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"Procedure di controllo per apparecchi di sollevamento materiali"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
21/10/2015 - La
manutenzione e i
controlli delle attrezzature di lavoro sono tra le attività più delicate e importanti per la prevenzione degli infortuni. Ancor più delicate se parliamo di attrezzature di sollevamento e in situazioni in cui la documentazione del fabbricante a corredo dell’apparecchio o dell’ accessorio di sollevamento risulti
non disponibile; ad esempio perché la macchina è immessa sul mercato o
messa in servizio prima del 21 settembre 1996 o perché il manuale
risulta smarrito ed il fabbricante dell’attrezzatura non è in grado di
fornirne copia.
Per avere informazioni sui controlli da svolgere in questi casi,
abbiamo presentato alcuni mesi fa un documento - realizzato dall’Inail
con rappresentanti di Aisem, Ance, Anfia, Anima, Confindustria,
Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di
lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e UCoMESA – che
comprende le “ Schede
per la definizione di piani per i controlli di ‘apparecchi di
sollevamento materiali di tipo trasferibile e relativi accessori di
sollevamento’ [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.]”.
Dopo aver parlato dei profili del personale coinvolto nelle
attività di controllo, ci soffermiamo oggi sulle tipologie e sulle
procedure di controllo.
Relativamente alla
tipologia di controllo (con riferimento
a ISO 9927:2013 e ISO 12482-1) si fa riferimento a:
-
ispezione giornaliera: “ispezione condotta giornalmente dal
conduttore di gru o dall’imbracatore prima di iniziare le operazioni di
sollevamento; consiste in un’ispezione visiva o in test funzionali”;
-
ispezione frequente: “ispezione condotta sulla base della frequenza
e della severità di utilizzo dell’attrezzatura e dell’ambiente di lavoro, entro
intervalli di tempo non superiori a tre mesi (a meno di periodi di
inattività)”;
-
ispezione periodica: “ispezione condotta sulla base dell’ambiente
di lavoro, della frequenza e della severità di utilizzo dell’attrezzatura,
entro intervalli di tempo non superiori a 12 mesi (a meno di periodi di
inattività)”.
Nel documento sono tuttavia riportate
anche le definizioni relative “a quei controlli che, perché effettuati con
periodicità superiori ai 12 mesi o perché dettati da evenienze eccezionali che
non rientrano nella normale manutenzione dell’attrezzatura”, non sono
affrontati nel presente documento: ispezione eccezionale e verifica speciale.
In particolare la verifica speciale “deve essere obbligatoriamente eseguita
dopo 20 anni dalla messa in servizio, in base a quanto previsto al punto 3.2.3
dell’allegato II al D.M. 11 aprile 2011, che richiede per gru mobili e
trasferibili l’effettuazione di un’indagine supplementare che, oltre alla vita
residua dell’attrezzatura, individui anche eventuali vizi, difetti o anomalie
prodottisi nel corso dell’utilizzo dell’attrezzatura”.
Nel documento sono poi riportate
nel dettaglio
procedure e modalità di
esecuzione per i controlli previsti per gli apparecchi di sollevamento di tipo
trasferibile ritenuti più critici e/o complessi.
In particolare sono presentate le
“diverse parti oggetto dei controlli, specificando gli elementi ai quali deve
prestarsi maggiore attenzione e strumenti e modi per effettuare dette
ispezioni. Trattandosi, infatti, di attrezzature prive di istruzioni d’uso è
responsabilità del datore di lavoro (anche grazie al supporto di personale
specializzato, ove necessario) definire le misure necessarie a garantire il
mantenimento di condizioni di sicurezza minime accettabili nell’uso delle
attrezzature”.
E preliminarmente “sarà
necessario che il datore di
lavoro, ricorrendo eventualmente al supporto di un tecnico esperto o
rivolgendosi ad officine autorizzate, abbia provveduto ad acquisire tutti i
parametri necessari a garantire un uso ed una manutenzione sicuri
dell’attrezzatura, ad es. reperendo diagrammi di portata, simboli e pittogrammi
da apporre sulla macchina, valori delle coppie di serraggio degli elementi
maggiormente critici, valori di taratura dei limitatori e delle principali
valvole del circuito idraulico/pneumatico, i giochi ammissibili per ralle e
meccanismi di rotazione, ecc. A tali scopi un utile riferimento può essere
rappresentato dai documenti sostitutivi consegnati a suo tempo all’ISPESL o
all’ENPI per procedere all’omologazione delle attrezzature prodotte in serie
immesse sul mercato prive di marcatura CE ovvero in data antecedente al 21
settembre 1996; ove, infatti, risultassero disponibili, sarebbe possibile da
questi ricavare le informazioni essenziali a garantire un uso ed un controllo
sicuri dell’attrezzatura di lavoro”.
