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"Luoghi di lavoro: la valutazione della sicurezza del fabbricato"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
16/09/2015 -
Pubblichiamo un estratto dell’articolo “ La sicurezza sismica dei
luoghi di lavoro” di Gianluigi
Maccabiani, che partendo dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC)
attualmente vigenti di cui al DM 14/01/2008, e dal Testo unico sicurezza sul
lavoro DLGS 09/04/2008 n.81, analizza obblighi e criticità per la verifica
sismica e della sicurezza dei luoghi di lavoro.
[…]
Il DLGS 09/04/2008 n.81, in riferimento a tutti i fabbricati
che ospitano “ambienti di lavoro”, prescrive che sia sempre effettuata la
valutazione di tutti i rischi che possono interessare gli ambienti stessi e
che, nei confronti dei rischi
strutturali, i fabbricati siano sicuri e stabili.
È
l’articolo 3 a stabilire in modo chiaro che
il decreto stesso si applica a tutti i settori di attività lavorativa, privati
e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio; è poi
l’articolo 15
a individuare proprio le modalità generali di tutela dei lavoratori, attraverso
alcuni dei suoi commi, riportati di seguito:
a) la valutazione di
tutti i rischi per la
salute e sicurezza;
b)
la programmazione della prevenzione, mirata
ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche
produttive dell’azienda nonché l’influenza
dei fattori dell’ambiente
e dell’organizzazione del lavoro;
c)
l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia
possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico;
e)
la riduzione dei rischi alla fonte;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per
garantire
il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza,
anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
z)
la regolare manutenzione di ambienti,
attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in
conformità alla indicazione dei fabbricanti.
E ancora, gli
articoli 17 e 28 prevedono che
sia il datore di lavoro a effettuare la valutazione di tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché il programma delle misure ritenute
opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza,
attraverso la redazione di uno specifico documento. Peraltro, come previsto
dall’
art. 29, in relazione al grado di evoluzione della tecnica,
della prevenzione o della protezione, la valutazione della sicurezza deve
essere rielaborata. E, secondo l’
art. 64, comma c, i luoghi
di lavoro, gli impianti e i dispositivi devono essere sottoposti a regolare
manutenzione tecnica; i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza
e la salute dei lavoratori devono essere eliminati, quanto più rapidamente
possibile.
E inoltre, sempre in riferimento al DLGS 81/2008, in materia
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, valgono le prescrizioni
contenute nell’
allegato IV (richiamato espressamente dall’
art.
63), che quanto a stabilità e solidità ricorda che:
1.1.1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o
qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro
devono
essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo
d’impiego ed alle
caratteristiche ambientali.
Lo stesso
art. 63 stabilisce anche che (comma
5):
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli
adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione
dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le
misure
alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
Alcune considerazioni
Tutto ciò premesso, è possibile effettuare le seguenti
considerazioni.
Il Testo Unico per la salute e la sicurezza sul lavoro (DLGS
81/2008) pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di garantire la sicurezza
strutturale (anche sismica) degli ambienti di lavoro. La misura di tale
sicurezza può avvenire unicamente attraverso lo strumento della
valutazione
della sicurezza così come indicato nelle Norme Tecniche per le
Costruzioni (DM 14/01/2008) vigenti al momento della verifica, in base alle
metodologie di calcolo e alle azioni antropiche (carichi di esercizio) ed
ambientali (neve, vento e sisma) previste nelle norme stesse.
Il richiamo del DLGS 81/2008 alle “
caratteristiche
ambientali“ non lascia spazi interpretativi: se le conoscenze
disponibili rilevano una nuova e documentata variazione della pericolosità
ambientale (come è avvenuto ad esempio con la nuova mappatura sismica del
territorio italiano, e come è stato confermato dai tragici eventi del terremoto
emiliano del 2012), la stabilità e la solidità degli edifici che ospitano i
luoghi di lavoro devono essere adattate in modo corrispondente alle mutate
condizioni di pericolo.
