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"Linee guida per attività in locali seminterrati e interrati"
fonte www.puntosicuro.it / Linee Guida
07/07/2015 - Riprendiamo il tema della deroga al divieto di utilizzo di locali
semisotterranei e sotterranei per qualsiasi attività lavorativa previsto dall’articolo
65 D.Lgs. 81/2008
con la pubblicazione delle indicazioni disponibili su alcuni siti di Aziende
Sanitarie Locali
Tratto da ASL Brescia:
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER USO DI INTERRATI/SEMINTERRATI
L’ASL rilascia l’autorizzazione
all’utilizzo lavorativo di locali sotterranei
o seminterrati previa istruttoria tecnica che valuta la singola situazione.
Allo stesso modo vengono rilasciate autorizzazioni in deroga all’altezza minima
dei locali di lavoro.
MODELLO DOMANDA per richiesta
Autorizzazione in deroga:
CRITERI DI DEROGA PER L’UTILIZZO
DI LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI DESTINATI ALLA PERMANENZA DI PERSONE PER ATTIVITA’
LAVORATIVA
L’articolo 65 comma 1 del D.Lgs 81/2008 vieta l’utilizzo,
per qualsiasi attività lavorativa, dei locali semisotterranei e sotterranei.
Tuttavia, l’articolo 65 comma 2 del D. Lgs 81/2008, quando
ricorrano particolari esigenze tecniche, prevede la deroga
DA PARTE DEL
DATORE DI LAVORO al divieto specificato al comma 1. IL DATORE DI LAVORO, in
tal caso, deve assicurare idonee condizioni di aerazione, illuminazione e
microclima.
L’articolo 65 comma 3 del D. Lgs 81/2008, stabilisce che l’
ORGANO
DI VIGILANZA può consentire l’uso per attività lavorativa dei locali
semisotterranei e sotterranei anche se non ricorrono particolari esigenze
tecniche. L’Organo di Vigilanza può consentire l’uso di questi locali se
le lavorazioni non danno luogo ad emissioni di agenti nocivi, se sono
rispettate le norme del D. Lgs 81/2008 e se sono assicurate le idonee
condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.
L’uso degli ambienti in possesso delle condizioni e dei
requisiti di seguito elencati è comunque subordinato all’ottenimento
dell’autorizzazione di cui allo stesso articolo, rilasciata dall’Organo di
Vigilanza che valuta, caso per caso, la sussistenza di dette condizioni e
requisiti.
Si riportano di seguito le condizioni e i requisiti
necessari per l’ammissione alla valutazione dell’istanza di deroga al disposto
normativo.
Ai fini della Deroga di cui all’art. 65 del D.Lgs 81/2008 si
applicano i) le definizioni del D.Lgs 81/2008, ii) del Regolamento Locale
d’Igiene Tipo della Regione Lombardia e iii) della normativa vigente in
materia prevenzione incendi.
Si definiscono i seguenti ambiti di organizzazione del
lavoro e i requisiti per la concessione della Deroga:
Attività lavorativa continuativa
:
Si definisce attività lavorativa continuativa quella che viene
svolta per più di un’ora continuativamente.
Attività senza permanenza di personale
:
Si definisce attività lavorativa senza permanenza di
personale quella che si svolge in maniera non continuativa nel locale di
lavoro.
Campo di applicazione
Tutte le destinazioni d'uso eccetto quelle
riguardanti le attività lavorative che comportano la presenza e diffusione di
inquinanti di natura chimica e fisica.
Livelli di prestazione
Per quanto riguarda i requisiti igienico sanitario dei
locali, dovranno essere rispettati gli standard previsti dal Regolamento Locale
d’Igiene Tipo e dalle disposizioni eventualmente impartite dal Servizio
d’Igiene Pubblica.
Per tutti i locali dovrà essere garantito il diritto alla
mobilità nei luoghi di lavoro alle persone con capacità motoria ridotta o
impedita, in forma permanente o temporanea.
Se la richiesta di Deroga concerne l’utilizzo per attività
lavorativa di locali interrati o seminterrati che sono complementari a locali
posti al piano terra, deve essere garantito il requisito di visitabilità dei
locali interrati o seminterrati e deve essere garantita l’accessibilità dei
locali al piano terra e superiore.
Se la richiesta di Deroga concerne l’utilizzo degli unici
locali dell’attività lavorativa posti al piano interrato
o seminterrato, deve essere garantito il requisito di accessibilità dei
locali interrati o seminterrati.
Per quanto riguarda i requisiti strutturali e organizzativi
relativi alla prevenzione degli incendi, dovranno essere rispettati requisiti
previsti dal DM 10/03/1998 "Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" .
Nel caso di luoghi di lavoro con lunghezza del percorso per
raggiungere un luogo sicuro superiore a 30,00 m, deve essere presente una
seconda uscita di sicurezza.
In caso di luoghi di lavoro a medio ed alto rischio
d’incendio i locali dovranno disporre almeno di un’uscita di sicurezza oltre a
quella di accesso, indipendentemente dal numero delle persone
presenti.
Vanno classificati come luoghi a rischio d’incendio medio e
alto quei locali ove le limitazioni motorie delle persone presenti rendono
difficoltosa l'evacuazione in caso d’incendio.
L’altezza minima interna utile, per ogni ambiente è fissata
in m. 3,00 (derogabile a discrezione dell’Organo di Vigilanza a m 2,70 per
locali interrati o seminterrati che sono complementari a locali posti al piano
terra e utilizzati da attività lavorative con basso inquinamento acustico).
