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"Visite mediche preventive: per quanto tempo valgono?"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
03/08/2015 -
Pubblichiamo un
articolo tratto da “ Articolo 19” n.
02/2014,
bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende
della Provincia di Bologna realizzato dal SIRS (Servizio
Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza) con la
collaborazione di vari soggetti istituzionali provinciali (Provincia di
Bologna, AUSL, INAIL, DPL, organizzazioni sindacali, ...).
Visite mediche preventive: per quanto tempo valgono?
di Leopoldo Magelli
Come è noto, la visita medica
preventiva viene effettuata prima che il lavoratore interessato inizi a
svolgere la sua mansione/attività a rischio, per accertare se è idoneo a svolgere
tale specifica mansione/attività, constatando quindi che non esistano
controindicazioni al lavoro a cui è destinato ed ai suoi rischi.
Tale visita è disciplinata
dall’art. 41 del D.lgs 81/2008 e s.m.i., al comma 2, che così recita:
a) visita medica preventiva
intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore
è destinato al fine di valutare la sua idoneità
alla mansione specifica.
Si coglie l’occasione per
ricordare due importanti elementi, correlati al quesito in oggetto:
1) All’art. 2-bis si precisa che
le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su
scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti
di prevenzione delle ASL.
2) All’art. 41, comma 9, si
precisa che Contro il giudizio emesso in sede di visita preventiva (anche il
fase preassuntiva) è ammesso il ricorso del lavoratore: entro trenta giorni
dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza
territorialmente competente
che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio
stesso.
Il quesito che ci è stato posto è
il seguente:
se un lavoratore è stato
dichiarato idoneo alla sua mansione specifica alla visita preventiva e poi, per
qualsiasi motivo, viene a cessare il rapporto di lavoro con quell’azienda, un
eventuale rientro nell’azienda per svolgere la stessa mansione (o una mansione
analoga in termini di profilo di rischio) obbliga l’azienda ed il lavoratore a
svolgere una nuova visita preventiva?
La risposta della Commissione per
gli Interpelli ha fornito una risposta ufficiale a questo quesito (cfr. Interpello
N. 8/2013 del 24/10/2013) ed al suo parere ci atterremo nella nostra risposta.
La Commissione, partendo dalla
considerazione che la visita medica periodica, per controllare lo stato di
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
specifica, è prevista con una periodicità di norma di in una volta l’anno
(salvo i casi in cui specifici riferimenti normativi non prevedano
diversamente), ritiene di poter assumere lo stesso intervallo temporale (un
anno) come limite di validità di una visita preventiva
(ovviamente a parità di mansione e quindi di rischi).
Pertanto la Commissione così si
pronuncia:
“Nel caso di assunzioni
successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono
allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o
della visita periodica […] e comunque per un periodo non superiore a un anno,
il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in
quanto la situazione sanitaria del
lavoratore risulta conosciuta dal
medico competente”.
Attenzione però a non
interpretare male questo parere:
esso infatti si applica solo al
caso in cui il nuovo accesso (dopo una cessazione dal lavoro) alla stessa
mansione a rischio per cui si era stati dichiarati idonei avviene nella stessa
azienda, mentre non vale ovviamente per assunzioni, anche entro un anno dalla
prima visita preventiva, in aziende diverse.
Infine si fa notare che dire “il
datore di lavoro non è tenuto” non equivale a dire che è vietato effettuarla,
quindi il datore di lavoro potrebbe decidere, magari in accordo col medico
competente, di rieffettuare una nuova visita preventiva.
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