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"Linee guida per l'adeguamento delle macchine agricole"

fonte www.puntosicuro.it / Linee Guida

06/07/2015 - Come segnala il  Casellario Centrale Infortuni, una banca dati pubblica,  nei campi agricoli si muore più del doppio che in autostrada. Infatti in 15 giorni l'Osservatorio  ASAPS ha registrato 29 infortuni che hanno causato 20 morti (17 fra i conducenti delle macchine agricole), nello stesso periodo sull'intera rete autostradale le vittime sono state otto. E nei primi quattro mesi del 2015 l'Osservatorio ha registrato 111 incidenti con trattori agricoli che hanno causato 46 vittime e 70 feriti.
E nel 2014, come indicato nel report dell'ASAPS, le vittime totali nei campi e sulle strade adiacenti per incidenti con trattori agricoli sono state 181 (+4,6%) e 257 i feriti (+4%) in 390 incidenti (+4,3%).
 
Questi dati evidenziano la necessità di tornare a parlare degli e di dare ulteriori informazioni su eventi, documenti e strategie di prevenzione e di tutela della sicurezza dei lavoratori. 

Ad esempio a Marsala il 5 e 6 giugno si è tenuto un evento - “ Enovitis - In campo” - che ha avuto anche l’obiettivo di mostrare direttamente agli operatori il corretto e sicuro funzionamento di macchine e attrezzature agricole fondamentali per il lavoro nei campi.
Una iniziativa che è nata nel solco dell’ Accordo Quadro firmato il 27 maggio 2013 tra Inail e Unacma (Unione Nazionale Commercianti Macchine Agricole), un'associazione che rappresenta a livello nazionale i commercianti e i riparatori di macchine agricole, per la silvicoltura, l'allevamento e per la manutenzione del verde.
 
Ricordiamo brevemente che l’ Accordo Quadro è finalizzato a unire le competenze di INAIL e UNACMA per:
- “sviluppare metodologie di analisi degli infortuni in agricoltura, al fine di individuarne le cause e le soluzioni in grado di incidere concretamente sui livelli di sicurezza nel settore dell'industria della meccanizzazione agricola;
- creare e sperimentare buone pratiche, sia di carattere tecnico e procedurale nell'utilizzo dei macchinari, sia di tipo gestionale con riferimento alle specificità dell'organizzazione del lavoro del settore, nonché di programmare eventuali piani formativi per gli operatori del settore e della filiera;
- sviluppare progetti volti a individuare soluzioni tecniche in grado di incidere concretamente sui livelli di sicurezza, nel rispetto dello stato dell'arte, nell’ambito dell'applicazione della legislazione vigente, da proporre nelle Sedi comunitarie ai fini delle opportune evoluzioni normative”.
 
E dunque, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, INAIL e UNACMA si impegnano a “mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze” per la realizzazione di iniziative progettuali e piani operativi.
 
Durante “ Enovitis - In campo” sono stati presentati anche alcuni corsi per la messa a norma delle macchine agricole e sono stati segnalati alcuni documenti, presenti in rete da qualche anno e realizzati con la finalità di migliorare i livelli di sicurezza nell’utilizzo delle attrezzature nel mondo agricolo.
 
Stiamo parlando in particolare del documento realizzato da un gruppo di lavoro istituto presso il Dipartimento Tecnologie di Sicurezza Inail/ex Ispesl e dal titolo: “ Adeguamento Macchine Agricole. Adeguamento delle Macchine Agricole desilatrici, miscelatrici e/o trinciatrici e distributrici di insilati ai requisiti di sicurezza relativo ai rischi individuali nella clausola di salvaguardia presentata dall’Italia nei confronti della norma EN 703:1995. Linee guida”; un documento discusso e approvato Conferenza Permanente Stato-Regioni nella seduta del 29 aprile 2010.
 