Nel caso di soffitti ad altezza variabile, va considerata
come altezza minima interna utile l'”altezza media ponderata”, sottesa al
soffitto, di ogni determinato ambiente e non un altezza media generica,
riferita a due o più ambienti.
Nel caso di soffitti a volta l’altezza minima utile interna
si deve intendere quale media delle misurazioni effettuate in almeno tre
punti della volta stessa, con una altezza minima all'imposta di m. 1,80.
Tutti i locali dovranno essere dotati di superfici
finestrate apribili pari a 1/8 della superficie di calpestio, misurate al lordo
dei telai, con sistemi di apertura facilmente manovrabili dal basso.
Se le superfici finestrate sono aperture di bocche da lupo o
cavedio, la superficie finestrata non sarà conteggiata ne per il rapporto
illuminante ne per il rapporto aerante.
Tutti i locali, che non raggiungono il rapporto
d’illuminazione naturale di 1/8 della superficie di calpestio, dovranno essere
dotati d’idoneo impianto d’illuminazione artificiale avente le caratteristiche
fissate dal Regolamento Locale d’Igiene Tipo della Regione Lombardia, dalle
Norme Uni e dalle norme di buona tecnica.
Tutti i locali che non raggiungono il rapporto di aerazione
naturale di 1/8 della superficie di calpestio, dovranno essere dotati d’idoneo
impianto di ventilazione e condizionamento avente le caratteristiche fissate
dal Regolamento Locale d’Igiene Tipo della Regione Lombardia, dalle Norme Uni e
dalle norme di buona tecnica.
Alla domanda di Deroga saranno allegati gli estratti delle
planimetrie con specifico riferimento ai locali di interesse.
Per utilizzare i locali interrati o seminterrati dovrà
essere fatta, entro 24 mesi dall'inizio dell'attività, la valutazione dei
livelli di concentrazione di gas radon, ai sensi del D.Lgs. 241/2000. Si
consiglia, in ogni caso, di effettuare prima dell'utilizzo degli ambienti la
suddetta valutazione; infatti, in caso di presenza di gas radon oltre i livelli
prestabiliti, è possibile intervenire più facilmente con soluzioni tecniche,
edilizio-strutturali ed impiantistiche, sulle strutture che delimitano gli
ambienti, evitando quindi successivi interventi strutturali, anche importanti,
ad attività lavorativa ormai iniziata.
Tratto da ULSS 20 Verona
LINEE GUIDA PER ATTIVITÀ IN LOCALI SEMINTERRATI E INTERRATI
Il servizio S.I.S.P. (Servizio
Igiene Sanità Pubblica) dell’USLL 20 Verona indica le caratteristiche dei
locali interrati e seminterrati ai fini del rilascio del parere igienico
sanitario per lo svolgimento di attività lavorative:
Procedure interna
in uso riguardo le "attività ubicate ai piani seminterrati o
interrati"
Procedura interna al Dipartimento di Prevenzione ai fini del
rilascio del parere igienico sanitario ai sensi dell’art 20 DPR 380/01 e sue successive
modifiche ed integrazioni, in particolare il "Decreto Sviluppo"
- locali che possono essere asseverati dal progettista in quanto conformi a quanto previsto dalla Circolare 13/97 e/o specifiche norme di settore e sono “assimilabili a locali fuori terra”;
- locali che sono valutati solo dall’Ufficio Igiene Urbana e Ambientale;
- locali che necessitano della valutazione SPISAL con eventuale deroga formale ai sensi dell’art 65 dlgs 81/08 comma 3.
REQUISITI
DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Caratteristiche
dei locali valutati esclusivamente dal Servizio Igiene Urbana e Ambientale
- non vi siano postazioni fisse di lavoro da intendere con durata inferiore a quattro ore giornaliere;
- siano collegati funzionalmente al locale soprastante che deve essere adibito ad identica attività o simile;
- la superficie del vano interrato sia uguale o inferiore a quello sovrastante;
- l’altezza interna debba essere 3 metri derogabile fino a 2.70 in relazione all’attività esercitata o per interventi in centri storici o nuclei di antica origine;
- sia evidenziata l’assenza di fattori di insalubrità e umidità;
- siano garantite le condizioni minime di sicurezza (presenza di vie di fuga e uscite di sicurezza);
- sia presente un impianto di climatizzazione e ventilazione conforme alle norme uni 10339/1995 e 13779/2008;
- tutela del rischio radon con le indicazioni previste dalle norme vigenti D. Lgs. 241/2000 e D.G.R. Veneto n. 1172 del 18.04.2003
NB nel parere dovrà essere richiamato l’obbligo, prima
dell’inizio dell’attività, di chiedere deroga formale SPISAL ex.art. 65 D.lgs.
81/08, a meno che non vi siano particolari esigenza tecniche.
Caratteristiche
dei locali valutati dall'Ufficio Igiene Urbana e Ambientale e dal Servizio
Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPISAL)
- Postazioni fisse di lavoro intese maggiori di quattro ore giornaliere;
- In relazione alla particolarità dell’attività lavorativa e/o per attività a rischio per la salute dei lavoratori;
- In considerazione delle ampie dimensioni dei locali.
Ricordiamo che la commissione per gli interpelli si è espressa
recentemente sull’argomento:
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