
committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di
lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria,
sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione”.
Il T.U., viceversa, nulla dice in merito
all’individuazione dell’impresa esecutrice nell’ambito delle A.T.I. Sappiamo
però che in
subjecta materia –e non solo- vale il principio di effettività; la
giurisprudenza l’ha sempre affermato (Cass. 36398/13) ed ora il principio è
trasfuso nell’art. 299 del T.U. che così recita: “ le posizioni di garanzia
relative ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettere b), d) ed e) gravano
altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in
concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetto ivi definiti” Considerato
che impresa
esecutrice è (a mente dell’art. 89 lett. l) l’impresa che
esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali e
tenute a mente le possibili strutture delle A.T.I. (verticali, orizzontali e
miste), la posizione di garanzia (quale esecutrice) verrà assunta dall’impresa
che, di volta in volta, si starà occupando della specifica lavorazione nel cui
contesto si è verificato l’infortunio. Ferma restando la piena operatività del
principio di cui all’art. 113 del codice penale e la possibile individuazione
di più imprese (co)garanti, laddove l’evento lesivo od infausto maturi e si
verifichi nella concreta sussistenza (non già, genericamente, di un rischio
interferenziale) di un’interferenza di lavorazioni. [Giovanni Coli – Damiano
Beda]
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