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"Nuovo codice prevenzione incendi: la resistenza al fuoco"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
17/09/2015 - Riguardo alla prevenzione incendi ci siamo già soffermati in precedenti articoli sulla
resistenza al fuoco, un importante elemento che indica il comportamento al fuoco di quegli elementi che hanno funzioni portanti o separanti.
Torniamo tuttavia ad affrontare questo tema in relazione al nuovo “ Codice di prevenzione Incendi”, cioè al Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 recante “
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Codice di prevenzione che entrerà in vigore il
18 novembre 2015.
Nell’allegato contenente le ‘
Norme tecniche di prevenzione incendi’ si
indica che la
finalità della resistenza
al fuoco è dunque quella di “garantire la capacità portante delle strutture
in condizioni di incendio nonché la capacità di compartimentazione, per un
tempo minimo necessario al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di
prevenzione incendi”.
E una tabella riporta i
livelli di prestazione per la resistenza al
fuoco attribuibili alle opere da costruzione:
- Livello di prestazione I: “assenza
di conseguenze esterne per collasso strutturale”;
- Livello di prestazione II: “mantenimento
dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all'evacuazione
degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione”;
- Livello di prestazione III: “mantenimento
dei requisiti di resistenza
al fuoco per un periodo congruo con la durata dell'incendio”;
- Livello di prestazione IV: “requisiti
di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, un
limitato danneggiamento della costruzione”;
- Livello di prestazione V: “requisiti
di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, il
mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa”.
Nel capitolo dedicato alla
resistenza al fuoco (S.2) sono poi riportati i criteri di attribuzione dei
livelli di prestazione e le soluzioni conformi e alternative per il livello di
prestazione.
A livello esemplificativo ci
soffermiamo brevemente sui
criteri per
l'attribuzione alle costruzioni del livello di prestazione I: “opere da
Costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché
dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate tutte le
seguenti condizioni:
- compartimentate rispetto ad
altre opere da costruzione eventualmente adiacenti e strutturalmente separate
da esse e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni ad altre
opere da costruzione;
- adibite ad attività afferenti
ad un solo responsabile dell'attività
e con i seguenti profili
di rischio: Rbeni pari
a 1 (Rbeni è il profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei
beni economici, ndr); Rambiente non significativo (Rambiente
è il profilo di rischio relativo alla tutela dell’ambiente);
- non adibite ad attività che
comportino presenza di occupanti, ad esclusione di quella
occasionale e di breve durata di
personale addetto”.
Vediamo anche le
soluzioni conformi per il livello di
prestazione I:
- “deve essere interposta una
distanza di separazione su spazio a cielo libero verso le altre opere da
costruzione. Il valore di tale distanza di separazione è ricavato secondo le
procedure di cui al paragrafo S.3.11 e non deve comunque risultare inferiore
alla massima altezza della costruzione”;
- non è richiesta alle strutture
alcuna prestazione minima di resistenza al fuoco”.
Riprendiamo anche le
soluzioni alternative per il livello di
prestazione I:
- “sono ammesse soluzioni
alternative, costituite da: a. compartimentazione rispetto ad altre
costruzioni; b. assenza di danneggiamento ad altre costruzioni per effetto di
collasso strutturale;
- ai fini della verifica
della compartimentazione rispetto ad altre costruzioni, sono ritenute
idonee le soluzioni conformi o alternative indicate per il livello di
prestazione II della misura antincendio compartimentazione (Capitolo S.3);
- ai fini della verifica
dell'assenza di danneggiamento ad altre costruzioni, devono essere adottate
soluzioni atte a dimostrare che il meccanismo di collasso strutturale in
condizioni di incendio non arrechi danni ad altre costruzioni. Dette verifiche
devono essere condotte in base agli scenari di incendio di progetto ed ai
relativi incendi convenzionali di progetto rappresentati da curve naturali di
incendio secondo il paragrafo S.2.6;
- al fine di dimostrare il
raggiungimento del collegato livello di prestazione il progettista deve
impiegare uno dei metodi di cui al paragrafo G.2.6”.
