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"Reach, CLP e luoghi di lavoro: integrazione, obblighi e vigilanza"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio Chimico
23/11/2015 -
In materia di sostanze chimiche PuntoSicuro in questi anni ha
cercato di dare informazioni alle aziende e ai datori di lavoro sugli
obblighi previsti dal Decreto legislativo 81/2008, ma anche sul rispetto di compiti e adempimenti attribuiti dai Regolamenti europei REACH e CLP.
Continuando con questo obiettivo pubblichiamo oggi un
interessante documento, inviato dal Dott. Celsino Govoni (Dirigente
Chimico del Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena,
ispettore del lavoro e componente di innumerevoli comitati,
coordinamenti e forum sul tema del rischio chimico), che affronta
proprio il tema dei regolamenti europei, degli obblighi delle aziende, delle non conformità rilevate e dell’attività degli ispettori del lavoro.
L’articolo sottolinea con chiarezza come “l'obiettivo
principale per l'integrazione efficace tra la normativa in materia di
salute e sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/08) ed il REACH/CLP è
evitare l’ambiguità derivanti dal diverso contesto della Normativa
sociale dei luoghi di lavoro e la Normativa di prodotto (REACH, CLP) da
parte sia del Fabbricante/Importatore (M/I) che dell' utilizzatore a valle”;
senza dimenticare che applicare il "REACH" “non significa che gli
obblighi dei datori di lavoro sono duplicati”. Infatti “se il Titolo IX
Capo I D.Lgs. 81/08 è stato applicato correttamente il Datore di lavoro
dovrà necessariamente revisionare il documento di valutazione del rischio chimico e
attuare eventuali modifiche alle proprie misure specifiche di
prevenzione e protezione”, ma “potrà avvalersi di elementi più oggettivi
e riconosciuti per giustificare le proprie valutazioni/soluzioni
adottate”.
INTERFACCIA REACH/CLP E LUOGHI DI LAVORO
a cura di Mariano Alessi, Celsino Govoni e Luigia Simonelli
INTRODUZIONE
Nel tessuto regolatorio europeo a
tutela della salute rispetto l’impatto sull’uomo e sull’ambiente dei prodotti
chimici si hanno:
- i Regolamenti REACH e CLP, che
sono normative “di libera circolazione delle merci”, anche dette “di prodotto”
ai sensi dell’art.95 del Trattato dell’Unione Europea [1,2];
- diverse normative sociali,
previste dal medesimo Trattato, tra le quali la direttiva quadro 89/391/CEE, la
direttiva 98/24/CE “agenti chimici” (CAD) e la direttiva 2004/37/CE “agenti
cancerogeni e mutageni” (CMD), in gran parte recepite in Italia in modo più
restrittivo rispetto a quelle degli altri Stati membri, che sono confluite nel
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Testo Unico) [3,4].
L’entrata in vigore dei
Regolamenti REACH e CLP in tutti gli Stati dell’Unione Europea ha avuto
un’immediata ricaduta su normative specifiche di settore, quali, ad esempio, su
quella relativa alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro per gli aspetti legati all’esposizione ed utilizzo di
sostanze e miscele pericolose. In particolare, in Italia tali Regolamenti hanno
un notevole impatto sugli obblighi che il datore di lavoro (DdL) ha
nell’applicazione del D.Lgs.81/08 al Titolo IX “Sostanze pericolose”, Capo I
“Protezione da Agenti Chimici” e Capo II “Protezione da agenti cancerogeni e
mutageni”.
Ne consegue che il datore di
lavoro non solo si trova a dovere rispondere agli obblighi previsti dal
D.Lgs.81/08 e s.m.i., ma anche a svolgere i compiti che gli vengono attribuiti
dal Reg. REACH e a tenere conto delle novità relative agli aspetti di
classificazione e di etichettatura di sostanze e miscele di cui al Reg. CLP.
Infatti le nuove disposizioni in tema di immissione in
commercio, di informazioni lungo
la catena di approvvigionamento, di classificazioni e di etichettatura ed
imballaggio di sostanze e miscele pericolose possono coinvolgere il datore di
lavoro con nuovi obblighi e nuovi strumenti atti alla gestione della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’articolo 2(4) del REACH afferma
che il Regolamento si applica “senza pregiudizio” alla legislazione comunitaria
relativa agli ambienti di lavoro e alla protezione ambientale e da ciò deriva
la necessità per i DdL di garantire rispondenza agli obblighi imposti sia dal
REACH, sia dalla legislazione italiana derivante dal recepimento delle
Direttive CAD/CMD in quanto la conformità ad uno dei due corpi normativi non
può giustificare l’inosservanza degli obblighi imposti dall’altro.
