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"D.Lgs. 149/2015: cosa cambia in materia ispettiva?"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
22/10/2015 - Gli ultimi
quattro decreti legislativi in attuazione del “ Jobs Act”, la legge 10 dicembre 2014, n. 183 - recante le “
Deleghe
al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e
di lavoro” – sono entrati in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè il
24 settembre 2015.
Uno di questi decreti riguarda in particolare l’
attività ispettiva.
Si tratta del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 “
Disposizioni
per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva
in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge
10 dicembre 2014, n. 183”.
La prima cosa che dobbiamo
domandarci è se dal 24 settembre sono cambiati i termini e risolte le criticità
delle ispezioni in Italia... Cosa realmente avvenuto e che cosa avverrà?
Innanzitutto, siamo chiari, al di
là dei titoli dei decreti, al di là del più volte utilizzato termine di Agenzia
unica delle ispezioni del lavoro, che Massimo
Peca indicava nei mesi
passati come qualcosa che “ si
può fare, si deve fare”, non solo
per
le ispezioni in materia di salute e sicurezza non ci saranno sensibili cambiamenti, ma in realtà di “agenzia unica” (le ASL continueranno a mantenere le proprie competenze) non si
può ancora parlare...
Come ricordava ai nostri
microfoni il Dott.
Giuseppe Piegari, del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, con l’emanazione di questo decreto abbiamo la nascita
dell’ispettorato nazionale, un’agenzia che assume il nome di
Ispettorato nazionale del lavoro. E le finalità
sono relative alla razionalizzazione e semplificazione dell’attività di
vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.
Tuttavia “
per quanto
riguarda la materia salute e sicurezza in realtà non avremo modifiche: al
momento
questo
ispettorato nazionale del lavoro eserciterà le attività ispettive già
esercitate dal Ministero del Lavoro, dall’Inps e dall’Inail.
Nell’ispettorato nazionale del lavoro confluiranno quelle che sono oggi le
competenze del Ministero del Lavoro in materia di vigilanza nei luoghi di
lavoro su salute e sicurezza oggi definite nell’articolo 13 del D.Lgs. 81/2008”.
Ricordiamo a questo proposito le
competenze in materia di salute e sicurezza del personale ispettivo del Ministero
del Lavoro come indicate dall’
articolo
13, comma 2, del D.Lgs. 81/2008:
Articolo 13 – Vigilanza
(...)
2. Ferme restando le competenze
in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale
ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui
all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale
esercita l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività,
nel quadro del coordinamento territoriale di cui all’articolo 7: a) attività
nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare
lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione
e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in
cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e
smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche
comportanti l’impiego di esplosivi; b) lavori mediante cassoni in aria
compressa e lavori subacquei; c) ulteriori attività lavorative comportanti
rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, e, adottato sentito il comitato di cui all’articolo
5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle
quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali svolge attività di vigilanza sull’applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza
dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
(...) |
Dunque nessun cambiamento, ad
oggi, per la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro svolta invece dalle Aziende Sanitarie
Locali. Sottolineerei, tuttavia, “
ad
oggi”, perché come dice Piegari stesso “
è
evidente che la nascita di questo ispettorato nazionale del lavoro è un primo
possibile passo verso una modifica più ampia che potrà vedere forse, nel
futuro, collocate in un unico soggetto, nell’ispettorato nazionale, tutte le
funzioni di vigilanza anche in materia di salute e sicurezza”.
Un primo passo che passa
chiaramente attraverso le conseguenze della
riforma costituzionale sulle competenze
Stato/Regioni in materia di sicurezza sul lavoro, riforma che è stata
appena approvata al Senato e che dovrà andare alla Camera per l’ultima lettura
definitiva e per il probabile referendum consultivo previsto dal Governo (con
tempi che non potranno essere brevi).
Dopo aver presentato alcune bozze
del testo non ancora pubblicato in Gazzetta, ci soffermiamo ora sul testo
definitivo del D.Lgs. 149/2015, ad esempio per quanto riguarda l’articolo 1 che
fa riferimento al nuovo "
Ispettorato
nazionale del lavoro” che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL. L’Ispettorato viene istituto
al fine di razionalizzare e semplificare
l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al
fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi.
E l'Ispettorato svolgerà le
attività ispettive “
già esercitate dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL”.
Dunque il 24 settembre 2015 è
nato il nuovo “
Ispettorato nazionale del
lavoro”?
Beh, anche sui tempi serve un po’
di chiarezza...
Se infatti andiamo a leggere i
vari articoli del D.Lgs. 149/2015 troviamo l’
articolo 5 (Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato) che
indica che “con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il
funzionamento dell'Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico
patrimoniale relativa alla sua gestione”. Inoltre l’
articolo 2 indica a sua volta che “entro quarantacinque giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto è adottato, con decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, lo statuto dell'Ispettorato,
in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8,
comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione,
tramite convenzione da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e il direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente
attribuiti a quest'ultimo”.
In poche parole saranno questi
decreti attuativi a dare il via effettivo al nuovo “
Ispettorato nazionale del lavoro” e con quale tempi è difficile
dirlo visto l’italica brutta abitudine di rispettare poco le scadenze che la
normativa esprime invece in modo chiaro...
Per concludere questo articolo,
che vuole mantenere alta l’attenzione sulle novità presenti e future in materia
di
attività ispettiva, riportiamo,
sempre dall’
articolo 2 del decreto, le
funzioni e attribuzioni assegnate
all’Ispettorato:
a) “esercita e coordina su tutto
il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché
legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite
al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti in
materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie
professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle
caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa
dei premi;
b) emana circolari interpretative
in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, nonchè direttive operative rivolte al
personale ispettivo;
c) propone, sulla base di
direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi
e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;
d) cura la formazione e
l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL;
e) svolge le attività di prevenzione
e promozione della legalità presso enti,
datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro
sommerso e irregolare ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124;
f) esercita e coordina le attività
di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli
previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la
gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;
g) svolge attività di studio e
analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura
dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza;
h) gestisce le risorse assegnate
ai sensi dell'articolo 8, anche al fine di garantire l'uniformità dell'attività
di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso
al personale ispettivo;
i) svolge ogni ulteriore attività,
connessa allo svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
l) riferisce al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile alla
programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni;
m) ferme restando le rispettive
competenze, si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e
delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una
maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione
degli interventi”.
Ricordiamo infine alcuni articoli già pubblicati da
PuntoSicuro sul Jobs Act, sul tema delle competenze e delle attività ispettive:
Tiziano Menduto
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