Ricordiamo che nel paragrafo
S.2.6, relativo alla “
verifica delle
prestazioni di resistenza al fuoco con curve naturali di incendio”, si
indica che l'andamento delle temperature negli elementi “è valutato in riferimento
a una curva naturale d'incendio, tenendo conto della durata dello scenario di
incendio indicata nel capitolo M.2”. E le curve naturali di incendio “possono
essere determinate mediante:
a. modelli di incendio
sperimentali,
b. modelli di incendio numerici
semplificati dell'Eurocodice UNI EN 1991-1-2,
c. modelli di incendio numerici
avanzati”.
Concludiamo questa breve disamina
parziale del capitolo relativo alla “Resistenza al fuoco”, del nuovo Codice di
prevenzione Incendi, con riferimento alla
verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco con incendi convenzionali
di progetto.
Il documento indica che le prestazioni
di resistenza al fuoco delle costruzioni “devono essere verificate in base agli
incendi convenzionali di progetto rappresentati da curve nominali di incendio
le cui espressioni analitiche sono riportate nel paragrafo S.2.7”, mentre i criteri
di progettazione degli elementi strutturali resistenti al fuoco sono riportati
nel paragrafo S.2.8 (e ne parleremo in un prossimo articolo del giornale). E la
procedura per il calcolo del
carico di
incendio specifico di progetto qt,d impiegato per la definizione
della classe di resistenza al fuoco è riportata nel paragrafo S.2.9.
Riportiamo infine alcune
indicazioni sulla verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco con incendi
convenzionali di progetto:
- “l'andamento delle temperature
negli elementi deve essere valutato per l'intervallo di tempo di esposizione
pari alla classe minima di resistenza al fuoco prevista per ciascun livello di
prestazione”;
- “nei casi in cui il carico di
incendio specifico di progetto venga determinato con riferimento all'effettiva
area di pertinenza dello stesso , si ottengono in genere classi superiori
rispetto a quelle riferite all'intero compartimento. Gli elementi interessati
dalla distribuzione disuniforme del carico di incendio sono individuati in
relazione alla prossimità con lo stesso;
- le curve nominali di incendio
devono essere applicate ad un compartimento dell'edificio alla volta, salvo il
caso degli edifici multipiano laddove elementi orizzontali di separazione, con
capacità di compartimentazione adeguata nei confronti della propagazione
verticale degli incendi, consentono di considerare separatamente il carico di
incendio dei singoli piani;
- in caso di compartimenti con
elementi di compartimentazione comuni, la classe di tali elementi deve essere
pari alla maggiore delle classi di ciascun compartimento;
- i valori del carico
d'incendio specifico di progetto e delle caratteristiche del compartimento
antincendio adottati nel progetto costituiscono un vincolo d'esercizio per le
attività da svolgere all'interno della costruzione”.
Rimandando ad una lettura
integrale delle nuove ‘Norme tecniche di prevenzione incendi’, riportiamo l’indice
del
Capitolo S.2 relativo alla “Resistenza
al fuoco”:
- Premessa;
- Livelli di prestazione;
- Criteri di attribuzione dei
livelli di prestazione;
- Soluzioni progettuali;
- Verifica delle prestazioni di
resistenza al fuoco con incendi convenzionali di progetto;
- Verifica delle prestazioni di
resistenza al fuoco con curve naturali di incendio;
- Curve nominali d'incendio;
- Criteri di progettazione
strutturale in caso di incendio;
- Procedura per il calcolo del
carico di incendio specifico di progetto;
- Classificazione di resistenza
al fuoco dì prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione;
- Simboli;
- Classi;
- Modalità per la classificazione
in base ai risultati di prove;
- Modalità per la classificazione
in base ai risultati di calcoli;
- Modalità per la classificazione
in base a confronti con tabelle;
- Riferimenti.
RTM
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