L’INTEGRAZIONE REACH/CLP E TESTO UNICO
Nel contesto di applicazione del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. devono essere noti, per ogni sostanza o miscela presente
negli ambienti di lavoro, la composizione chimica e le caratteristiche
chimico-fisiche nonché quelle relative alla sicurezza nell’utilizzo, nella
manipolazione e nello stoccaggio. Tali informazioni si possono ricavare dalla
Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) disciplinata dall’art.31 e dall’Allegato II
del Regolamento REACH, considerando in particolare che l’Allegato II è stato
modificato dal Regolamento (UE) N.430/2010 prima e dal Regolamento (UE)
N.830/2015, poi, entrato in vigore il 1.6.2015. [5,6]
In generale, sono particolarmente
rilevanti le novità introdotte dal Regolamento REACH riguardo all’obbligo per i
DdL, nel loro ruolo di utilizzatori a valle (downstream user - DU). Il DdL (DU)
deve controllare le modalità di utilizzo e gli usi identificati dal fornitore
al fine di contribuire all’identificazione delle Condizioni Operative (OC) e
delle Misure di Gestione del Rischio (RMM) e deve ottemperare all’obbligo di
comunicare a monte della catena di approvvigionamento (notifica prevista dall’art.37
par.2 del REACH) dell’uso che egli intende fare della sostanza, se non già
contemplato nella SDS che ha ricevuto. Il fabbricante/importatore soggetto alla
registrazione di una sostanza per quantitativi superiori o uguali a 10
tonnellate/annue, predispone lo scenario di esposizione, la categoria d’uso o
gli usi pertinenti identificati o gli usi sconsigliati, ed essi diventano parte
integrante della SDS o della eSDS. È previsto dal REACH che se l’uso della
sostanza fatto dal DdL, nel ruolo di utilizzatore a valle non rientra fra gli
usi identificati dal fabbricante/importatore il DU è chiamato a
all’elaborazione del Chemical Safety Report (CSR, Rapporto sulla sicurezza
chimica). Il CSR, in generale, delinea gli scenari di esposizione (SE) pertinenti
(in caso di sostanze classificate come pericolose) e rilevanti per l’impiego
della sostanza che dovrà figurare in allegato alla SDS la quale, così
integrata, verrà denominata Scheda di Dati di Sicurezza estesa (eSDS), come
indicato dalla Linea Guida dell’ECHA sul Chemical Safety Assessment (CSA,
Valutazione della sicurezza chimica) [7].
Infine, occorre ricordare che per
talune sostanze identificate come Substances of Very High Concern (Allegato
XIV), il REACH può prevedere specifiche procedure di autorizzazione all’uso e
che occorre tenere presente le restrizioni di cui all’Allegato XVII del REACH
che individua usi consentiti e vietati, ma anche di specifiche disposizioni per
la gestione in sicurezza del prodotto.
Per quanto concerne gli aspetti
considerati salienti nell’ambito della valutazione del rischio chimico e
dell’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, il DdL si dovrà confrontare
sia con i Valori Limite di Esposizione (VLEp) degli agenti chimici, sia con i
Derived No-Effect Level (DNEL) e i Derived Minimal Effect Level (DMEL) indicati
nelle eSDS, i quali, per la differente finalità e metodologia di elaborazione,
non risultano paragonabili tra loro.
Un primo quadro di confronto
applicativo fra il REACH e il Titolo IX Capi I e II D.Lgs. 81/08 è fornito
dalla Tabella 1.
Tabella 1: Confronto REACH e Titolo IX Capi I e II D.Lgs. 81/2008
|
REACH
|
D.Lgs. 81/08
|
Obiettivi e
campo
d’applicazione |
Tutte le sostanze in quanto tali o
contenute in miscele o in articoli, fabbricate o importate in quantità superiore
a 1 t/a
|
Tutte le sostanze
pericolose
per la salute e la sicurezza dei lavoratori tal quali o contenute in
miscele o che si sviluppano da processi lavorativi in qualsiasi quantità |
Attori coinvolti |
Fabbricanti/Importatori, Utilizzatori a valle, Distributori,
Lavoratori, Consumatori, Cittadini |
Datori di Lavoro, Lavoratori e loro organizzazioni, Medici
competenti, RSPP, ASPP |
Valutazione del
rischio chimico |
Caratterizzazione della presunta esposizione al rischio
chimico per la salute e la sicurezza umana dei
lavoratori, della
popolazione
e dell’
ambiente |
Caratterizzazione
del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nello specifico
luogo di lavoro |
Conformità della
esposizione |
Esposizione Stimata/Misurata inferiore al valore del
DNEL (o DMEL) |
Misurazione della
esposizione o dimostrazione che l’esposizione sia inferiore all’OEL |
Scenari di
esposizione |
Definizione di procedure per individuare un’indice di
caratterizzazione del rischio espositivo a sostanze pericolose e rispettive
RMM che permettono di ridurre il rischio sotto il DNEL (o DMEL) considerando
anche l’apporto dei DPI quando sono interessati i lavoratori |
Valutazione
dell’esposizione a sostanze pericolose derivante anche dai processi
utilizzati (rischio irrilevante per la salute e basso per la sicurezza) RMM
in grado di ridurre il rischio al minimo senza considerare l’apporto dei DPI,
in quanto considerata misura specifica di protezione |
Autorizzazione/
Restrizione |
Autorizzazione e
Restrizione nell’uso di sostanze che destano molta preoccupazione |
Sostituzione delle sostanze pericolose e modica dei
processi produttivi |
Informazione sui
rischi chimici |
Informazioni che circolano lungo la catena
d’approvvigionamento |
Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori |
L'obiettivo principale per
l'integrazione efficace tra la normativa in materia di salute e sicurezza del
lavoro (D.Lgs.81/08) ed il REACH/CLP è evitare l’ambiguità derivanti dal
diverso contesto della Normativa sociale dei luoghi di lavoro e la Normativa di
prodotto (REACH, CLP) da parte sia del Fabbricante/ Importatore (M/I) che
dell'utilizzatore a valle.
