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"Alberghi: le nuove disposizioni di prevenzione incendi"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
29/07/2015 - Come sempre in ritardo rispetto ai tempi preventivati e dopo le proroghe di questi ultimi anni, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
Decreto del Ministero dell'interno del 14 luglio 2015 concernente le “
Disposizioni
di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico -
alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50”.
Il decreto era stato già preannunciato dal comma 2 dell’articolo 11 del Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 come
modificato dalla Legge 27 febbraio 2014, n. 15, relativa alla
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative”.
Questo il secondo comma dell’
articolo 11 (Proroga di termini in
materia di turismo):
(...)
2. Con decreto del Ministro
dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad
aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministro dell'interno 9
aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le
strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto. (...) |
Dunque ampiamente in ritardo
rispetto alle previsioni, il decreto del 14 luglio approva una nuova
regola tecnica di prevenzione incendi aggiornando
le disposizioni del Decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e semplificando
i requisiti
antincendio per le strutture che hanno un numero di posti letto superiore a
25 e fino a 50.
Entriamo nel dettaglio del
decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale dando informazioni sul campo di
applicazione (art.1).
Le disposizioni del nuovo decreto
si applicano per la
progettazione, la
realizzazione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere,
così come definite dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e
successive modificazioni, con
numero di
posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
L’articolo 2 riporta poi gli
obiettivi.
Secondo il decreto, ai fini della
prevenzione incendi, “allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di
sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni
contro i rischi di incendio, le strutture
turistico-ricettive di cui all'art. 1, sono realizzate e gestite in modo
da:
a) minimizzare le cause di
incendio;
b) garantire la stabilità delle
strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la
propagazione di un incendio all'interno della struttura ricettiva;
d) limitare la propagazione di un
incendio ad edifici od aree limitrofe;
e) assicurare la possibilità che
gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano
soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per
le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza”.
E per raggiungere tali obiettivi è
approvata (Art. 3) la
regola tecnica di prevenzione
incendi di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto.
Senza dimenticare che (Art. 4) le
disposizioni tecniche di cui all'art. 3 (la regola tecnica) si applicano alle
attività ricettive turistico-alberghiere indicate dal decreto “anche nel caso
di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti
interessate dall'intervento e comportanti l'eventuale rifacimento dei solai in
misura non superiore al 50%”.
È fatta salva tuttavia la
facoltà, per il responsabile delle attività “di optare per l'applicazione delle
pertinenti disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile
1994 e successive modificazioni”.
Ci soffermiamo sulla “
Regola tecnica di prevenzione incendi per
le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto
superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto” (Allegato 1) che contiene molte indicazioni: dalle
caratteristiche costruttive alle misure per l’evacuazione, dai mezzi di estinzione
degli incendi alla gestione della sicurezza.
Riguardo alla
gestione della sicurezza la regola
tecnica indica che il responsabile dell'attività ricettiva deve rispettare gli
obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa
vigente in materia e in edifici a destinazione mista dovrà essere assicurato il
coordinamento della gestione della sicurezza e delle operazioni di emergenza
tra le attività presenti nell'edificio.
Tra le
misure finalizzate al coordinamento della gestione dell'emergenza,
si dovrà prevedere:
- l'installazione di almeno un
pulsante manuale di allarme, posizionato nelle parti comuni dell'edificio
misto, con cui si attivi una segnalazione d'allarme all'interno dell'attività
alberghiera;
- la possibilità di estendere la
segnalazione di allarme agli spazi dell'edificio non destinati ad attività
alberghiera.
Inoltre il responsabile
dell'attività ricettiva è tenuto a predisporre un
piano di emergenza contenente le necessarie misure organizzative e
gestionali da attuare in caso incendio. Tale piano di emergenza deve essere
mantenuto costantemente aggiornato.
Devono poi essere pianificate -
ed indicate nel piano di emergenza - le procedure per l'assistenza a persone
con limitate capacità sensoriali e/o motorie, che possono incontrare difficoltà
specifiche nelle varie fasi dell'emergenza. E a ciascun piano, lungo le vie di
esodo, devono essere esposte planimetrie d'orientamento. In tali planimetrie
deve essere adeguatamente segnalata, tra l'altro, la posizione e la funzione di
eventuali spazi calmi o di spazi compartimentati, destinati alla sosta in
emergenza di eventuali persone con impedite o ridotte capacità sensoriali e/o
motorie. Anche in ciascuna camera, con apposita cartellonistica esposta bene in
vista, devono essere fornite precise istruzioni sul comportamento da tenere in
caso di incendio. Oltre che in italiano, il testo deve essere redatto in lingue
diverse, di maggiore diffusione tra la clientela della struttura ricettiva. Le
istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria, che indichi
schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione,
alle scale ed alle uscite.
Concludiamo la presentazione del
decreto con le “
disposizioni finali”
del decreto (Art. 6).
Disposizioni finali che
sottolineano come il decreto
entri in
vigore il trentesimo giorno successivo
alla
data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (avvenuta il 24 luglio
2015).
E indicano che con riferimento all'attuazione
del
piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di
prevenzione incendi - previsto dal decreto
del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni - “alle
attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a
25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro 9 aprile 1994, si applicano le corrispondenti prescrizioni della
regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del presente decreto,
con le modalità e i tempi fissati dal citato decreto del Ministro dell'interno
16 marzo 2012 e successive modificazioni”.
I contenuti della
Regola tecnica:
0. Termini, definizioni e
tolleranze dimensionali
1. Ubicazione
2. Separazioni – Comunicazioni
3. Caratteristiche costruttive
3.1. Resistenza al fuoco
3.2. Reazione al fuoco
3.3 Compartimentazione
3.4 Piani interrati
3.5 Corridoi
3.6 Scale
4. Misure per l'evacuazione in
caso d'incendio
4.1 Affollamento - Capacità di
deflusso
4.2 Sistema di vie di uscita
4.3 Larghezza delle vie di uscita
4.4 Larghezza totale delle uscite
4.5 Vie di uscita ad uso
esclusivo
4.6 Vie di uscita ad uso
promiscuo
5. Altre disposizioni
5.1 Aree ed impianti a rischio
specifico
5.2 Depositi di liquidi
infiammabili
5.3 Servizi tecnologici
6. Mezzi ed impianti di
estinzione degli incendi
6.1 Estintori d'incendio
6.2 Impianti idrici antincendio
7. Segnaletica di sicurezza
8. Gestione della sicurezza
Tiziano Menduto
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