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"La responsabilità del capocantiere RLS per infortunio del lavoratore"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
05/10/2015 - E’ uno
di quei casi quello al quale fa riferimento questa sentenza della Corte di
Cassazione nei quali per un infortunio accaduto in un cantiere edile è stata individuata
una esclusiva responsabilità
del capocantiere mentre è stato assolto dalle accuse formulategli il
rappresentante legale dell’impresa per
conto della quale lo stesso operava. Il capocantiere, ha sostenuto infatti la
suprema Corte, considerata la sua specifica qualifica e la sua presenza
quotidiana in cantiere, è tenuto ad una attività di vigilanza sulla corretta
esecuzione delle opere, sul rispetto delle condizioni di sicurezza e sulla
corretta predisposizione delle opere provvisionali finalizzate a tutelare la
sicurezza dei lavoratori e viene meno questi ai suoi precisi obblighi
impostigli dalla sua qualifica se, come nel caso in esame, non provvede appunto
ad una attività di verifica della regolarità delle protezioni di sicurezza installate
in cantiere.
Il fatto
La Corte di Appello, in
parziale riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale ha assolto il
rappresentante legale di un’impresa edile dal reato ascrittogli mentre ha confermata
la condanna inflitta dal Tribunale stesso al rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza e responsabile del cantiere dipendente dell’impresa medesima entrambi
chiamati a rispondere del delitto di omicidio colposo, aggravato dalla
violazione delle norme antinfortunistiche, per aver contribuito a provocare la
caduta da un ponte su cavalletti di un lavoratore dipendente a seguito della
quale lo stesso è deceduto. Con riguardo, in particolare, alla posizione di
garanzia assunta dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e
responsabile del cantiere la Corte di Appello ha rilevato che lo stesso era capocantiere
per l'esecuzione del lavori ed ha osservato che non vi era alcun dubbio che
questi avesse l'obbligo di vigilare sulla corretta predisposizione delle opere
provvisionali, nel rispetto delle misure volte a tutelare la sicurezza dei
lavoratori, tenuto conto delle mansioni dallo stesso in concreto svolte.
Il ricorso in cassazione e le motivazioni
Avverso la sentenza
della Corte di Appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo
del proprio difensore adducendo diverse motivazioni. Con un primo motivo il
ricorrente ha lamentato che la Corte di Appello, contraddittoriamente, dopo
aver affermato che il lavoratore infortunato fosse stato informato e formato
rispetto ai rischi inerenti l'attività, ha individuata invece la sua responsabilità
per avere omesso di informare il lavoratore stesso dei rischi connessi alla
medesima attività. Un’altra contraddittorietà il ricorrente l’ha individuata in
riferimento alla contestazione elevata nei suoi confronti per non avere
vigilato sulla corretta messa in opera dei presidi di sicurezza ed ha fatto osservare,
altresì, che la Corte di Appello ha mandato assolto il coimputato rappresentante
legale dell’impresa al quale erano state contestate le medesime violazioni. Il
ricorrente ha rilevato inoltre che il ponteggio
dal quale era caduto l’infortunato era stato predisposto dallo stesso
lavoratore il giorno dell’evento e che lo stesso era stato informato sul
contenuto del documento di sicurezza e avrebbe dovuto segnalargli le anomalia
riscontrate.
Come altri motivi il
ricorrente ha lamentato l'erronea applicazione della legge penale in quanto non
era stata avviata alcuna azione nei confronti di terzi soggetti, tra i quali il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, rimasti estranei al
processo nonché il mancato riconoscimento dell'intervenuto decorso del termine
di prescrizione del reato.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Sulle motivazioni del
ricorso la Corte di Cassazione ha fatto dei rilievi così come di seguito
indicati. Sulla posizione di garanzia dell’imputato capocantiere per
l'esecuzione dei lavori la suprema Corte fa fatto notare che giustamente la Corte
territoriale ha tenuto in considerazione che la sua quotidiana presenza in
cantiere gli imponeva una attenta vigilanza sulla corretta esecuzione delle
opere e sul rispetto delle condizioni di sicurezza. La Corte territoriale ha riferito,
infatti, che lo stesso si recava quotidianamente in cantiere, agendo a stretto
contatto con gli operai e che, il giorno in cui il sinistro ebbe verificarsi
era presente in cantiere ed aveva visionato il ponteggio che il lavoratore aveva predisposto, senza ravvisarvi alcuna
anomalia. La stessa Corte distrettuale ha sottolineato che il ponteggio,
contrariamente a quanto previsto espressamente dal piano
di sicurezza, aveva una larghezza inferiore a 0,9 m, che le tavole non
erano fissate tra loro e neppure fissate ai cavalletti di appoggio, che le
parti a sbalzo delle tavole erano di lunghezza superiore a 20 cm e
che mancava il fermapiede alto almeno 20 cm. Quindi, secondo la Sez. IV, sulla
scorta di tali rilievi del tutto logicamente la Corte di Appello ha concluso che
l’imputato era venuto meno ai precisi obblighi impostigli sia dalla qualifica
di capo cantiere, sia dalla effettiva presenza in cantiere e dall'intervenuta
visione del ponteggio, che era stato montato in modo irregolare dallo stesso
lavoratore di poi deceduto.
Per quanto concerne poi
il profilo di colpa ascrivibile allo stesso lavoratore, la Corte suprema ha chiarito
che nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di
lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente del lavoratore
infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da
ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate,
sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato
comportamento imprudente. Le norme antinfortunistiche, ha precisato ancora la
Sez. IV, sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro,
anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori
effettuano le prestazioni. Nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi
di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche
rispetto alla possibilità che il
lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità
e può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in
cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia
provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. La
giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che l'eventuale colpa
concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i
soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili
della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica.
Per quanto riguarda
quindi il mancato esercizio dell'azione penale nei riguardi di terzi soggetti
che il ricorrente ha ritenuto a loro volta titolari di posizione di garanzia la
Sez. IV ha richiamato al riguardo il consolidato orientamento espresso dalla
giurisprudenza di legittimità secondo cui comunque, in caso di pluralità di
posizioni di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo
giuridico di impedire l'evento. Circa, infine, l’osservazione fatta dal
ricorrente sulla intervenuta prescrizione del reato la Sez. IV ha riconosciuto
che in effetti la Corte di Appello ha erroneamente
affermato l'insussistenza dei presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129
c.p.p., comma 1, l'intervenuta causa estintiva del reato di cui al procedimento
in quanto il termine massimo di prescrizione nel caso in esame è risultato
essere effettivamente scaduto in data antecedente, rispetto alla sentenza resa
dalla stessa Corte di Appello. In conclusione la Corte di Cassazione ha annullata
la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per
prescrizione.
Gerardo Porreca
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