Applicare il "REACH"
non significa che gli obblighi dei datori di lavoro sono duplicati, se il
Titolo IX Capo I D.Lgs.81/08 è stato applicato correttamente il Datore di
lavoro dovrà necessariamente revisionare il documento di valutazione del
rischio chimico e attuare eventuali modifiche alle proprie misure specifiche di
prevenzione e protezione a seguito di nuove indicazioni di RMM in SDS o in
eSDS, ma potrà avvalersi di elementi più oggettivi e riconosciuti per
giustificare le proprie valutazioni soluzioni adottate.
IL SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO E ALL’ISPETTORE PER LA SALUTE E LA
SICUREZZA SUL LAVORO
Di seguito vedremo degli elementi
di due documenti guida elaborati rispettivamente dalla Commissione Consultiva
Permanente italiana e dal Senior Labour Inspectors Committee (SLIC) della
Commissione europea:
A) La Commissione Consultiva
Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (ex art.6 del D.Lgs.81/08),
nel dicembre 2009, attraverso l’attività del proprio Comitato 9, ha ravvisato
la necessità di fornire chiare e complete indicazioni sugli aggiornamenti degli
obblighi e delle procedure conseguenti alle ricadute dei suddetti Regolamenti
sul sistema prevenzionistico definito dal D.Lgs.81/08 e s.m.i., valutando tale
impatto e fornendo indicazioni al riguardo sia ai datori di lavoro che agli
organi di vigilanza allo scopo di uniformare su tutto il territorio nazionale
le misure da applicare alla luce dei nuovi Regolamenti.
Il 28 novembre 2012, la
Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (ex
art.6 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.) ha approvato un documento di linee guida sulle
ricadute dei Regolamenti Europei REACH e CLP nell’ambito della normativa
sociale riguardante la valutazione del rischio chimico in ambito professionale
[8].
Il documento, elaborato dal
sottogruppo “Agenti Chimici” del Comitato N.9 della suddetta Commissione, ha
inteso fornire indicazioni sugli aggiornamenti degli obblighi e delle procedure
conseguenti alle ricadute dei Regolamenti europei sull’applicazione del Titolo
IX, Capi I e II, del D.Lgs.81/08 e s.m.i..
B) Il documento dello SLIC (Senior Labour
Inspectors Committee) completato nel 2013 e pubblicato nel 2014, intitolato:
“Guidance for National Labour Inspectors on the interaction of the
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation
REACH, the Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens and Mutagens
Directive (CMD)” [9], fornisce agli ispettori del lavoro indicazioni operative
in tema di adempimenti REACH. Esso è proposto quale anello di
congiunzione tra la verifica di tali adempimenti e l’applicazione dei requisiti
imposti dalla Direttiva agenti chimici (CAD) e dalla Direttiva agenti
cancerogeni e mutageni (CMD).
Di seguito nella Tabella 2 sono
riportati gli elementi che sono stati chiariti dai due documenti citati.
