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"Strutture temporanee all’aperto, quando serve il permesso di costruire?"
fonte www.edilportale.com / Normativa
31/07/2015 - Manufatti leggeri, camper e roulotte usati come abitazioni non avranno bisogno del permesso di costruire. La
Corte Costituzionale con la
sentenza 189/2015 ha dichiarato illegittimo l’articolo 41, comma 4, del decreto del Fare (
DL 69/2013).
La norma, impugnata dalla Regione Veneto, ricomprende tra gli interventi di nuova costruzione, soggetti al permesso di costruire, l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, anche se installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto.
Secondo la Corte Costituzionale, la disposizione invade la competenza legislativa delle Regioni in materia di governo del territorio.
Ma non solo, perché a detta dei giudici contrasta con i principi di governo del territorio sanciti dall’articolo 117 della Costituzione, in base al quale ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo anche se si tratta di strutture mobili senza carattere precario.
I giudici hanno spiegato che per evitare il permesso di costruire sono necessari due requisiti: precarietà dell’intervento, in base alle tipologie dei materiali utilizzati, e precarietà funzionale, caratterizzata dalla temporaneità del manufatto da realizzare o installare.
La Corte ha poi sottolineato che la norma del Decreto del Fare è stata superata dal Piano Casa Renzi ( DL 47/2014) in base al quale questi interventi non devono essere considerati nuove costruzioni, soggette al permesso di costruire, se installate in strutture ricettive all’aperto con un ancoraggio temporaneo.
Nel dare ragione alla Regione Veneto, i giudici hanno infine rilevato un’invasione della competenza legislativa delle Regioni in materia di governo del territorio.
La norma, impugnata dalla Regione Veneto, ricomprende tra gli interventi di nuova costruzione, soggetti al permesso di costruire, l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, anche se installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto.
Secondo la Corte Costituzionale, la disposizione invade la competenza legislativa delle Regioni in materia di governo del territorio.
Ma non solo, perché a detta dei giudici contrasta con i principi di governo del territorio sanciti dall’articolo 117 della Costituzione, in base al quale ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo anche se si tratta di strutture mobili senza carattere precario.
I giudici hanno spiegato che per evitare il permesso di costruire sono necessari due requisiti: precarietà dell’intervento, in base alle tipologie dei materiali utilizzati, e precarietà funzionale, caratterizzata dalla temporaneità del manufatto da realizzare o installare.
La Corte ha poi sottolineato che la norma del Decreto del Fare è stata superata dal Piano Casa Renzi ( DL 47/2014) in base al quale questi interventi non devono essere considerati nuove costruzioni, soggette al permesso di costruire, se installate in strutture ricettive all’aperto con un ancoraggio temporaneo.
Nel dare ragione alla Regione Veneto, i giudici hanno infine rilevato un’invasione della competenza legislativa delle Regioni in materia di governo del territorio.
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