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"Strutture sanitarie: indirizzi applicativi per la prevenzione incendi"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
23/11/2015 - Con il
Decreto 19 marzo 2015 del Ministero dell’Interno recante ‘
Aggiornamento
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private
di cui al decreto 18 settembre 2002’ sono stati introdotte modifiche e aggiornamenti relativi alla
regola tecnica di prevenzione incendi delle strutture sanitarie. Aggiornamenti che riguardano:
- le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero
ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno,
con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro dell'Interno 18 settembre 2002;
- le strutture, nuove ed esistenti, che erogano prestazioni di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle
riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, aventi
superficie maggiore di 500 m2;
- le strutture sanitarie che,
per minore superficie o minor numero di posti letto, non sono soggette
ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I del DPR
151/2011.
Riguardo al Decreto
del 19 marzo 2015, che ha avuto anche una successiva
modifica con un comunicato del Ministero dell’Interno pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, è stata recentemente pubblicata una circolare del Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile che riporta
alcuni indirizzi applicativi.
La
Circolare prot. n.
12580 del 28 ottobre 2015 ricorda che gli Allegati I e II del DM
19 marzo 2015 “sostituiscono integralmente i titoli III e IV della regola tecnica
di prevenzione incendi del decreto del Ministro dell'Interno 18 settembre 2002,
mentre l’Allegato III aggiunge il titolo V concernente il
sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento
antincendio delle strutture sanitarie esistenti che non abbiano ancora
completato l'adeguamento antincendio nel previsto termine del 28 dicembre 2007”.
E per assicurare la continuità di esercizio di tali strutture “è stato
individuato un
percorso con scadenze
differenziate in relazione alla tipologia di struttura da adeguare”.
Nel documento vengono esplicitate
varie scadenze per:
A- strutture che erogano
prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi
superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1000 m2;
B- strutture che erogano
prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi
superficie maggiore di 1000 m2;
C- strutture che erogano
prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a
ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto.
Inoltre per quanto riguarda
l'allegato III, che introduce il nuovo titolo V e detta le specifiche
indicazioni sul sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento
antincendio della intera struttura sanitaria o di parte di essa (padiglione,
lotto, reparto) ancora da adeguare, “si evidenzia che la predisposizione e
l'adozione di tale sistema deve definire e attuare i divieti, le limitazioni e
le condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, per ciascuna delle fasi
del programma di adeguamento, seguendo in modo dinamico l'intero processo. Si
evidenzia, altresì, che anche i
responsabili
di strutture esistenti per le quali siano stati pianificati o siano in
corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell'Interno del 18
settembre 2002 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando,
ovvero sulla base di un progetto approvato in data antecedente all'entrata in
vigore del decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2002, che non
intendano optare per l'applicazione del D.M. 19 marzo 2015, sono tenuti ad
aggiornare sotto la propria responsabilità il documento relativo al sistema di
gestione della sicurezza per ogni fase di adeguamento, riconsiderando la consistenza
numerica degli
addetti antincendio
alla luce del cronoprogramma dei lavori, da completarsi, in ogni caso, entro il
24 aprile 2025”.
Inoltre per la
predisposizione del sistema di gestione
della sicurezza, e per la relativa attuazione, “deve essere individuato, dal
titolare dell'attività, un ‘
responsabile
tecnico della sicurezza antincendio’. Questo responsabile deve essere in
possesso “di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di
specializzazione ai sensi del decreto
del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 e può coincidere con altra figura
tecnica presente all'interno dell'attività”.
Riguardo poi agli
addetti antincendio si indica che “deve
essere previsto, inoltre, un numero di addetti antincendio, determinato con il
metodo riportato nello stesso titolo V. Tali addetti antincendio sono distinti
in :
-
addetti di compartimento, nel numero indicati in tabella 1, che
assicurano il primo intervento immediato e che possono svolgere altre funzioni
sanitarie o non;
-
squadra antincendio che si occupa dei controlli preventivi e
dell'intervento in caso di incendio, anche in supporto agli addetti di
compartimento.
Con la designazione di tali
addetti antincendio si adempie anche all'obbligo previsto dall'articolo 18 del
D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, restando comunque in capo al datore di lavoro
la definizione delle correlate modalità organizzative”.
Si segnala che, in ragione delle
finalità stabilite dalla regola tecnica, “tutti gli addetti
antincendio sopra indicati dovranno frequentare il corso relativo ad
attività a rischio di incendio elevato di cui al D.M. 10 marzo 1998 e
conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28
novembre 1996, n. 609”.
Dopo aver chiarito cosa si intende
per compartimento, la circolare indica che relativamente alla determinazione
del numero minimo di
addetti di
compartimento, si dovrà “assumere il numero più cautelativo tra quelli che
si determinano con riferimento ai diversi parametri indicati” nella tabella 1 presente
nella circolare. Tale tabella (“Esempi di determinazione del numero di addetti
di compartimento”) è da intendersi “relativa ai soli compartimenti dove sono
previste degenze (a prescindere dal numero dei ricoverati effettivi)”.
Il documento, che riporta anche
una precisazione relativa ai gas medicinali, si sofferma infine sui
requisiti del responsabile tecnico della
sicurezza antincendio.
In particolare si ricorda che la
norma stabilisce che tale responsabile deve:
a) “essere una figura tecnica;
b) essere in possesso dell'
attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di
specializzazione di cui al decreto 5 agosto 2011”.
E relativamente al punto a) “si
fa presente che la figura tecnica rientra tra le professioni individuate nel
decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2011. Inoltre, è appena il caso di
segnalare che requisiti di cui al punto b) risultano in possesso di tutti i
professionisti antincendio già iscritti negli appositi elenchi del Ministro
dell'interno”.
RTM
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