Tabella 2: Confronto fra i documenti guida della Commissione
Consultiva Permanente Italiana e dello SLIC Europeo
Commissione Consultiva Permanente
(Italia) |
SLIC
(Commissione Europea) |
I temi oggetto di approfondimento all’interno del
documento di linee guida della Commissione sono:
- la definizione e l’individuazione delle figure della
catena di approvvigionamento secondo i Regolamenti europei e degli attori
della prevenzione secondo il D.Lgs.81/08 e s.m.i.;
- la terminologia, che dovrà adeguarsi all’entrata in
vigore dei Regolamenti e non lasciare spazio a dubbi interpretativi indotti
dalla coesistenza con la normativa sociale tuttora in vigore. Così, ad
esempio, il termine preparati è sostituito da miscele ed il termine miscugli
impiegato nel Titolo IX del D.Lgs.81/08 è da intendersi sinonimo di miscele;
- le nuove prescrizioni per la stesura delle Schede di
Dati di Sicurezza (SDS) e i nuovi criteri di classificazione delle sostanze e
delle miscele pericolose con presenza di nuove classi di pericolo che
potrebbero comportare modifiche alla valutazione del rischio da agenti
chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni;
- il nuovo sistema di etichettatura: le indicazioni di
pericolo (frasi H), i consigli di prudenza (frasi P) e i pittogrammi
introdotti dal Regolamento CLP, non sempre direttamente riconducibili alle
vecchie frasi R, S ed ai simboli di pericolo;
- la coesistenza di etichettatura su imballaggi diversi
dello stesso prodotto secondo il CLP e secondo la vecchia normativa fino al
1° giugno 2015;
- l’eventuale necessità di aggiornamento della valutazione
del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni negli
ambienti di lavoro, ai sensi dell’art.223, comma 1 e dell’art.236 del
D.Lgs.81/08 e s.m.i., nei casi in cui le informazioni inerenti alle proprietà
delle sostanze pericolose, cancerogene e mutagene siano state modificate o
aggiornate dalle nuove norme;
- la necessità, da parte del datore di lavoro (DdL), di
aggiornare la formazione e l’informazione per tutti gli attori della
prevenzione di cui al D.Lgs.81/08 e s.m.i., relativamente ai nuovi criteri di
classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele
pericolose ed alle nuove eventuali misure di gestione del rischio da adottare
in azienda;
- l’attivazione di protocolli di sorveglianza sanitaria
fondati sui nuovi criteri di classificazione di agenti chimici pericolosi,
cancerogeni e/o mutageni fissati dal CLP, fatti salvi i casi in cui si
riscontra un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei
lavoratori (Art.224, comma 2, del D.Lgs.81/08);
- l’aggiornamento della segnaletica di sicurezza in base
ai nuovi pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP. |
Nonostante il REACH le Direttive CAD/CMD condividano la
stessa filosofia rispetto alla protezione del lavoratore ed abbiano comuni
obbiettivi anche rispetto ad una maggiore protezione della salute umana, vi è
un certo numero di differenze nelle modalità con le quali tali finalità
vengono perseguite:
- il Regolamento REACH è una norma di prodotto ad ampio
spettro ed i relativi adempimenti abbracciano i campi della salute e della
sicurezza del lavoro, la protezione ambientale e la tutela dei consumatori,
mentre le Direttive CAD/CMD sono incentrate unicamente sugli aspetti di
salute e sicurezza occupazionali;
- le Direttive CAD/CMD impongono ai DdL di valutare i
rischi cui sono espositi i lavoratori che manipolano sostanze pericolose e
quindi di identificare le necessarie misure di controllo non solo per i
rischi direttamente imputabili ai prodotti di partenza utilizzati, ma anche
quelli risultanti dall’interazione durante i processi di lavorazione. D’altra
parte il REACH pone l’onere della valutazione del rischio e l’identificazione
delle relative misure di controllo in capo al produttore o importatore di
sostanze chimiche ossia al soggetto collocato al più alto livello nella
catena di approvvigiona-mento. Ciò comporta che la valutazione del rischio
secondo le Direttive comunitarie risulti specifica per il
luogo di lavoro mentre le misure di gestione del rischio
identificate dal REACH sono scenari, in genere, di più ampia applicabilità;
- le Direttive CAD/CMD coprono tutte le attività di lavoro
che comportano la manipolazione di sostanze e miscele pericolose inclusi i
processi che generano sostanze e miscele pericolose per la salute, quali, ad
esempio, i fumi di saldatura, le polveri di legno e i gas esausti dei motori
diesel. Il REACH non si applica a sostanze e miscele generate da processi e
perciò in questi casi non è richiesta la redazione di un CSR né di un CSA e
dei relativi SE;
- il REACH è basato sulla sostanza e la valutazione del
rischio secondo il REACH è incentrata sull’utilizzo di quella sostanza lungo
l’intera catena di approvvigionamento. E’ improbabile che la valutazione del
rischio secondo il REACH prenda in considerazione le altre sostanze/miscele
in uso in un particolare sito produttivo o le interazioni e gli effetti
combinati sulla salute di differenti sostanze in un certo processo. D’altra
parte le Direttive CAD/CMD tendono ad essere più basate sul processo (o
specifiche del luogo di lavoro) per cui il DdL tende a valutare più il
processo condotto (incluse le misure di controllo in essere) ed anche a tutte
le sostanze impiegate nel processo. |
La Guida per i National Labour
Inspectorates enfatizza sulla priorità di taluni articoli REACH e delle
direttive CAD/CMD, di seguito riportati nella Tabella 3.
