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"Regolamento CLP: le novità su rischi chimici e valutazione dal primo giugno"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio Chimico
03/07/2015 - Gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel
comparto chimico sono
soggetti a continui mutamenti dovuti per lo più alle novità normative
di origine comunitaria. Ricordiamo, ad esempio, che il
Regolamento CLP - entrato in vigore nell’Unione Europea il 20 gennaio 2009 - dal 1 giugno 2015 ha abrogato
le direttive 67/548/CEE (DSP: direttiva sulle sostanze pericolose)
e 1999/45/CE (DPP: direttiva sui preparati pericolosi) al termine di un periodo di transizione.
In relazione ai continui mutamenti
normativi, in questi anni si sono moltiplicati gli incontri, seminari, corsi
per mettere in rilievo le azioni da intraprendere nelle aziende del comparto
chimico e le buone pratiche da adottare, anche con riferimento ai “nuovi
pericoli chimici” che emergono dal primo giugno 2015.
In particolare la società NECSI ha realizzato
quattro incontri nel 2015 (Trento, 7
maggio; Pordenone, 14 maggio; Vicenza, 21 maggio; Brescia, 28 maggio) sulle
importanti novità introdotte dai
regolamenti
europei REACH e CLP che cambiano sensibilmente le modalità di valutazione e
gestione del rischio da agenti chimici. Incontri che hanno avuto anche PuntoSicuro
come media partner e che hanno trattato diversi temi:
- “come devono essere gestite le
informazioni delle schede sicurezza in azienda in seguito all'entrata in vigore
del regolamento CLP;
- le novità introdotte dal
regolamento CLP e il ruolo dell'Autorità di Controllo per gli utilizzatori
finali;
- come cambia la valutazione
dei rischi da agenti chimici pericolosi
nei luoghi di lavoro?
- REACH-CLP: un'occasione per
migliorare la prevenzione dei rischi da agenti chimici;
- la scelta, l’uso e la gestione
dei Dispositivi di Protezione Individuale in azienda. I criteri di valutazione
dei DPI negli ambienti di lavoro, indicazioni per attuare le linee guida del
Decreto 81/2008 in merito alla validazione dei DPI”;
- dopo aver fatto la valutazione
dei rischi, “come gestire la realizzazione degli interventi di adeguamento”.
Con riferimento agli
atti degli incontri, messi a
disposizione da NECSI, ci possiamo soffermare oggi brevemente sull’intervento
dell’Ing. Stefania Turrisi (Necsi srl) dal titolo “
Come cambia la valutazione dei rischi da agenti chimici pericolosi nei
luoghi di lavoro?”.
L’intervento ricorda innanzitutto
i vari regolamenti che possono influenzare la valutazione con riferimento al
contenuto dell’art. 223 (Valutazione dei rischi) del Titolo IX, Capo I, del D.Lgs.
81/2008:
- Regolamento (CE) n. 1907/2006
[REACH];
- Regolamento (CE) n. 1272/2008
[CLP];
- Regolamento (UE) n. 453/2010
[SDS].
La relazione inizia presentando “
cosa non è cambiato” e con riferimento
al comma 4 dell’articolo 232 del D.Lgs. 81/2008:
Articolo 232 - Adeguamenti
normativi
(...)
4. Nelle more dell’adozione dei
Decreti di cui al comma 2, con uno o più Decreti del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l’individuazione del
rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di
cui all’articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di
categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative,
sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente
rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo,
la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute
dei lavoratori è comunque effettuata dal datore di lavoro. |
Ancora oggi, malgrado il fatto che il Regolamento CLP
individui “in modo puntuale le classi di pericolo per gli agenti chimici
pericolosi”, manca la
definizione di
rischio chimico basso per la sicurezza e
rischio chimico irrilevante per la salute.
Ci sono stati in realtà alcuni
tentativi di definizione.
I tentativi “più autorevoli
(2012) si riferiscono solo a cosa distingue il rischio per la sicurezza
rispetto il rischio per la salute”.
Ad esempio in “ Criteri
e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico …” (Commissione
Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, 2012):
-
sicurezza: “il rischio chimico per la sicurezza si collega
principalmente alle proprietà chimico-fisiche oltre che alla proprietà
tossicologica acuta e alle proprietà chimiche in generale”;
-
salute: “il rischio chimico per la salute è collegato a tutte le
proprietà tossicologiche degli agenti chimici”.
Mentre in “ Agenti
chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori” (INAIL, 2012):
-
sicurezza: “rischio basso per la sicurezza è associato alla
salvaguardia dell’integrità fisica del lavoratore da effetti acuti e immediati,
quali un infortunio o le conseguenze di una breve esposizione”;
-
salute: “rischio irrilevante per la salute è associato a condizioni
di lavoro nelle quali il livello di esposizione medio è dello stesso ordine di
grandezza di quello medio della popolazione generale”.
