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"Controlli di sicurezza nei cantieri: il concetto di ultimazione dei lavori"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
23/11/2015 -
Il cantiere non
può considerarsi concluso e quindi non può considerarsi esaurita la posizione
di garanzia del coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione allorquando sono terminati i lavori
edili nel senso stretto della parola. E’ quanto emerge da questa sentenza della
Corte di Cassazione secondo la quale l’esecuzione dei lavori edili, pur essendo
un elemento che caratterizza un cantiere temporaneo o mobile, non è sufficiente
a definire anche i limiti spazio-temporali della sua esistenza che devono
essere correlati alla conclusione di tutte le fasi di lavorazione anche
successive a quelle edili vere e proprie funzionali al collaudo e alla consegna
dell’opera.
Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in Cassazione
La Corte di Appello ha
confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza
preliminare presso un Tribunale nei confronti di un coordinatore per la
sicurezza in relazione al reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione
di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'infortunio era accaduto
a un dipendente di una ditta subappaltatrice incaricata in un cantiere edile allestito
in uno stabilimento per la realizzazione di un nuovo impianto di laminazione.
Al momento dell'infortunio erano state realizzate tutte le opere edili, quelle
meccaniche ed idrauliche e l'automazione era in fase di completamento; l'impianto
era funzionante ma non produttivo e quindi con gli organi lavoratori e
trasferitori in funzione benché privi di protezione. La messa a punto
dell'impianto richiedeva una serie di prove di funzionamento ed il lavoratore
deceduto era stato incaricato insieme ad un collega, di cambiare un tubo di
gomma sotto la piattaforma di un macchina allorquando la stessa, essendo stata
messa improvvisamente in funzione, lo ha schiacciato contro una base in ferro
posta sopra la sua testa, causandone il decesso.
All'imputato è stato ascritto,
in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, di aver
omesso nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento indicazioni specifiche circa la fase di prove
tecniche di impianto e di non aver previsto, per la fase di messa a punto
dell'impianto stesso, particolari disposizioni e dispositivi di prevenzione e
di tutela rispetto ai rischi di infortunio benché, in quella fase, l'impianto
non disponesse ancora di un sistema di protezione collettiva dei lavoratori,
non fossero state messe in atto misure di sicurezza oggettive e collettive a
tutela dei lavoratori, non fosse stata predisposta segregazione delle aree
interessate alle prove, non vi fossero segnali che indicassero l'effettuazione
delle prove, tanto meno segnali di avvertimento del pericolo, non fosse
prevista, né era in essere, sorveglianza degli accessi alle aree coinvolte
dalle prove, basandosi il sistema di protezione dei lavoratori adottato
solamente sul coordinamento delle operazioni, sulla comunicazione verbale e su
una verifica visiva dell'area interessata. Si rimproverava altresì al
coordinatore di avere omesso, nelle riunioni di coordinamento con le imprese
interessate, di concordare un protocollo operativo condiviso per la gestione
della messa in esercizio dell'impianto, in raccordo con la direzione dei lavori.
Ha ricorso in
Cassazione l’imputato lamentando una erronea applicazione dell'art. 89 lett. a) e dell'All. X del D. Lgs. 9/4/2008 n.
81 che definiscono il cantiere temporaneo o mobile. Secondo il ricorrente,
infatti, i giudici di merito avrebbero erroneamente interpretato l'art. 89,
comma 1, lett. a) e l'All. X del D.
Lgs. n. 81/2008 ritenendo che la
posizione di garanzia del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione
perdurasse anche dopo la cessazione del cantiere temporaneo o mobile da lui
coordinato. Posto, secondo il ricorrente, che tutte le attività lavorative
elencate nell'All. X devono ritenersi assoggettate alla disciplina del Titolo
IV del D. Lgs. n. 81/2008 solo laddove vengano svolte all'interno di un
cantiere edile o di genio civile, nel caso concreto, secondo il ricorrente, sono
state erroneamente ricomprese nel perimetro del cantiere temporaneo o mobile anche le attività di taratura
dell'impianto effettuate dopo la conclusione dei lavori edili. Tutti gli
interventi sull'impianto di laminazione da realizzare dopo la fine dei lavori
edili, secondo lo stesso, rientravano nella disciplina del luogo di lavoro
fisso rappresentata dall'art. 26 de D. Lgs. n. 81/2008, a norma del quale il committente
assume la direzione di tutte le lavorazioni strettamente connesse allo
svolgimento del ciclo produttivo, estranee al cantiere temporaneo o mobile e
quindi alle competenze del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato
ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha quindi rigettato. L'attività
di posa e regolazione delle tubazioni ed opere idrauliche, ha sostenuto la
suprema Corte, era oggetto dell'appalto in quanto parte dell'intervento di
ristrutturazione generale dell'impianto di laminazione perché l'opera di
ammodernamento di un impianto può dirsi completata solo ove lo stesso sia di
nuovo idoneo al funzionamento, previo collaudo. Nel programma cronologico di
svolgimento dei lavori erano chiaramente indicate le date in cui erano previste
le prove a caldo dell'impianto. Il contenuto del POS dell’ impresa esecutrice rendeva
evidente come l'incarico del coordinatore si dovesse esplicare non solo con
riguardo alle opere edili ma anche con riferimento a quelle idrauliche ed
elettriche ed inoltre il contenuto del verbale di una riunione di coordinamento
evidenziava come l'imputato si dovesse ingerire non solo nella gestione delle
opere edili ma anche nel coordinamento delle stesse con le altre opere in
corso, con previsione anche della messa in esercizio della macchina.