Articolo del REACH |
Argomento rilevante |
Articolo della CAD |
35 |
I datori di lavoro
(DU) consentono ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle
informazioni |
8 |
37(5) |
Ogni utilizzatore a
valle identifica e applica le misure per controllare adeguatamente i rischi
identificati nella SDS |
6 |
56 |
Uso delle sostanze
richiedendo l’autorizzazione |
- |
67(1) |
Sostanze il cui uso
è ristretto |
- |
LA CONOSCENZA DELLO SCENARIO DI ESPOSIZIONE: DALLA SDS ALLA VALUTAZIONE
DEL RISCHIO CHIMICO - ALCUNE RIFLESSIONI
Il datore di lavoro, spesso nel
ruolo di DU secondo il REACH, deve interrogarsi e chiedersi se lo scenario di
esposizione proposto dal fornitore (M/I) è conforme ai Capi I e II D.Lgs.
81/08.
Il DU deve verificare e
documentare (art.37.5 REACH) le Condizioni Operative (OC) e le Misure di
gestione del rischio (RMM). Se una qualsiasi misura di gestione del rischio
definita in ambito REACH si rivela inappropriata per gli utilizzatori, le
ragioni per cui ciò accade dovrebbero essere registrate nell’ambito della valutazione
del rischio professionale e gli utilizzatori dovrebbero informare i propri
fornitori in proposito.
Fondamentalmente l’uso sicuro
deve essere l’obiettivo del DU.
Gli elementi per centrare
l’obiettivo sono la comunicazione lungo la catena dell’approvvigionamento e la
centralità della Scheda di Dati di Sicurezza, sia pur estesa, nel processo di
valutazione e nella scelta delle misure di prevenzione e protezione dal rischio
chimico.
Agli ispettori spetta il compito
di controllare che gli utilizzatori ed i fornitori abbiano provveduto in tal
senso. In merito alla valutazioni del rischio l’ispettore verificherà che il
utilizzatore a valle (Duty holder) abbia:
- perseguito la possibilità della
sostituzione (CAD/CMD);
- rispettato le disposizioni
dell’autorizzazione o della restrizione (REACH art.56.1 e 67.1);
- utilizzato le informazioni
fornite dalla SDS (CAD/CMD);
- identificato e applicato misure
appropriate indicate nella eSDS o nel proprio CSA (REACH art. 37.5, sezioni 7 e
8 della SDS);
- giustificato e documentato
nella valutazione dei rischi di cui al CAD/CMD se le RMM siano inadeguate ed
informato il fornitore della SDS (REACH art.34);
- dimostrato che le misure di
prevenzione e protezione e i controlli impiantistici esistenti sul luogo di
lavoro siano equivalenti alle RMMs al fine della protezione del lavoratore
dagli effetti dell'esposizione; ciò deve essere giustificato nel documento di
valutazione dei rischi fino a quando un uso non sia al di fuori delle
condizioni descritte nello scenario di esposizione, per il quale viene
individuata una possibile non-conformità.
In merito alle misure di
controllo l’ispettore verificherà che il Downstream User (duty holder) abbia:
- non solo applicato le RMM
indicategli dal REACH, ma abbia assicurato che esse siano efficaci e conformi
alle CAD/CMD, ad esempio utilizzando un adeguato monitoraggio o sorveglianza
sanitaria;
- controllato se il DNEL
differisca da un OELV esistente per la stessa durata.
Devono essere soddisfatti tutti
gli OELV (Occupational Exposure Limit Value) di cui alle CAD/CMD. Le RMM
dovrebbero fornire un livello di protezione necessario per soddisfare il DNEL:
- laddove il DNEL e OELV si
differenzino fra di loro, l'obiettivo è comunque ridurre l'esposizione dei
lavoratori applicando tuttavia la gerarchia legislativa in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e comunque, per l'utilizzatore finale potrebbe essere
necessario effettuare un proprio CSA. Per risolvere questa discrepanza si
dovrebbero sempre coinvolgere i fornitori al fine di derimere il problema;
- applicare la gerarchia dei
controlli tecnici come indicato in SDS/RMM, ponendo estrema attenzione alla
scelta delle misure di prevenzione e protezione che vengono individuati nel
documento di valutazione dei rischi chimici;
- giustificare la necessità
dell’uso dei dispositivi di protezione individuale.
In merito alla SDS si sottolinea
che tutte le sezioni sono importanti, ma per il luogo di lavoro le seguenti
sezioni sono maggiormente rilevanti:
sezioni 1,2,3
(Identificazione e Composizione), il cui contenuto deve essere coerente con le
sezioni
9 e 10 riguardanti le proprieta chimico-fisiche e la reattività e la
sezione
11 in cui sono riportati dati tossicologici;
sezioni 7,8 (Uso e
protezione) e le
sezioni 4,5,6 (riguardanti le misure da adottare in caso di
primo soccorso ed emergenza).
