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"La responsabilità del lavoratore per infortunio ad un altro lavoratore"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
03/08/2015 -
Gerardo Porreca
E’ uno di quei casi quello preso in esame
dalla Corte di Cassazione in questa sentenza in cui determinante è stato
considerato il comportamento di un operatore di una macchina che, a seguito di
un errore dallo stesso commesso e del mancato rispetto delle procedure e delle
istruzioni previste per la sua utilizzazione, ha provocato l’infortunio di un
lavoratore. Nel caso particolare la macchina era una betonpompa
e l’errore dell’operatore era consistito nell’abbassare il braccio
dell’attrezzatura che ha colpito l’infortunato venuto a trovarsi nel raggio di
azione del braccio medesimo difformemente da quanto specificatamente previsto
nel libretto di istruzione della macchina.
L’evento
infortunistico, l’iter giudiziario e il ricorso in Cassazione
La Corte di Appello ha confermata la sentenza
con la quale il Tribunale aveva condannato un lavoratore alla pena di nove mesi
di reclusione in relazione al reato di omicidio colposo commesso ai danni di un
altro lavoratore in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro. All'imputato era stata originariamente contestata la violazione dei
tradizionali parametri della colpa generica e delle norme di colpa specifica
espressamente richiamate nel capo d'imputazione, per effetto della quale,
nell'esercizio della propria attività di autista della betonpompa, mentre era
intento a una gettata di calcestruzzo,
aveva comandato l'abbassamento del braccio dell’attrezzatura in presenza di
persone nel raggio di azione di questo, in difformità da quanto previsto dal
libretto di istruzioni del mezzo, venendo così a colpire violentemente alla
testa il lavoratore infortunato cagionandone il decesso.
Avverso la sentenza della Corte di Appello
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso alla Corte di
Cassazione sulla base di diverse motivazioni di impugnazione. Con un primo
motivo, il ricorrente ha censurata la sentenza impugnata, avendo la corte
territoriale ritenuto inattendibili le dichiarazioni a discarico di un
testimone oculare, di cui era stata richiesta la tardiva escussione in appello,
sulla base di una motivazione illogica e contraddittoria, con particolare
riguardo alla circostanza relativa all'effettiva presenza del testimone stesso
sul luogo dei fatti al momento del sinistro. Come atro motivo fondamentale il
ricorrente ha censurata la sentenza impugnata per vizio di motivazione e
violazione di legge, con particolare riguardo alla ricostruzione dello
svolgimento dei fatti e del dinamismo causale che ebbe a condurre al decesso
del lavoratore, con particolare riguardo alla valutazione della condotta della
vittima, nella specie idonea a costituire di per sé sola una condizione
sufficiente alla determinazione dell'evento lesivo oggetto della causa.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di
Cassazione che lo ha pertanto rigettato. Per quanto riguarda la lamentela
avanzata dal ricorrente con riguardo
alla valutazione operata dalla corte territoriale circa l'inattendibilità del
testimone, la suprema Corte ha considerata legittima la decisione assunta dai
giudici d'appello avendo gli stessi spiegato in modo coerente e logicamente
argomentato le ragioni per le quali fosse del tutto non credibile la
circostanza della presenza dello stesso sul luogo del sinistro e quindi
irrilevante la sua testimonianza. Al riguardo, la corte territoriale ha
evidenziato come ben tre ufficiali di polizia giudiziaria intervenuti presso il
cantiere subito dopo l'infortunio (sottoscrittori della comunicazione della notizia
di reato) avessero dato atto che nessuno dei soggetti presenti sul luogo al
momento dell'infortunio avesse confermato la contestuale presenza del teste,
presenza del cui riscontro nessun accenno era emerso nel corso
dell'interrogatorio reso dallo stesso imputato dopo l'avviso di conclusione
delle indagini. Ciò posto, secondo la suprema Corte, nessuna violazione del
principio che impone al giudice l'ammissione di prove decisive richieste dalle
parti (ai sensi dell'art. 606, lett. d), c.p.p.) può essere ascritta alla
scelte della corte territoriale, avendo quest'ultima analiticamente spiegato,
in forza delle richiamate motivazioni, le ragioni della ritenuta radicale
inattendibilità delle dichiarazioni del preteso testimone addotto dalla difesa.
Quanto alla ricostruzione del dinamismo
causale che aveva condotto al decesso del lavoratore la Sez. IV ha rimarcato
come la corte territoriale (sulla scia delle linee argomentative fatte proprie
dal giudice di primo grado) “
avesse del
tutto correttamente escluso il rilievo causale del comportamento del lavoratore
deceduto nella produzione dell'evento lesivo, evidenziando invece come
l’imputato si fosse reso autore di gravissime violazioni delle norme cautelari
riferite al governo del braccio della betonpompa dallo stesso azionato, con
particolare riguardo al radicale rigoroso divieto di procedere all'azionamento
di detto braccio in caso di presenza di lavoratori nel relativo raggio
d'azione;
violazioni espressive
d'imprudenza tale da porsi, di per sé sola, quale fonte autonoma di gravissimi
rischi come quello nella specie puntualmente concretizzatosi”.
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