Al fine di adottare le misure più aggiornate e più consone
per la sicurezza strutturale, il datore di lavoro
deve procedere, nel più
breve tempo possibile, ad effettuare un’analisi di valutazione della sicurezza
del fabbricato, secondo le regole di calcolo stabilite dalle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al DM 14/01/2008; sulla base dei risultati dell’analisi è
possibile determinare la “capacità” della costruzione di sopportare le azioni
rapportata alla “domanda” prevista dalle NTC: in generale, è possibile
affermare che nel caso in cui la valutazione della sicurezza evidenzi che non
sono soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall’uomo (ossia
prevalentemente ai carichi permanenti, alle azioni di servizio e alle altre
situazioni che possono peggiorare il comportamento
sotto sisma) è necessario prevedere l’intervento non procrastinabile di
messa in sicurezza; nel caso invece in cui l’inadeguatezza si manifesti nei
confronti delle azioni ambientali non controllabili dall’uomo (neve, vento e
sisma), potrebbe essere necessario programmare un intervento di incremento
della sicurezza (attraverso l’aumento della capacità portante e/o la riduzione
delle masse)
entro un tempo prestabilito, in funzione dell’esito
delle verifiche sopra indicate.
È quindi con la valutazione della sicurezza che il datore di
lavoro è messo nelle condizioni di considerare o meno la necessità di procedere
ad un intervento strutturale, che può essere urgente o differibile nel tempo,
in relazione alla gravità dell’inadeguatezza, alle possibili conseguenze, alle
disponibilità economiche immediate dell’imprenditore, ecc.; e che può essere di
pieno
adeguamento oppure di semplice
miglioramento.
Nel primo caso il fabbricato è messo in grado di sopportare le stesse azioni
previste per una nuova costruzione; nel caso del miglioramento invece, è
possibile aumentare fino ad un determinato livello il grado di sicurezza,
riducendo il rischio in relazione alla fattibilità degli interventi: “
a
fronte di una condotta comunque positiva dell’imprenditore di adeguarsi alle
nuove tecnologie, e purché i sistemi adottati siano comunque idonei a garantire
un livello elevato di sicurezza, le scelte imprenditoriali divengono
insindacabili” (Cassazione 41944/2006).
In generale, non è dunque possibile stabilire a priori un
determinato livello di sicurezza minimo, valido per tutte le situazioni.
Appare
tuttavia opportuno riferirsi a quanto suggerito in provvedimenti statali,
emanati in conseguenza degli ultimi eventi sismici, e considerare assolutamente
non accettabile un grado di sicurezza accertato inferiore al 60%.
In conclusione, è possibile per chi scrive esprimere il
seguente parere.
– Tutte le costruzioni che ospitano luoghi di lavoro devono
essere dotate del documento di valutazione della sicurezza statica e sismica ai
sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) vigenti. L’obbligo è in
carico al datore di lavoro, che deve procedere ”
nel più breve tempo
possibile”.
– L’esito della verifica esprime, tra l’altro, la misura
della sicurezza della costruzione nei confronti del massimo terremoto
prevedibile per la costruzione, come il rapporto il rapporto fra la capacità e
la domanda di resistere all’azione sismica (“grado di adeguamento”).
– Attraverso l’analisi dei risultati della valutazione della
sicurezza, il datore di lavoro stabilisce se sia necessario procedere ad un
intervento di incremento della sicurezza, ai sensi del DLGS 81/2008, attraverso
l’aumento della capacità portante e/o la riduzione delle masse sismiche, secondo
le regole di calcolo delle NTC vigenti e se tale intervento debba essere
attuato “
nel più breve tempo possibile”, oppure sia da eseguire “
entro
un tempo prestabilito”.
– In particolare, si ritiene che nel caso non siano
soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall’uomo (carichi
permanenti e azioni di servizio), oppure nel caso cui il “grado di adeguamento”
nei confronti dell’azione sismica sia inferiore al 60%, sia necessario
procedere “
nel più breve tempo possibile” attraverso l’aumento della
capacità portante e/o la riduzione delle masse sismiche.
– In aggiunta alle prescrizioni di cui ai punti precedenti,
nel caso di insediamento di una nuova attività lavorativa in un edificio
esistente, il rispetto delle norme strutturali vigenti (NTC 2008) consiste nel
verificare che per l’edificio vi sia la presenza del certificato di collaudo
statico o di un documento alternativo, attestante la conformità e la sicurezza
alle norme tecniche vigenti all’epoca della costruzione e non è in generale
necessario procedere a opere di miglioramento o adeguamento, se non per quanto
risultante dalla valutazione della sicurezza di cui ai punti precedenti.
– Se nell’occasione dell’insediamento di una nuova attività
in un edificio esistente, si verifica un cambio della classe e/o destinazione
d’uso con incremento dei carichi verticali in fondazione superiore al 10%, è
obbligatorio garantire “
prima dell’insediamento dell’attività”
l’adeguamento della costruzione con la stessa sicurezza strutturale di un
edificio nuovo (“grado di adeguamento” pari o superiore al 100%).
Gianluigi Maccabiani
Fonte: ingegneri.info
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