Per quanto riguarda le Schede di
Dati di Sicurezza l'ispettore controllerà la qualità delle informazioni e dei
flussi di informazioni e pertanto egli dovrà:
- verificare che la SDS sia
accessibile a tutti coloro che utilizzano o siano esposti alla sostanza
pericolosa o alla miscela;
- assicurare che la SDS sia
conforme all'Allegato II del REACH (cosi come aggiornato dal Reg. N.830/2015) e
che garantisca che i dettagli sull¡¦etichettatura di pericolo siano coerenti
con la sezione 2 della SDS;
- controllare che la SDS riporti
la data di elaborazione e che qualsiasi data/dettaglio di revisione sia fornito
nella sezione 16;
- incrociare il controllo della
SDS con l'allegato IV del Regolamento CLP (consigli di prudenza) per garantire
una corretta assegnazione delle misure di prevenzione e protezione sul luogo di
lavoro;
- prendere in considerazione
tutta la catena di approvvigionamento per risolvere eventuali problemi
identificati nella SDS.
COME È POSSIBILE STABILIRE SE UNO SCENARIO DI ESPOSIZIONE SIA
APPLICABILE E COMPATIBILE CON IL TITOLO IX CAPI I E II D.LGS.81/08
Conoscere lo scenario di
esposizione (ES) è importante per il DU. Tuttavia è bene ricordare che lo
Scenario di Esposizione di cui all’art. 3(37) REACH) è l’insieme delle
condizioni lavorative, comprese le condizioni operative (OC) e le misure di
gestione del rischio (RMM), che descrivono come la sostanza è fabbricata o
utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o
l'importatore controllano, o raccomandano agli utilizzatori a valle di
controllare l'esposizione dell’uomo e dell'ambiente. Vi è tuttavia da
sottolineare che la valutazione dei rischi chimici nel luogo di lavoro esula
dal considerare le sostanze solo pericolose per l’ambiente e pertanto gli
aspetti ambientali non interessano all’applicazione del D.Lgs. 81/08.
Nella fattispecie dei luoghi di
lavoro gli Scenari di esposizione (ES) consistono nell’elencazione di una serie
di condizioni (condizioni operative e misure di controllo del rischio)
descrittive del modo in cui la sostanza è prodotta o impiegata nel ciclo di
vita e di come il produttore/importatore
fronteggia l’esposizione ai danni
dei lavoratori o raccomanda agli utilizzatori a valle di fronteggiare la loro
esposizione.
Le SDS e lo SE forniscono nel
loro insieme informazioni utili ad effettuare la valutazione del rischio
professionale con particolare riferimento alle fasi di:
- identificazione dei rischi;
- determinazione delle misure di
controllo del rischio;
- verifica della efficacia delle
misure di controllo del rischio.
Informazioni più dettagliate sono
contenute nella guida pratica n.13 dell’ECHA: “Come gli utilizzatori a valle
possono utilizzare gli scenari di esposizione” [10].
Di seguito un flow chart (Figura
1) per la verifica da parte di un DdL/DU dello Scenario di Esposizione ricevuto
dal proprio fornitore (M/I) .
Nel caso in cui l’uso non sia
compreso nello scenario di esposizione, si possono profilare le seguenti
possibilità:
- ricondurre l’uso alla
conformità con lo SE applicando le misure di controllo ivi indicate. Nel far
questo il DU deve verificare la valutazione del rischio condotta ai sensi delle
Direttive CAD/CMD ed assicurare che durante l’uso delle sostanze/miscele chimiche
sia adottato e mantenuto un adeguato controllo dell’esposizione;
- il DU può trasmettere al
fornitore le informazioni rilevanti necessarie a predisporre lo SE e chiedere
al fornitore di rendere l’uso che egli fa della sostanza un uso identificato
predisponendone il relativo SE. In attesa della definizione dello SE,
l’utilizzatore dovrebbe selezionare le misure di controllo identificate idonee
sulla scorta della valutazione del rischio condotta in ottemperanza delle
Direttive CAD/CMD. Il REACH all’art.39 prescrive un periodo di 6 o 12 mesi per
adempiere a tali compiti secondo gli artt.37 e 38. Nel frattempo le attività
possono continuare ad essere svolte. Il fornitore è tenuto a identificare l’uso
entro 1 mese (art.37/3);
- individuare un altro fornitore
che abbia incluso l’uso in questione nei propri SE;
- redigere la propria CSA
(l’art.37, paragrafo 4 del REACH stabilisce quando è obbligatoria una DU-CSR e
in quali circostanze si applicano deroghe a riguardo) ed utilizzarla per
determinare le misure di controllo. Nei casi in cui il REACH non preveda una
CSA, gli utilizzatori sono comunque obbligati ad adottare le misure di
controllo derivanti dalla propria valutazione del rischio e previste
dall’applicazione delle direttive CAD/CMD;
- interrompere l’uso della
sostanza/miscela.
Infine, è possibile che non
esista uno SE per una certa sostanza/miscela o perché questa non è stata ancora
registrata o perché non è necessaria una CSA o perché non è obbligatorio
predisporlo. In questi casi gli utilizzatori della sostanza/miscela dovrebbero
adottare misure selezionate sulla base della propria valutazione del rischio.
