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"La prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
21/10/2015 - La Giunta regionale ha approvato con
Dgr n. 699 del 15 giugno 2015 il nuovo provvedimento relativo all’
"Atto
di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei
lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6
della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo
2000, n. 20.”
Nello specifico, con tale atto di
indirizzo,
viene disciplinata l’installazione di dispositivi permanenti
di protezione, in dotazione all’opera,
contro le cadute
dall’alto sulle coperture e sulle facciate vetrate continue che richiedano
manutenzione (FVCM) degli edifici, con lo scopo di ridurre i rischi
d’infortunio in occasione di accesso, transito, esecuzione di lavori futuri, in
attuazione della L.R. 2 marzo 2009, n. 2, “Tutela e sicurezza del lavoro nei
cantieri edili e di ingegneria civile”.
Il provvedimento si applica
agli
edifici pubblici e privati nei casi di:
-interventi di
nuova costruzione di cui alla
lett. g) dell’allegato alla L.R. 30 luglio 2013, n. 15, “Semplificazione della
disciplina edilizia”, subordinati a permesso di costruire (art. 17 della L.R.
n. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della L.R.
n. 15/2013);
-interventi
sulla copertura degli edifici esistenti subordinati
a segnalazione certificata di inizio attività SCIA (art. 13 della L.R. n.
15/2013), o rientranti nell’attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione,
(art. 7 della L.R. n. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali
(art. 10 della L.R. n. 15/2013);
-interventi
sulle facciate di edifici esistenti con FVCM relativi ad almeno una intera
facciata vetrata - dal piano di campagna o dal piano stabile fino alla linea di
gronda - subordinati a SCIA (art. 13 n. 15/2013),
o rientranti nell’attività edilizia libera e interventi soggetti a
comunicazione, (art. 7 della L.R. n. 15/2013) o soggetti alle procedure
abilitative speciali (art. 10 della L.R. n. 15/2013
). Nel caso di tali interventi
l’obbligo di installazione dei dispositivi permanenti di protezione, in
dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto è da intendersi riferito alle
sole FVCM.
Sono
escluse dall’ambito di
applicazione del provvedimento:
-le coperture di
edifici dotati di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1 metro;
-le facciate
vetrate continue di edifici che richiedano manutenzione
e sulle quali si svolgono lavori mediante sistemi permanenti a servizio
dell’edificio che consentano la manutenzione e la pulizia di dette superfici.
Il provvedimento prevede inoltre che negli
edifici esistenti, la semplice installazione di dispositivi permanenti, in
dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto, senza altre opere edilizie
correlate, è considerata intervento attuabile direttamente senza alcun titolo
abilitativo e senza alcuna comunicazione preventiva (art. 7 della L.R. n.
15/2013).
Il nuovo
atto di indirizzo e coordinamento sostituisce integralmente quello approvato
con delibera di Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna n. 149/2013 ed è entrato
in vigore il 2/7/2015.
Fonte:
ANCE Emilia Romagna
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