Malgrado siano state redatte ulteriori versioni della norma EN 703, il documento specifica dunque utili indicazioni sui requisiti di sicurezza e di verifica per l’adeguamento di macchine agricole desilatrici, miscelatrici e/o trinciatrici e distributrici di insilati relativamente già immesse sul mercato e dichiarate conformi alla EN 703:1995, ai fini del soddisfacimento delle carenze tecniche riscontrate dall’Italia e formalizzate dalla Commissione europea con la Decisione del 25 ottobre 2000 n. 2000/693/CE. Un documento che non è dunque da considerarsi esaustivo in relazione a tutti i rischi connessi all’utilizzazione di tali macchine.
 
In particolare i requisiti di sicurezza trattati nel documento si riferiscono a:
- “ visibilità dal posto di guida o di lavoro;
- dispositivo di carico;
- dispositivo di miscelazione;
- dispositivo di distribuzione”.
 
Ci soffermiamo, brevemente, sul quanto indicato riguardo alla visibilità.
 
Secondo il documento la visibilità è da considerarsi “adeguata quando l’operatore, dal suo posto di lavoro o di guida, può vedere l’area di lavoro degli utensili di taglio e di carico o della porta di carico per l’intera loro larghezza. Questa area di lavoro si estende dalla loro posizione più elevata fino ad altezza dal terreno inferiore o uguale a 1,5 m quando la macchina è nella sua posizione di carico e:
- per le macchine semoventi a 200 mm misurati dall’estremità degli utensili di taglio e di carico in direzione longitudinale;
- per le macchine trainate, semiportate e portate a 200 mm misurati dal bordo esterno della macchina in direzione longitudinale”.
Inoltre si indica che ai fini della verifica della rispondenza del requisito “deve essere considerato che l’altezza degli occhi dell’operatore si trova a 790 mm al di sopra del punto S del sedile con uno spostamento laterale degli occhi dell’operatore entro ± 300 mm dalla posizione mediana. Tale verifica deve essere effettuata con il sedile posto nelle normali condizioni di guida del trattore o della macchina semovente. La verifica deve essere effettuata con gli utensili di taglio e di carico in posizione sollevata. Quando non è raggiunta una visibilità diretta adeguata le macchine con utensili di taglio e di carico o con porta di carico devono essere munite di dispositivi quali specchi o telecamere a circuito chiuso che assicurino una visibilità indiretta”.
 
Concludiamo segnalando che il punto S del sedile “è individuato dalla intersezione di tre piani:
- piano orizzontale del sedile, tangente all’estremo superiore della seduta del sedile;
- piano verticale, longitudinale rispetto alla macchina e passante per la linea di mezzeria del sedile;
- piano verticale, trasversale rispetto alla macchina e tangente al punto più interno dello schienale del sedile”.
 
 
L’ indice del documento:
 
Presentazione
1. Scopo e campo di applicazione
2. Termini e definizioni
3. Requisiti di sicurezza e/o misure di protezione
3.1 Visibilità
3.1.1 Punto S del sedile
3.2 Dispositivo di carico
3.2.1 Comandi per gli utensili di taglio e di carico o della porta di carico
3.2.2 Protezione degli utensili di taglio e di carico quando non sono utilizzati
3.3 Dispositivo di miscelazione e/o di trinciatura
3.3.1 Protezione contro il contatto con parti in movimento
3.3.2 Controllo della miscelazione
3.4 Dispositivo di distribuzione
3.4.1 Nastro trasportatore
3.4.2 Coclea
3.4.3 Scarico libero
3.4.4 Turbine
3.5 Distanze di sicurezza
3.5.1 Accessibilità al di sopra di strutture di protezione
3.5.2 Accessibilità intorno a strutture di protezione
3.5.3 Accessibilità attraverso aperture
3.5.3.1 Aperture di forma regolare
3.5.3.2 Aperture di forma irregolare
3.5.4 Effetto delle strutture di protezione aggiuntive sulle distanze di sicurezza
Appendice I Esempi di macchine rientranti nel campo di applicazione
Appendice II Esempi di adeguamento
Allegato Decisione della Commissione Europea del 25 ottobre 2000
Normative di riferimento
 
 
 
 
 
 
RTM
 
 

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