Per quanto riguarda la “taratura
delle valvole, nel caso in cui non risulti possibile reperire il compendio
delle caratteristiche essenziali ed anche le officine autorizzate non riescano
a definire un valore certo, si consiglia di procedere ad un abbattimento del
20% della portata nominale e con questa procedere alla corrispondente taratura
delle valvole. A seguito della definizione della taratura delle valvole è
necessario effettuare, ove non sia presente, la piombatura della valvola”.
Riportiamo infine, a titolo
esemplificativo, alcune delle procedure presentate nel documento.
Ad esempio in merito a “
Elementi strutturali - Saldature -
Giunzioni bullonate - Collegamenti argano-gru” e al controllo dell’assenza
di cricche, deformazioni, usure e/o rotture, ossidazione, del grado di
lubrificazione/ingrassaggio e delle coppie di serraggio, si indicano le
modalità esecutive (di competenza del Tecnico
esperto):
- le strutture metalliche, previa
adeguata pulizia, vanno sottoposte, in particolare nelle zone soggette a
contatti e/o strisciamenti, a scrupolosi controlli volti ad accertare l’assenza
di ammaccature, piegature, deformazioni, allungamenti, rotture o altri
danneggiamenti;
- le staffe, costituite da
piastre e perno, che formano elementi incernierati sono soggette ad usura,
dovuta all’attrito radente nella zona di contatto. Provvedere ad una verifica
dello stato di usura (riduzioni di sezione, presenza di incisioni o abrasioni,
corrosioni, ossidazioni, scalfitture, perdita di protezione superficiale, ecc)
onde valutare la necessità di procedere ad una loro sostituzione;
- tutti i perni, le spine ad alta
resistenza, gli spinotti e le relative sedi vanno attentamente controllati per
verificare l’assenza di un’usura eccessiva (riduzioni di sezione, presenza di incisioni
o abrasioni, corrosioni, ossidazioni, scalfitture, perdita di protezione
superficiale, ecc) o deformazioni (ad es. ovalizzazioni dei fori). Verificare
la presenza del bloccaggio assiale del perno;
- le giunzioni bullonate portanti
vanno controllate al fine di escludere allentamenti e particolari mancanti con
chiave dinamometrica tarata, per accertare che non si siano verificati
allentamenti;
- verificare l’efficienza
dell’ingrassatore e in generale il grado di lubrificazione;
- procedere ad un esame visivo
delle saldature e, qualora si ravvisino difetti effettuare controlli non
distruttivi adeguati al tipo di giunto e al difetto”.
Concludiamo facendo riferimento
alle modalità esecutive in merito agli “
Equipaggiamenti
elettrici” e al controllo dell’efficienza e dell’integrità [“controllare in
particolare integrità cablaggi e collegamenti ed il mantenimento del grado di
protezione appropriato”].
In questo caso la competenza è
del personale
di manutenzione:
- “verificare l’integrità dei
cablaggi e dei collegamenti elettrici, prestando particolare attenzione al
deterioramento dell’isolamento, ai danni alle guaine, all’ossidazione dei
contatti, allo stato del vano batterie ed all’efficienza dello stacca batterie;
- verificare il mantenimento
dell’appropriato grado di protezione dell’equipaggiamento elettrico;
- verificare la funzionalità dei
componenti elettronici nei differenti modi d’uso previsti;
- verificare la presenza,
l’integrità ed il corretto funzionamento della bolla di livello”.
INAIL, Settore Ricerca
Certificazione e Verifica, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza (DTS),
Dipartimento Certificazione e Conformità di prodotti e impianti (DCC), “ Schede per la definizione di piani per i controlli di
“apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile e relativi accessori
di sollevamento” [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.]”, documento
versione settembre 2014 (formato PDF, 523 kB).
Appendici (formato PDF, 78 kB).
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di tipo trasferibile e i relativi accessori di sollevamento”.
RTM
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