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"Il fumo passivo negli ambienti di lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Salute
25/11/2015 -
È stato stimato che nell’Unione
europea circa 7.300 adulti, di cui 2.800 non fumatori, sono deceduti nel 2002 a
seguito dell’esposizione al fumo di tabacco presente
negli ambienti di lavoro [1]; per i lavoratori del settore della ristorazione
che lavoravano in locali in cui era possibile fumare, il rischio di carcinoma
polmonare risultava superiore del 50% rispetto ai lavoratori che non erano
esposti [2].
Classificazione del fumo passivo
Il fumo passivo è stato
classificato come “agente cancerogeno noto per l’uomo” dall’Agenzia per la
protezione dell’ambiente degli Stati Uniti nel 1993, dal Dipartimento della
sanità e i servizi sociali degli Stati Uniti nel 2000 e dall’Agenzia
internazionale per la ricerca sul cancro dell’OMS nel 2002. Recentemente,
l’Agenzia per la protezione dell’ambiente della California ha classificato il
fumo di tabacco un “inquinante tossico dell’aria”.
Inoltre, è stato classificato
come agente cancerogeno
sul luogo di lavoro dai governi finlandese
(2000) e tedesco (2001) [3].
A livello europeo ancora oggi,
però, il fumo passivo (assimilabile a una miscela di più sostanze) non è
classificato come preparato cancerogeno, in base alla Direttiva sui preparati pericolosi
(1999/45/CE), nonostante il Parlamento Europeo abbia invitato nel 2005 la
Commissione delle Comunità Europee a presentare una proposta di modifica del
quadro legislativo vigente al fine di classificare il fumo ambientale da
tabacco come cancerogeno sui luoghi di lavoro [3,4].
Nel Libro Verde della Commissione
delle Comunità Europee si asserisce che i locali per fumatori chiusi, con
impianti di aerazione separati, riducono solo in misura marginale
l’inquinamento da fumo ambientale negli esercizi di ristorazione
e in altri ambienti interni [3].
Quindi il solo modo efficace di
eliminare i rischi per la salute derivanti dall’esposizione al fumo passivo
sarebbe quello di vietare il fumo negli ambienti interni, come affermato dall’OMS
[5] e dall’ASHRAE nel 2005 e anche con il documento del 2010 [6]. Tra l’altro i
locali riservati ai fumatori sono costosi, richiedono una complessa
infrastruttura di ispezione e controllo, sono difficilmente realizzabili dai
piccoli esercizi e quando sono in funzione spesso non rispondono ai requisiti
stabiliti dalla legge, esponendo a sostanze nocive i lavoratori che in essi
prestano opera [7].
La valutazione del rischio
Il Datore di Lavoro è tenuto ad
assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro e a proteggere la salute dei
lavoratori prevenendo l’insorgere di patologie da lavoro, quindi la valutazione
dei rischi in azienda deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) [8],
compresi quelli che non derivano dai soli processi produttivi (es. presenza di
fumo di tabacco).
In base all’art.15 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., le misure generali di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro, riguardano innanzitutto:
■
l’eliminazione dei rischi e,
ove ciò non sia possibile, la
loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico;
■
la riduzione dei rischi alla fonte;
■
la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o che possono
essere esposti al rischio;
■
la priorità delle misure di
protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
■
l’informazione e formazione
adeguate per i lavoratori;
■
l’uso di segnali di
avvertimento e di sicurezza.
Il fumo
passivo è formato da agenti chimici pericolosi e deve essere incluso nella
valutazione dei rischi in base al Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
“Protezione da agenti chimici” e in particolare al comma 1, lett. b, punto 3
dell’art 222. Appare evidente la necessità di valutare i rischi per la salute
dei lavoratori che potrebbero trovarsi, anche per brevi periodi, ad operare nei
locali riservati ai fumatori tenendo conto della capacità di abbattimento dei
fumi da parte dei sistemi di ventilazione, del numero di fumatori presenti, della
quantità di tabacco fumato, del periodo di esposizione del lavoratore, ecc.
Come agente cancerogeno il fumo
passivo ancora non rientra nella classificazione europea delle sostanze
cancerogene di categoria 1 e 2 (anche se dal 2002 è stato riconosciuto dalla
IARC [9] come cancerogeno certo per l’uomo), quindi l’applicazione del Titolo
IX Capo II “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni” del citato decreto
risulta non obbligatoria non essendo “il fumo passivo” neppure una sostanza
prodotta durante un ciclo lavorativo o un preparato o un processo di cui
all’Allegato XLII, o una sostanza o un preparato emessi durante un processo
previsto dall’Allegato XLII dello stesso decreto legislativo. Tuttavia, è da considerare
che dal 2008, sulla base della classificazione IARC [9], il tumore polmonare da
esposizione a fumo passivo è stato incluso nella Lista I delle malattie
professionali per le quali è obbligatoria la denuncia: “malattie la cui origine
è di elevata probabilità - Gruppo 6: Tumori professionali” e che oggi è ancora incluso
nel D.M. 10/06/2014 [10]. Quindi il Datore di Lavoro, in modo cautelativo,
potrà fare una valutazione mirata e prendere le dovute precauzioni assimilando
il fumo passivo ad un cancerogeno.