Quando si selezionano misure di
gestione del rischio è importante tenere conto delle informazioni derivanti
dalla SDS con particolare riferimento alle sezioni 7 (Modalità di manipolazione
in sicurezza di sostanze/miscele) e 8 (Misure di riduzione dell’esposizione
quali la ventilazione e i DPI per la protezione della salute e della sicurezza
del lavoratore).
COME RENDERE L'USO DELLA SOSTANZA UN USO IDENTIFICATO?
Il datore di lavoro deve
interrogarsi e chiedersi se lo scenario di esposizione proposto dal fornitore
(M/I) sia conforme al Titolo IX Capi I e II D.Lgs. 81/08. Nella Figura 2 sono
rappresentate le situazioni che possono paventarsi al DU. Laddove le OC e le
RMM proposte dal M/I e quelle del DU sono diverse occorre considerare la
possibilità di effettuare lo scaling.
Ci si può interrogare su quando i
datori di lavoro (DUs) possano effettuare lo scaling, in tal caso ciò è
possibile quando:
- la valutazione del rischio
chimico effettuata è quantitativa;
- M/I hanno impiegato un modello
di valutazione e non misurazioni di esposizione;
- M/I hanno definito i
determinanti dell’esposizione impiegati nel CSA soggetti implicitamente a
scaling;
- sono interessate altre vie di
esposizione;
- sono interessati altri organi
bersaglio;
- la durata e la frequenza
dell’esposizione alla sostanza implicano una diversa velocità di assorbimento.
INPUT PER IL DDL PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ AL REACH
Per quel che riguarda gli
obblighi relativi alla trasmissione delle informazioni lungo la catena di
approvvigionamento, esempi di non-conformità riscontrate dagli ispettori
rispetto alle SDS spaziano dalla mancanza di sufficienti dettagli nel merito
delle misure di gestione del rischio (sezioni 7 e 8 della SDS) alla mancata
compilazione di intere sezioni fino agli errori di classificazione di sostanze
e di miscele.
Se si tratta degli adempimenti
connessi all’uso di agenti chimici nei luoghi di lavoro, le Direttive CAD/CMD
rimangono estremamente rilevanti ed è probabile che in molti casi debbano
essere privilegiate rispetto al Regolamento REACH.
Di contro, il REACH è normalmente
il riferimento più appropriato rispetto alla legislazione generale riguardante
la salute e la sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:
- quando la violazione consiste
nell’uso di una sostanza al di fuori della registrazione ossia al di fuori
delle condizioni descritte dallo SE o, altrimenti, contro il parere del
fornitore. Tali situazioni sono, infatti, specificamente descritte dal REACH,
ma non dai recepimenti delle Direttive europee;
- quando il DU non abbia
trasmesso le informazioni di cui dispone alle figure collocate più in alto,
cioè a monte, nella catena di approvvigionamento nei casi in cui ciò sia
richiesto (inappropriatezza delle informazioni sulla gestione del rischio o
acquisizione di nuove informazioni sulla pericolosità degli agenti chimici);
- nei casi in cui il DU stia
impiegando sostanze soggette ad autorizzazione, ma per le quali
l’autorizzazione non è stata concessa;
- quando il DU sta utilizzando
una sostanza soggetta ad autorizzazione, ma al di fuori delle condizioni
accordate per l’uso;
- quando il DU sta utilizzando
sostanze soggette a restrizione, ma secondo modalità che non soddisfano le
condizioni della restrizione;
- quando l’utilizzatore è tenuto
a fornire informazioni (del tipo di quelle contenute nelle SDS) ai suoi
dipendenti e ad ogni altro soggetto esposto a sostanze pericolose sotto la
propria responsabilità, ma non lo fa;
- quando al formulatore è
richiesto di predisporre e fornire una SDS ma non adempie a tale obbligo o lo
fa in modo inadeguato ed insufficiente.
CONCLUSIONI
I datori di lavoro/DUs devono
rispettare il REACH. Inoltre, nell’ambito del Titolo IX Capi I e II D.Lgs.81/08
i datori di lavoro/DUs dovrebbero:
- contribuire con il M/I a
migliorare l'uso sicuro delle sostanze chimiche;
- identificare meglio la sua
destinazione d'uso/uso identificato, come descritto nella sezione 1.2 della
nuova SDS della sostanza o miscela pericolosa;
- garantire che qualsiasi misura
di gestione del rischio descritta nella sezione 8.2 della nuova SDS sia
adottata in conformità al Titolo IX Capi I e II D.Lgs.81/08.
- i Produttori/Importatori (M/I)
devono cooperare con i datori di lavoro/DUs e con le Autorità di controllo al
fine di stabilire le corrette informazioni da fornire e da introdurre nelle
schede di dati di sicurezza (SDS) e negli scenari di esposizione (ES), in
conformità al Titolo IX Capi I e II D.Lgs.81/08.
