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"Decreto 231: è sufficiente la presenza di un modello organizzativo?"
fonte www.puntosicuro.it / Qualità ISO
08/07/2015 - Più volte il nostro giornale ha affrontato il rapporto tra il D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 231/2001 in relazione alla
responsabilità amministrativa delle aziende e
ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o
gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche.
Meno spesso abbiamo invece sottolineato quanto questi temi si ripercuotano sulle
attività di indagine svolte
quotidianamente dagli operatori PSAL delle ASL, per eventi
infortunistici e per malattie professionali, specialmente laddove viene
richiesto di verificare se esistano delle responsabilità a carico delle
aziende in base al D.Lgs. 231/2001.
Per parlare di responsabilità amministrativa con riferimento non
solo alle caratteristiche dei modelli di organizzazione e gestione (MOG)
ma anche a situazioni di verifica della loro efficacia, possiamo
presentare gli atti di una serie di incontri formativi (4 e 11 giugno
2015) organizzati dall’ Azienda Sanitaria Locale di Milano con il titolo “
Sistemi
di gestione della sicurezza e articolo 30 D.Lgs. 81/08. Modelli di
organizzazione e di gestione aziendale e applicazione del D.Lgs. 231 del
2001”.
Nell’intervento “
Esperienza concreta di applicazione del
D.Lgs 231 e individuazione dei soggetti responsabili”, a cura del Dr.
Maurizio Ghezzi e del Dr. Andrea Matteo Basso, si ricorda innanzitutto che, con
riferimento all’Art. 30 del D. Lgs. 81/2008, un modello di
organizzazione e gestione “consente di avere efficacia esimente dalla
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società … purché
adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per
l’adempimento di tutti gli
obblighi giuridici
relativi a:
1) il rispetto degli standard
tecnicostrutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
2) le attività di valutazione dei
rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti;
3) le attività di natura
organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti,
riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei RLS;
4) le attività di sorveglianza
sanitaria, informazione e formazione dei lavoratori;
5) le attività di vigilanza con
riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in
sicurezza;
6) l’acquisizione di
documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
7) periodiche verifiche
dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate”.
Il documento agli atti, che vi
invitiamo a leggere integralmente, riporta poi vari altri requisiti e ricorda alcuni “punti di vista” e
“difficoltà” di vari ruoli relativi alla gestione del MOG o alla verifica della
sua efficace attuazione: consulente SGSSL, membro dell’Organismo di Vigilanza
(OdV), consulente tecnico d’ufficio (CTU).
Veniamo brevemente ad un “
case
study” relativo ad una realtà produttiva “in cui si sono verificati 2
infortuni che hanno determinato gravi lesioni (amputazione di più dita della
mano) in due diversi lavoratori, operanti nel medesimo reparto, a distanza di
meno di 2 mesi l’uno dall’altro”.
In questo caso ci sono i
potenziali elementi esimenti: “presenza
di un MOG ex D. Lgs. 231/01 (costituito da codice etico, protocolli/procedure,
sistema sanzionatorio); realtà strutturata; presenza di un Organismo
di Vigilanza; previsione di procedere a certificare il SGSSL implementato
in conformità alla norma BS OHSAS 18001:07”.
Ma non sempre i “potenziali
elementi esimenti” sono sufficienti per evitare la responsabilità
amministrativa...
Nelle indagini a seguito degli
infortuni
il PM chiede al CTU di
valutare se:
- “il MOG adottato è idoneo a
prevenire i reati verificatisi;
- il MOG è efficacemente attuato
anche in relazione ai poteri di disposizione, controllo e spesa desumibili
dall'art. 30 del D. Lgs. 81/08 e dei requisiti richiesti da quest'ultima norma
in relazione alla registrazione, le verifiche, l'articolazione di funzioni,
idoneo sistema di controllo e quant'altro espressamente richiamato dalle
disposizioni indicate;
- la presenza di
interesse/risparmio di spesa”.
Il relatore descrive nel
dettaglio l’
approccio operativo del
CTU, gli
elementi ricercati e quelli
trovati in questo specifico caso ( codice etico,
alcune procedure, OdV, sistema sanzionatorio, ...).
Tuttavia nella
valutazione di diverse procedure si
rileva in un caso “una incompleta attività di informazione e formazione del
personale relativamente alle procedure relative alla gestione delle specifiche
linee di produzione, peraltro risultate incomplete nei loro contenuti, in
relazione alle evidenze emerse con gli infortuni”. In un altro caso si rileva “un’incompleta
attività di analisi delle cause (richiamo al lavoratore e non intervento sulla
causa radice nel primo evento) o peggio un’autodenuncia…(a protezioni
installate, dopo il secondo evento, considerazioni sull’ostacolo alla
produzione). In entrambi i casi, analisi eseguita violando le tempistiche
imposte dalla procedura”.
Insomma vi sono “
insufficienti evidenze dell’avvenuta
adozione ed efficace attuazione di un piano di formazione dei lavoratori in
grado di rendere edotti i lavoratori sui rischi residui presenti e sui
contenuti delle correlate specifiche procedure aziendali” e si ricorda,
come indicato nell’articolo 30 del TU, che il MOG per avere efficacia esimente
deve, ad esempio, “assicurare un idoneo sistema aziendale per adempiere agli
obblighi giuridici di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure
di prevenzione e protezione conseguenti”.