Infine, viste la normativa
vigente che impone al Datore di Lavoro di ridurre al minimo l’esposizione ai
rischi lavorativi, le evidenze della cancerogenicità del fumo di tabacco, la mancanza
di livelli di esposizione sicuri, l’ingente spesa per i locali per fumatori
(costruzione e manutenzione) e la politica europea, l’unica soluzione di tutela
appare l’adozione di ambienti di lavoro liberi dal fumo al 100%, con il divieto
di ingresso dei lavoratori nelle sale per fumatori finché i rischi per la
salute non vengano abbattuti o ridotti a livelli irrilevanti per la salute.
Lavoratori esposti a fumo passivo
Per lavoratori esposti a fumo
passivo si intendono coloro che per la propria mansione o per lo svolgimento di
un incarico sono costretti a lavorare in ambienti per fumatori a norma del
D.P.C.M. 23/12/2003 [11] dove sono presenti i prodotti della combustione di tabacco
fumato da altri.
Un parere interpretativo del
Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione
(DCOM 0000705-P-17/06/2010) riguardo la sua Circolare del 17/12/2004 [12] in
tema di disposizioni in materia di tutela dal fumo passivo nei luoghi di lavoro
(locali chiusi pubblici e privati dove è possibile adibire sale per fumatori e
dove possono prestare servizio i lavoratori) indica che “… nei locali per
fumatori, anche nelle situazioni sopra descritte che vedano la presenza
temporanea di lavoratori, non possono in nessun caso essere previste attività
che comportino la presenza continuativa di lavoratori, né che obblighino i
clienti non fumatori all’accesso al fine di usufruire dei servizi offerti dalla
struttura …”…omissis…”…la presenza di questi lavoratori deve essere temporanea
e supportata dalla valutazione di tutti i rischi (in particolare di quello chimico)
in base D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. anche se i locali rispondono ai requisiti di
legge”.
Riferimenti
[1] The Smoke Free Partnership.
Lifting the smokescreen: 10 reasons for a smoke free Europe. Bruxelles
(Belgio): Società Respiratoria Europea; 2006.
[2] Siegel M. Involuntary
smoking in the restaurant workplace. A review of employee exposure and health
effects. JAMA 1993;270(4):490-3.
[3] CCE. Libro Verde: Verso
un’Europa senza fumo: opzioni per un’iniziativa dell’Unione europea.
Bruxelles; 2007.
[4] UE. Regolamento (CE) n.
1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 16 dicembre
2008, relativo alla
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle
miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea L 353, 31 dicembre 2008.
[5] WHO. Policy
recommendations: protection from exposure to second-hand tobacco smoke.
Geneva: WHO Press; 2007.
[6] ASHRAE. ASHRAE position
document on environmental tobacco smoke. Atlanta (Ga); October 2010.
[7] UE. Parere del Comitato
economico e sociale europeo in merito alla proposta di raccomandazione del
Consiglio relativa agli ambienti senza fumo. Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea C128, 18 maggio 2010.
[8] Italia. Decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell’art. 1 della Legge 3
agosto
2007 n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gazzetta
Ufficiale n. 101, Supplemento ordinario n 108, 30 aprile 2008.
[9] IARC. Monographs on the
evaluation of carcinogenic risks to humans. VOL 83. Tobacco
smoke and involuntary smoking.
Lyon (France); 2004.
[10] Italia. Decreto
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 10 giugno 2014. Approvazione
dell’aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del Testo Unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e successive
modificazioni e integrazioni.
Gazzetta Ufficiale n. 212, 12
settembre 2014.
[11] Italia. Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003. Attuazione dell’art. 51,
comma 2 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, come modificato dall’art. 7 della legge
21 ottobre 2003 n. 306, in materia di “tutela della salute dei non fumatori”.
Gazzetta
Ufficiale n.300, 29 dicembre
2003.
[12] Italia. Ministero della
Salute. Circolare
17 dicembre 2004. Indicazioni interpretative e attuative dei divieti
conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 n.
3, sulla “tutela della salute dei non fumatori”. Gazzetta Ufficiale n. 300,
23 dicembre 2004. |
Fonte: INAIL - La gestione del fumo di tabacco in azienda
(formato PDF, 3.81 MB)
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