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"Risposte a quesiti sulla formazione dei coordinatori"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

07/07/2015 -
Pubblichiamo alcuni quesiti suiCANTIERI – TITOLO IV,  elaborati dal gruppo di lavoro info.sicuri e tratti dalla raccolta della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte, aggiornata al 2014. Ricordiamo che  Info.Sicuri  è un servizio della Regione Piemonte che si pone l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità (datori di lavoro, responsabili e addetti alla sicurezza, dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti) informazioni utili sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

CANTIERI – TITOLO IV : FORMAZIONE COORDINATORI
 
Sono validi i corsi di aggiornamento per CSP e CSE di cui al D.lgs. 81/08, Allegato XIV, erogati in modalità FAD?
La questione della validità della FAD è controversa, si può ritenere che quando il legislatore ha voluto prevedere questo tipo di modalità formativa lo ha espressamente indicato. Ad esempio, per i corsi di aggiornamento per RSPP, l’accordo 26/1/2006, punto 3, ha stabilito che gli stessi possano essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza. Per quanto attiene i corsi di aggiornamento per CSE e CSP, l’allegato XIV al D.lgs. 81/08 invece non fornisce tale indicazione ma stabilisce che l’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni e seminari con un numero massimo di 100 partecipanti. In definitiva, per i corsi di aggiornamento per CSP e CSE il legislatore non ha indicato la modalità FAD.
 
Scrivo per chiedere un chiarimento in merito al corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza e alla validità dei corsi a distanza (FAD). Alcuni Ordini professionali non garantiscono di riconoscere la validità dei corsi svolti con questa modalità, sostenendo che questa fattispecie non è specificata nell’allegato XIV del D.lgs. 81/08.
Diversamente da quanto avviene per gli aggiornamenti per RSPP, datori di lavoro, lavoratori dove l’e-learning è esplicitamente previsto, per l’ aggiornamento dei coordinatori l’Allegato XIV non prevede tale modalità (si specifica solo la partecipazione a convegni e seminari). Si ritiene, pertanto, che per l’effettuazione degli aggiornamenti con tale modalità sia necessario un provvedimento ad hoc come avvenuto per altre categorie con gli Accordi Stato Regioni.
 
Vi chiedo un chiarimento relativo ai corsi di aggiornamento di 40 ore per coordinatori della sicurezza nei cantieri. Se l’attestato di aggiornamento effettuato risale al 2011, il quinquennio per il prossimo aggiornamento scade nel 2016 o in ogni caso la data di riferimento è il 15 maggio 2013 e quindi la scadenza è il 2018?
Il primo quinquennio decorre dall’entrata in vigore del decreto 81 per chi era già abilitato, mentre decorre dalla data di abilitazione per quelli che hanno ottenuto tale abilitazione dopo l’entrata in vigore del decreto (15 maggio 2008). Il quinquennio successivo al primo decorre dalla scadenza del primo.
 
All’entrata in vigore del D.lgs. 494/96 svolgevo da oltre 5 anni le funzioni necessarie per avere i requisiti di CSE e CSP, al 15 maggio 2013 scadono i termini per l’aggiornamento quinquennale; ho letto sul sito dell’Ordine Architetti di Torino che fino al completamento delle 40 ore successivamente al 15 maggio sono sospese le funzioni e vorrei sapere se è corretta questa indicazione.
Sicuramente dopo il 15/5/13, in assenza del prescritto aggiornamento, il soggetto non può accettare incarichi di CSP/CSE e cessa dagli incarichi in corso. In ordine al recupero di tali crediti la norma tace e vi sono interpretazioni diverse da parte di ordini e collegi professionali.
Al momento si può solamente segnalare che, in riferimento all’analogo obbligo di aggiornamento richiesto per il ruolo di ASPP/RSPP, l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Repertorio Atti n. 153/CSR del 25/7/2012 ha previsto che tali soggetti possano recuperare l’operatività completando, sia pure in ritardo, l’aggiornamento richiesto. Sebbene tale norma non sia direttamente applicabile ai CSE/CSP, la stessa può fornire, per analogia, un quadro dell’orientamento sin qui seguito (a tal proposito si veda l’ Interpello del Ministero del Lavoro n. 17/2013).
 
 
 
 
 

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