News
"Domande e risposte: noleggio e comodato d’uso delle attrezzature"
fonte www.puntosicuro.it / QUESITI
30/07/2015 - Pubblichiamo la risposta ad
alcuni quesiti emersi in occasione del convegno sulle indicazioni interpretative
sulla disciplina delle verifiche delle attrezzature di lavoro, organizzato dal Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Padova a
luglio 2014.
NOLEGGIO
E COMODATO D’USO
10. In caso di noleggio o di concessione in
comodato d’uso di attrezzature di lavoro ricadenti nell’allegato VII del D.Lgs.
n.81/2008, chi deve richiedere la verifica?
Per le
attrezzature cedute a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la
richiesta di verifica
periodica può essere inoltrata anche dal noleggiatore o dal concedente in
uso (C.M. Lavoro e P.S. n.23/2012).
11. In caso di noleggio qualora nel contratto
le parti prevedano che la verifica è a carico del noleggiatore che, tuttavia, è
poi inadempiente quali sono le responsabilità del datore di lavoro?
L’art.
71, c.11, del D.Lgs. n.81/2008, pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di
sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche
periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza
ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato;
pertanto, qualora il noleggiatore non provveda a far eseguire le verifiche si
ritiene che il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di
garanzia primaria, sia passibile della sanzione amministrativa pecuniaria da
548,00 a 1.972,80 euro (Art. 87, c. 4, lett. b, D.Lgs. n.81/2008), oltre che,
in caso d’infortunio, di quelle penali (art. 589, 590 c.p.).
In sede
civile potrà, poi, agire nei confronti del noleggiatore per il risarcimento dei
danni subiti.
12. Quali responsabilità ha il noleggiatore?
Secondo
la Cassazione in caso di noleggio di
attrezzature di lavoro – la vicenda affrontata riguardava un apparecchio di
sollevamento – trovano applicazione gli artt. 23 e 57 del D.Lgs. n.81/2001, e
il fornitore è responsabile dell’omologazione e della verifica periodica; tale
principio trova applicazione anche nelle altre fattispecie di concessione in
uso e l'art. 57 sanziona, con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda,
i fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 del
medesimo decreto, il quale, individuando gli obblighi dei fabbricanti e dei
fornitori, stabilisce, che sono vietati la fabbricazione, la vendita, il
noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di
protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, precisando, al secondo comma, che in caso di locazione finanziaria di
beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi
debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa
documentazione (Cass. pen. 15 marzo 2013, n. 12293).
Quindi,
chi concede in uso attrezzature a noleggio deve fornire la documentazione
completa e aggiornata; una volta stipulato il contratto di noleggio e
consegnata la macchina, l’utilizzatore diviene responsabile dell’utilizzo e delle verifiche
periodiche.
Fonte: CPT Padova
- Indicazioni interpretative sulla disciplina delle verifiche obbligatorie
delle attrezzature di lavoro - Documento n. 2 dell’11 marzo 2015.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1017 volte.
Pubblicità