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"Ministero del lavoro: una circolare per l’idoneità dei verificatori"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
31/07/2015 - Pubblicata la nuova
Circolare n. 22 del 29 luglio 2015,
della ‘Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e
delle relazioni industriali’ del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, si aggiunge alle molte circolari che in questi anni hanno
tentato di offrire “definitivi” chiarimenti sulla
disciplina delle verifiche periodiche per la sicurezza delle attrezzature di lavoro e l’applicazione del correlato Decreto ministeriale dell’11 aprile 2011 “
Disciplina
delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui
all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i
criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma
13, del medesimo decreto legislativo”.
Partendo, ad esempio, dalla Circolare Ministeriale del 25 maggio 2012, attraverso la Circolare n. 23/2012, n. 9/2013, n. 18/2013 e fino alla più recente Circolare n. 5 del 3 marzo 2015, si è cercato di rispondere in questi anni ai dubbi e alle numerose richieste di chiarimenti pervenute al Ministero.
E anche la nuova circolare è stata elaborata in conseguenza delle
“numerose richieste di chiarimenti concernenti l'applicazione del D.I.
11 aprile 2011” e con “conforme parere della Commissione di cui
all'Allegato III dello stesso decreto”, ma in questo caso la circolare
si sofferma su un punto delicato e specifico della normativa che
riguarda i
criteri per l’idoneità dei verificatori dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Prima di approfondire il
contenuto della circolare, cerchiamo di ricordare il ruolo di tali “
soggetti pubblici e privati” abilitati come
riportati nei comma 11, 12 e 13 dell’
articolo
71 del Testo
Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:
(...)
11. Oltre a quanto previsto dal
comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’ALLEGATO
VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di
conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata
nel medesimo ALLEGATO. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL,
che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una
volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato,
il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri
soggetti pubblici o privati abilitati
secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono
effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia
previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da
soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo
le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può
avvalersi del supporto di
soggetti
pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche
di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione
dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono
effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a
carico del datore di lavoro.
12. Per l’effettuazione delle
verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del
supporto di
soggetti pubblici o
privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica
di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura
pubblica titolare della funzione.
13. Le modalità di
effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ALLEGATO VII, nonché i
criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma
precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali56, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(...) |
Veniamo ora in specifico alla
Circolare n. 22 del 29 luglio 2015 che si
sofferma sui titoli di studio e sulle esperienze professionali che deve
possedere il
personale incaricato di
eseguire l'attività tecnica di verifica.
Si ricorda che tale personale, “secondo
quanto previsto al punto 1, lettera d), dell'Allegato I del D.I. 11
aprile 2011, deve dimostrare di avere
esperienza temporale acquisita nelle attività tecnico-professionali
per eseguire le verifiche dell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 ed
essere in possesso dei relativi titoli di studio”.
Anche in questo caso per
focalizzare il ruolo dei “verificatori” dei soggetti
abilitati ricordiamo che il punto d) richiede che il
soggetto abilitato disponga
di
un organigramma generale che evidenzi, in maniera dettagliata, la struttura
operativa per ogni Regione in cui si intende svolgere l'attività delle
verifiche oggetto del presente decreto e che indichi il nominativo del
responsabile tecnico, in possesso di titolo di studio di cui al successivo
punto. Il responsabile tecnico deve essere un dipendente del soggetto abilitato
ed avere una comprovata esperienza professionale superiore ai 10 anni nel campo
della progettazione o controllo di prodotti, impianti e costruzioni. Nel
punto d) sono poi riportati i vari titoli di studio e le esperienze professionali
necessarie.
La nuova circolare indica in
conclusione che questa esperienza temporale “può essere acquisita per ogni
specifico gruppo di attrezzature (SP, SC e GVR), seguendo un’
attività di addestramento come verificatore
- adeguatamente riportata nel proprio
curriculum
– che si articola nel modo seguente:
a)
affiancamento con verificatori abilitati all'effettuazione delle verifiche
periodiche di un ‘soggetto abilitato’, che assumono la funzione di
tutor, nel rapporto massimo di 1 a 2. Ai
fini dell'evidenza di tale affiancamento, alla firma del ‘
Verificatore’ sul verbale di verifica di cui all'Allegato IV del
D.I. 11 aprile 2011, deve essere apposta la seguente dicitura: ‘
Alla verifica ha assistito in affiancamento
esclusivamente alfine didattico il sig. (indicare il titolo professionale
posseduto)...’;
b)
effettuazione di attività di verifica di almeno due attrezzature al
mese, di diversa tipologia, nell'ambito dello stesso gruppo che può
svolgersi anche in un solo accesso presso il luogo in cui esse sono presenti;
c)
copia dei verbali di verifica deve essere consegnata al tecnico in affiancamento.
Tiziano Menduto
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