Inoltre manca anche un
metodo ufficiale (normato)
per la valutazione del rischio chimico
( MoVaRisCh è l’unico
metodo italiano citato nel sito INAIL).
Serve un metodo in cui la
valutazione sia oggettiva, motivata, ripetibile e che definisca:
- “un livello di priorità in base
al livello di rischio”;
- “un criterio per individuare le
soluzioni”.
La relazione si sofferma in
particolare sulla “
valutazione del
Rischio Chimico” con riferimento all’utilizzo del software “Risolvo”, e
riprende anche le proposte di definizione di Necsi sulla
valutazione del rischio chimico basso o irrilevante:
-
basso per la sicurezza: “condizioni di lavoro che offrono scarse
possibilità di sviluppo di eventi incidentali; in caso di tali eventi, la
probabilità di propagazione degli effetti dell’incidente è da ritenersi
limitata ed è salvaguardata l’integrità fisica del lavoratore da gravi effetti
acuti e immediati (quali un infortunio o le conseguenze di una breve esposizione)”;
-
irrilevante per la salute: “condizioni di lavoro nelle quali
l’esposizione agli agenti
chimici pericolosi è ampiamente al di sotto dei valori limite di
esposizione individuati dalla normativa”.
Arriviamo brevemente a “
cosa è cambiato” con i regolamenti
comunitari.
In realtà “le modalità ed i
criteri per effettuare la valutazione dei rischi non hanno subito alcuna
variazione a seguito dell’emanazione dei Regolamenti REACH e CLP” e il Regolamento
REACH “non pregiudica l’applicazione della normativa di tutela di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)”.
Tuttavia bisogna ricordare che
l’art. 223 al comma 1 indica che nella valutazione ‘
il
datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti
chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza
e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo
in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; b) le
informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile
dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta
ai sensi dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n.
65, e successive modifiche (...).
E con i regolamenti e la loro
entrata in vigore si hanno “nuovi criteri per le sostanze, parametri generali”.
Alcuni esempi di
cambiamenti:
- riguardo alla tossicità acuta “cambiano
i criteri di attribuzione nelle 4 categorie”;
- “nuovi criteri per le sostanze,
esempio Acido Acetico”;
- “nuovi criteri per le miscele:
Esempio: corrosivi/irritanti. Sono state abbassate le concentrazioni soglia
delle sostanze corrosive o irritanti in virtù delle quali vengono classificate
le miscele. Ad esempio quando la
concentrazione della sostanza irritante per la pelle è ≥ 10%, la miscela è
classificata come irritante per la pelle (prima era 20%)”;
- “gli algoritmi hanno modificato
i punteggi di pericolo (esempio, MoVaRisCh)”. E ci sono modifiche “anche per i preparati non
pericolosi ma con componenti pericolosi, es. miscele non classificabili come
pericolose ma contenenti almeno una sostanza pericolosa appartenente ad una
qualsiasi classe di pericolo con score ≥ 8”;
- “la classificazione dei rifiuti
si è adeguata ai nuovi criteri definiti per le miscele. I Rifiuti Pericolosi
dovranno essere riclassificati secondo i criteri del Regolamento 1357/2014”
(che sostituisce l’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE, dal 01/06/2015,
“per allineare i criteri di classificazione dei rifiuti a quelli contenuti nel
Regolamento CLP). Alcuni rifiuti non pericolosi potrebbero essere classificati
pericolosi. Anche l’etichettatura dei rifiuti pericolosi soggetti a deposito
temporaneo dovrà essere adeguata a quella prevista dal CLP”;
- “probabilmente aumenteranno i
casi in cui il rischio è non basso/non irrilevante”.
Nel documento si ricordano anche
i vari aggiornamenti, i vari
ATP del
Regolamento CLP. Ad oggi si hanno “4.522 sostanze con classificazione
armonizzata”.
Si ricorda in conclusione, con
riferimento all’art. 225 (Misure specifiche di protezione e di prevenzione) del
D.Lgs. 81/2008, la
priorità degli
interventi in caso di rischio non basso o non irrilevante:
- “sostituzione agenti / processi;
- progettazione di appropriati
processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali
adeguati;
- appropriate misure
organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
- misure di protezione
individuali, compresi i DPI, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi
l'esposizione;
- sorveglianza sanitaria dei
lavoratori a norma degli articoli 229 e 230”.
Necsi, “ Atti degli incontri sul rischio chimico”, interventi del Dott.
chim. Fabrizio Demattè, del’Ing. Stefania Turrisi e dell’ing. Matteo Pettenuzzo,
convegni organizzati da Necsi (formato PDF, 6.79 MB).
RTM
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