Dal punto di vista del controllo
si riportano alcune considerazioni per l’enforcement fatte dallo SLIC:
- in merito agli obblighi
sull’“uso” di sostanze chimiche nei luoghi di lavoro, le normative CAD/CMD
rimarranno le normative più rilevanti per gli ispettori dei luoghi di lavoro
per garantire che i rischi per la salute dei lavoratori siano controllati.
Questo può quindi essere seguito dall’enforcement per risolvere le
non-conformità in ambito REACH.
- tuttavia, interventi normativi
(compresi le sanzioni amministrative e penali) nell'ambito di REACH sono attesi
laddove la normativa CAD/CMD non si applichi, ad esempio quando:
- un DU utilizza la sostanza al
di fuori delle condizioni indicate nello scenario d'esposizione;
- non è stata effettuata una
comunicazione a monte della catena di approvvigionamento da parte del DU,
laddove le RMM fornite non risultavano appropriate;
- il DU non ha un’autorizzazione
od il suo uso non è coperto da un’autorizzazione del fornitore o non c’è
rispetto delle condizioni di autorizzazione o di restrizione;
- il DdL non fornisce l'accesso
alle informazioni della SDS per i suoi lavoratori subordinati o a essi
equiparati.
BIBLIOGRAFIA
[1] REGOLAMENTO (CE) N.1907/2006,
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche,
che modifica la direttiva1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la
direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, pubbl. su G.U. dell’Unione Europea n.L.136
del 29/05/2007.
[2] REGOLAMENTO (CE) N.1272/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle
miscele che modifica e abroga le direttive 67/548 e 1999/45 e che reca modifica
al Regolamento (CE) n.1907/2006, pubbl. su G.U. dell’Unione Europea n.L.353/1
del 31/12/2008.
[3] DECRETO LEGISLATIVO
09/04/2008, N.81. Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
pubbl. su S.O. N.108/L alla G.U. n.101 del 30/04/2008.
[4] DECRETO LEGISLATIVO
03/08/2009, N.106. Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, pubbl. su S.O. N.142/L alla G.U. n.180 del
05/08/2009.
[5] REGOLAMENTO (UE) N.453/2010
della Commissione del 20 maggio 2010 recante modifica del Regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione,
la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH), pubbl. sulla G.U. dell’Unione europea n.L. 133 del 31/5/2010.
[6] REGOLAMENTO (UE) N.830/2015
della Commissione del 28 maggio 2015 recante modifica del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione,
la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH), pubbl. sulla G.U. dell’Unione europea n.L.132/8 del 29/5/2015.
[7]
EUROPEAN CHEMICALS AGENCY (ECHA). Guidance on information requirements and
chemical safety assessment. Version 1.1 ( http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
), December 2011.
[8] COMMISSIONE CONSULTIVA
PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO COMITATO 9 – SOTTOGRUPPO AGENTI
CHIMICI. Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio
chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
(Titolo IX, Capo I “Protezione da Agenti Chimici” e Capo II “Protezione da
Agenti Cancerogeni e Mutageni”), alla luce delle ricadute del Regolamento (CE)
n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals -
REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging -
CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche all’Allegato II del
Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di
sicurezza), Documento approvato in data 28 novembre 2012. http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Documents/Documento_agenti_chimici_09012013.pdf
[9] SENIOR LABOUR INSPECTORS COMMITTEE (SLIC).
WS5 Guidance published for National Labour Inspectorates (NLIs) on enforcement
and interaction of REACH/CAD & CMD (Doc.2229_EN), 2013.
https://circabc.europa.eu/sd/a/25098040-bcb8-4ced
9203a2bcea5e873c/SLIC_GuidanceforNationalLabourInspectorsoninteractionofREACH,CADandCMD_IT.pdf
[10]
EUROPEAN CHEMICALS AGENCY (ECHA). How downstream users can handle exposure
scenarios. Practical Guide 13. http://echa.europa.eu/documents/10162/13655/du_practical_guide_13_en.pdf
Mariano Alessi, ,
Direzione
Generale della Prevenzione Sanitaria – Ministero della Salute
Celsino Govoni
, Autorità
Competente REACH e CLP di Modena – Dipartimento di Sanità Pubblica - Azienda
USL di Modena; Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica – Assessorato
Politiche per la Salute - Regione Emilia-Romagna; Coordinamento Tecnico della
Prevenzione nei Luoghi di Lavoro delle Regioni e Province autonome e
Coordinamento Interregionale REACH
Luigia Scimonelli,
Direzione
Generale della Prevenzione Sanitaria – Ministero della Salute;
Centro Nazionale Sostanze Chimiche –
Istituto Superiore di Sanità
A proposito dei regolamenti Reach
e CLP ricordiamo alcuni recenti articoli di PuntoSicuro, con particolare riferimento
alla scadenza del primo giugno 2015:
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