Il cantiere edile,
secondo la Sez. IV, al momento dell'infortunio doveva ritenersi ancora in atto
in quanto, benché fossero state già realizzate le strutture edili, dovevano
ritenersi inquadrabili tra i lavori propri del cantiere temporaneo o mobile anche
i lavori di installazione di impianti di tipo idraulico ed elettrico, necessari
per il successivo svolgimento dell'attività produttiva dello stabilimento del
committente. Tali lavori, infatti, non potevano dirsi terminati fintantoché vi
fossero in cantiere operai di varie ditte ancora impegnati in messe a punto di
quegli impianti ed in verifiche del loro funzionamento e dovevano ancora essere
eseguite le prove di funzionamento a freddo e a caldo, preliminari al collaudo.
Occorre ricordare, ha
così proseguito la Sez. IV, che il coordinatore per l'esecuzione è tenuto a
verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione,
da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni
loro pertinenti contenute nel Piano
di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle
relative procedure di lavoro; a verificare l'idoneità del Piano Operativo di
Sicurezza (P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve
provvedere ad adeguare in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a
migliorare la sicurezza in cantiere; a verificare che le imprese esecutrici
adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.; ad organizzare tra i datori di
lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attività nonché la loro reciproca informazione; a verificare l'attuazione
di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento
della sicurezza in cantiere; a segnalare, al committente o al responsabile dei
lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1,
e alle prescrizioni del P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la
risoluzione del contratto in caso di inosservanza; a dare comunicazione di
eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione
Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; a sospendere, in caso di
pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.
Appare, dunque, chiaro,
ha sostenuto ancora la suprema Corte, che il coordinatore per l'esecuzione
riveste un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle
lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza, momento per momento,
demandata alle figure operative,
ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto. Ed è proprio in relazione
al primario compito di coordinamento delle attività di più imprese nell'ambito
di un medesimo cantiere, normativamente attribuito a tale figura professionale,
che deve trovare fondamento la definizione della sua posizione di garanzia nel
cantiere temporaneo o mobile come positivizzata nell'art. 89, comma 1, lett. a)
del D. Lgs. n. 81/2008.
Come è evidente quindi,
ha sostenuto ancora la Corte di Cassazione, “
la lettera della legge non autorizza a ritenere che il cantiere
temporaneo o mobile debba considerarsi concluso, e che sia correlativamente
esaurita la posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione, allorché
siano terminate le opere edili in senso stretto, ponendosi tale interpretazione
in contrasto tanto con la pluralità delle lavorazioni che, ordinariamente,
afferiscono ai cantieri in cui si eseguono lavori edili, e che sono agli stessi
funzionali, quanto con la necessità di garantire la massima sicurezza dei
lavoratori legata al coordinamento delle diverse attività lavorative per tutto
il tempo necessario a consentire la completa esecuzione dell'opera, ancorché i
lavori edili in senso stretto siano stati terminati in un momento antecedente”.
“
Ciò che mantiene operante la posizione di garanzia del coordinatore per
l'esecuzione”, ha ancora precisato la Sez. IV, “
non può essere tanto il mancato completamento delle attività inerenti
ai lavori edili o di ingegneria civile propriamente detti, quanto piuttosto la
persistenza di ulteriori fasi di lavorazione proprie dell'attività di cantiere
nel suo complesso. L'esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile giova,
in altre parole, a connotare, in ragione del tipo di attività che ivi si
svolge, il cantiere temporaneo o mobile, ma non è sufficiente a definire anche
i limiti spaziotemporali di tale cantiere, diversamente correlati al
perfezionamento di tutte le fasi di lavorazione, anche successive ai lavori
edili o di ingegneria civile in senso stretto, funzionali al collaudo ed alla
consegna dell'opera”.
In conclusione alla luce
del principio interpretativo sopra esposto la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato
l'assunto in base al quale sull’imputato non incombesse alcun obbligo di
garanzia in ragione del fatto che le opere edili fossero terminate e che, con
esse, fosse cessato il cantiere temporaneo da lui coordinato, posto che l'opera
alla cui realizzazione il cantiere era preordinato non era stata consegnata al
committente e nel cantiere si dovevano ancora svolgere attività di regolazione
degli impianti strumentali alle prove di funzionamento, a loro volta
preliminari al collaudo.
Gerardo Porreca
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