L’esempio poi riporta alcune
violazioni normative in relazione alla
conformità delle macchine.
Invitando alla lettura completa
degli atti, ne riportiamo alcuni stralci : “ciascuna calandra, sulla quale
hanno avuto luogo gli infortuni, fa parte di una linea di produzione
(‘raffreddatore’), costituita da calandra, raffreddatore mobile a nastro e
frantumatore rotante…” e la dichiarazione di conformità di uno dei
raffreddatori, “riporta esplicitamente la dicitura che ‘
la macchina non può essere messa in funzione prima che la macchina in
cui deve essere incorporata o con cui deve essere assemblata sarà stata
dichiarata conforme con la Direttiva Macchine’. Inoltre… la Ditta
costruttrice scrive che la ‘linea di raffreddamento’ viene fornita cieca, per quanto
concerne ‘
la feritoia necessaria per
consentire l’alimentazione del prodotto e l’alloggiamento della testata
dell’estrusore’, lasciando di fatto all’utilizzatore l’onere e la
responsabilità di realizzare l’ ‘insieme’ costituito da estrusore e
‘raffreddatore’ con la conseguente necessità di garantire le misure di natura
antinfortunistica”. E le feritoie di accesso ai rulli delle calandre “sono
state dotate in maniera definitiva delle necessarie e identiche protezioni solo
a seguito di entrambi gli eventi infortunosi e del ricevimento delle
prescrizioni ASL”.
Si ha quindi:
- “violazione normative di legge;
- MOG privo di procedure in grado
di fornire adeguati criteri operativi per assicurare le necessarie certificazioni
di legge e la garanzia dei requisiti di sicurezza di impianti ed attrezzature,
prima del loro inserimento nei reparti e relativa messa in funzione (pertanto
idonee a prevenire i reati)”;
- “inadeguata valutazione e
gestione dei rischi a seguito della messa in esercizio delle linee di
produzione (senza protezioni)”.
Dopo aver riportato informazioni
su quanto rilevato in relazione all’adeguatezza dei controlli (operatori,
Direzione, OdV, ...) e alle deleghe con autonomia di spesa per il Responsabile HSE,
si riporta il
parere del CTU.
Riguardo all’
idoneità del modello organizzativo il parere segnala:
- “MOG delineato ma non idoneo,
al momento del manifestarsi degli eventi infortunosi, a prevenire la
commissione dei reati ascritti. Principali carenze riconducibili alla mancata
adozione di idonee procedure atte a regolare in modo efficace le attività di
acquisto dei macchinari di produzione (…), nonché di valutazione dei rischi
residui (…) prima della loro effettiva messa in funzione;
- complesso delle procedure
presenti, prescindendo dal giudizio relativo alla loro completezza ed
efficacia, di fatto non esplicitamente ricompreso in modo organico nell’insieme
degli elementi costitutivi del MOG, rendendolo di fatto incompleto”.
E per quanto concerne l’assetto
procedurale prevale dunque la “
mancata/inadeguata
adozione” rispetto alla non efficace attuazione. E in merito alle deleghe
ed al potere di spesa
“si rileva che pur in presenza di una specifica delega con autonomia di spesa,
al momento del primo infortunio non è stata attuata nessuna azione di
segregazione delle parti pericolose”.
Per finire, in risposta ai
quesiti posti dal PM, il CTU riporta anche indicazioni relative alla
presenza di interesse/risparmio:
- “risparmio di spesa scaturente
dal mancato adeguamento dei macchinari considerabile di modesta, se non
trascurabile entità (< 1.000,00 euro), di fatto non in grado ragionevolmente
di costituire un vantaggio per l’Ente”;
- “diversamente si può intendere
e quantificare l’interesse per l’Ente, laddove si consideri che la mancata
installazione o, peggio, la rimozione delle protezioni sia stata realizzata al
fine di ovviare a inconvenienti di funzionamento dei macchinari e quindi allo
scopo di migliorare l’efficienza produttiva. Si ritiene pertanto realistico
ipotizzare, con un giudizio ex ante, una scelta imprenditoriale (quella di non
installare o peggio rimuovere le protezioni delle parti pericolose delle linee
di produzione) connessa a miglioramenti produttivi. È quindi verosimile che
l'interesse dell'Ente si configuri in una valutazione ex ante di maggiore
efficienza produttiva del reparto, ricollegabile alla rimozione delle barriere
protettive delle macchine da cui sono derivati gli infortuni”.
E riguardo, infine, alla
connotazione oggettiva del vantaggio,
si “ritiene che anche se di difficile quantificazione, questo sia comunque
rilevabile ex post nella riduzione dei tempi di lavorazione associati alla
riduzione/eliminazione degli interventi di rimozione del materiale estruso
bloccato dalle protezioni, e quindi nella maggiore produttività delle linee di
produzione, a cui è ragionevole attribuire una consistenza di natura economica”.
“ Esperienza concreta di applicazione del D.Lgs 231 e
individuazione dei soggetti responsabili”, a cura del Dr. Maurizio Ghezzi e
del Dr. Andrea Matteo Basso, intervento all’evento formativo “Sistemi di
gestione della sicurezza e articolo 30 D.Lgs. 81/08. Modelli di organizzazione
e di gestione aziendale e applicazione del D.Lgs. 231 del 2001” organizzato
dall’Azienda Sanitaria Locale di Milano (formato PDF, 1.70 MB).
Tiziano Menduto
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