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"Risposte a quesiti sulla formazione dei coordinatori"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
07/07/2015 -
Pubblichiamo alcuni quesiti suiCANTIERI – TITOLO IV,
elaborati dal gruppo di
lavoro info.sicuri e tratti dalla raccolta della Direzione Sanità, Prevenzione
Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte, aggiornata al
2014. Ricordiamo che Info.Sicuri è un servizio della Regione Piemonte
che si pone l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e
responsabilità (datori di lavoro, responsabili e addetti alla sicurezza,
dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti)
informazioni utili sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro.
CANTIERI – TITOLO IV :
FORMAZIONE COORDINATORI
Sono validi i
corsi di aggiornamento per CSP e CSE di cui al D.lgs. 81/08, Allegato XIV,
erogati in modalità FAD?
La questione della validità della FAD è controversa, si può
ritenere che quando il legislatore ha voluto prevedere questo tipo di modalità
formativa lo ha espressamente indicato. Ad esempio, per i corsi di
aggiornamento per RSPP, l’accordo 26/1/2006, punto 3, ha stabilito che gli
stessi possano essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza.
Per quanto attiene i corsi di aggiornamento per CSE e CSP, l’allegato XIV al
D.lgs. 81/08 invece non fornisce tale indicazione ma stabilisce che l’aggiornamento
può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni e seminari con
un numero massimo di 100 partecipanti. In definitiva, per i corsi di
aggiornamento per CSP e CSE il legislatore non ha indicato la modalità FAD.
Scrivo per chiedere
un chiarimento in merito al corso di aggiornamento per coordinatori della
sicurezza e alla validità dei corsi a distanza (FAD). Alcuni Ordini
professionali non garantiscono di riconoscere la validità dei corsi svolti con
questa modalità, sostenendo che questa fattispecie non è specificata
nell’allegato XIV del D.lgs. 81/08.
Diversamente da quanto avviene per gli aggiornamenti per
RSPP, datori di lavoro, lavoratori dove l’e-learning è esplicitamente previsto,
per l’ aggiornamento
dei coordinatori l’Allegato XIV non prevede tale modalità (si specifica
solo la partecipazione a convegni e seminari). Si ritiene, pertanto, che per
l’effettuazione degli aggiornamenti con tale modalità sia necessario un
provvedimento ad hoc come avvenuto per altre categorie con gli Accordi Stato
Regioni.
Vi chiedo un
chiarimento relativo ai corsi di aggiornamento di 40 ore per coordinatori della
sicurezza nei cantieri. Se l’attestato di aggiornamento effettuato risale al
2011, il quinquennio per il prossimo aggiornamento scade nel 2016 o in ogni
caso la data di riferimento è il 15 maggio 2013 e quindi la scadenza è il 2018?
Il primo quinquennio decorre dall’entrata in vigore del
decreto 81 per chi era già abilitato, mentre decorre dalla data di abilitazione
per quelli che hanno ottenuto tale abilitazione dopo l’entrata in vigore del
decreto (15 maggio 2008). Il quinquennio successivo al primo decorre dalla
scadenza del primo.
All’entrata in
vigore del D.lgs. 494/96 svolgevo da oltre 5 anni le funzioni necessarie per avere
i requisiti di CSE e CSP, al 15 maggio 2013 scadono i termini per
l’aggiornamento quinquennale; ho letto sul sito dell’Ordine Architetti di
Torino che fino al completamento delle 40 ore successivamente al 15 maggio sono
sospese le funzioni e vorrei sapere se è corretta questa indicazione.
Sicuramente dopo il 15/5/13, in assenza del prescritto
aggiornamento, il soggetto non può accettare incarichi di CSP/CSE e cessa dagli
incarichi in corso. In ordine al recupero di tali crediti la norma tace e vi
sono interpretazioni diverse da parte di ordini e collegi professionali.
Al momento si può solamente segnalare che, in riferimento
all’analogo obbligo di aggiornamento richiesto per il ruolo di ASPP/RSPP,
l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, Repertorio Atti n. 153/CSR del 25/7/2012 ha previsto che tali soggetti
possano recuperare l’operatività completando, sia pure in ritardo,
l’aggiornamento richiesto. Sebbene tale norma non sia direttamente applicabile
ai CSE/CSP, la stessa può fornire, per analogia, un quadro dell’orientamento
sin qui seguito (a tal proposito si veda l’ Interpello
del Ministero del Lavoro n. 17/2013).
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