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"D.Lgs. 231/2001: il modello esimente è adeguato?"
fonte www.puntosicuro.it / Linee Guida
09/02/2016 -
Il commento alle linee guida di
confindustria predisposto dalla Redazione di Punto Sicuro, e pubblicato il
21/01/2016, riporta in evidenza il concetto fondamentale del giudizio sui modelli
organizzativi esimenti ex D.Lgs. 231/2001.
La domanda che spesso ci si pone
esaminando un modello (presunto) esimente della responsabilità amministrativa
in materia di salute e sicurezza (o meglio in relazione ai reati di cui agli
articoli 589 e 590 del Codice di Procedura Penale commessi in violazione delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro), è se il medesimo
possa essere considerato
adeguato in caso di infortunio o malattia
professionale.
Allora proviamo a ricapitolare
cosa è il modello, nel caso di nostro interesse: non è altro che una
organizzazione aziendale (documentata, e ovviamente applicata concretamente)
volta a garantire che tutto quanto previsto dalla legge ai fini della
prevenzione e del controllo dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
sia effettivamente messo in atto. Più concretamente è una organizzazione che
vorrebbe garantire (il condizionale è d’obbligo) che tutti i rischi di
infortuni e malattie professionali che possono avere conseguenze gravi o
peggio, siano identificati e contrastati secondo lo stato dell’arte.
Bella novità, voi direte; allora
spingiamoci ancora più nel dettaglio: in caso di giudizio per un infortunio o
una malattia professionale (giudizio penale nei confronti dei presunti
responsabili che si può estendere anche alla azienda, pur con le forme
dell’amministrativo, sotto le note condizioni di interesse e vantaggio, assenza
o inadeguatezza del modello o sua inefficace attuazione), si parte dall’evento
e da ciò che lo ha causato. Se la causa è da ricondursi ad una azione o una
omissione (per negligenza o imperizia) di una persona fisica si può arrivare
alla condanna della medesima persona (con riferimento all’art. 589 o all’art.
590 che modulano le pene in funzione della entità del danno), e se c’è una responsabilità
di una persona (di principio anche ignota) si ragiona sulla eventuale
responsabilità amministrativa che dipende dai fattori già sopra indicati.
Quello che mi preme ribadire è che la responsabilità viene giudicata in
relazione a un fatto specifico, e quindi il giudizio sulla adeguatezza del
modello e sulla sua efficace attuazione si riferirà a quelle
parti (del
modello) che avrebbero potuto e dovuto contrastare l’evento verificatosi.
E qui vale la pena ribadire un
concetto fondamentale chiaramente espresso nell’articolo che citavamo sopra: il
fatto che si verifichi un evento negativo (infortunio o malattia professionale)
non è una prova automatica della inadeguatezza del modello oppure della sua
impropria attuazione! E lo dice anche il D.Lgs. 231/2001 quando parla di
fraudolenta elusione del modello, e quando impone alla azienda di sanzionare
chi elude il modello (sempre che venga individuato).
Così come non possiamo combattere
in modo certo e assoluto le elusioni volontarie, altrettanto difficilmente
possiamo contrastare con pieno successo le elusioni involontarie legate a
distrazione, superficialità, comodità ecc., che tanto spesso sono cause (o
con-cause) degli infortuni. La vigilanza è uno strumento piuttosto efficace ed
un obbligo di legge, ma ha i suoi limiti strutturali. E poi ci sono altre
situazioni che possono generare infortuni o malattie professionali, pur essendo
fuori dal perimetro delle possibilità di intervento della azienda: parlo, fra
l’altro, dei vizi occulti e delle situazioni abnormi e imprevedibili. Insomma,
dobbiamo dare per scontato che anche nella azienda più attenta alla sicurezza e
meglio organizzata, per una serie di sfortunate coincidenze ed errori umani, si
può verificare un grave infortunio; e quindi la domanda è: se sono così
sfortunato che, non ostante tutto, accade un grave infortunio, riesco almeno a
difendere la azienda sotto il profilo della responsabilità amministrativa?
La questione della adeguatezza
Se andiamo sul concreto quindi ci
sono alcuni aspetti da tenere conto là dove, all’interno del modello, vengono
introdotte regole concrete volte alla prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali:
- Prima di tutto la rilevanza del modello a tutela
della azienda è tanto più significativa, tanto più e grande l’entità del
possibile danno alla persona. Quindi ci dobbiamo concentrare sugli eventi con
maggiore potenzialità di danno, dando loro la precedenza.
- Quindi il modello deve necessariamente basarsi
sugli esiti della valutazione dei rischi perché viene pilotato dalla gravità
associata ai rischi medesimi. Naturalmente considereremo quei rischi che non
siano stati ridotti praticamente a zero abbattendo la probabilità tramite
misure tecniche idonee (mentre non considereremo le misure organizzative, nel
senso che la riduzione praticamente a zero del rischio non può basarsi su
misure organizzative che presentano sempre la possibilità di non essere
attuate).
- In aggiunta ai rischi che normalmente sono presi
in considerazione dal documento di valutazione dei rischi, bisogna prendere
anche in considerazione i rischi (prevedibili) associati ai processi critici
per salute e sicurezza (preparazione e gestione delle emergenze, organizzazione
e gestione della manutenzione, gestione del cambiamento e aggiornamento della
valutazione dei rischi ecc.). Per processi critici intendiamo quei processi
aziendali per i quali una scorretta o mancata gestione potrebbe portare ad
introdurre nuovi rischi in azienda.
Sulla base di quanto sopra
dovremmo essere in grado di capire cosa effettivamente deve essere messo sotto
controllo in un determinato contesto aziendale. Ma messo sotto controllo come?
Suggerimenti per la gestione del rischio
Considerando quindi solo i rischi
che possono avere un risvolto critico per la responsabilità amministrativa
della azienda, come sopra descritti; sono quindi quei rischi con gravità
elevata e in cui le misure organizzative (procedure di gestione dei processi,
procedure e istruzioni operative, competenza e capacità degli addetti ecc.)
hanno una rilevanza determinante nella “prevenzione & controllo”. Cosa ci
aspettiamo dal sistema
di gestione?
Sicuramente “pretendiamo” che ci
sia una regolamentazione a carattere operativo che definisca, per tutti gli
aspetti rilevanti per la “prevenzione & controllo”, gli elementi che
seguono:
- Per i processi aziendali critici, cioè quei
flussi decisionali e informativi il cui esito può essere determinate per
sicurezza e salute:
o
La chiara definizione di chi fa, cosa fa e
quando lo fa in relazione ad ogni attività rilevante fra quelle facenti parte
del processo
o
E per ognuno di “coloro che fanno qualcosa” la
chiara identificazione delle competenze e delle capacità necessarie (la così
detta skill matrix)
- Per le attività operative complesse in cui il
contributo decisionale delle persone è comunque importante:
o
La descrizione sequenziale del processo (di
nuovo: chi fa, cosa fa e quando lo fa)
o
E, per le sole parti (attività) critiche, la
precisa descrizione di come svolgerle, specialmente per quelle a cui si deve
gioco forza assegnare personale non dotato di un altissimo livello di autonomia
- Per le attività semplici, a correlate a rischi
significativi: la descrizione di come svolgere la attività
E, infine, tutto questo deve
essere accompagnato da una analisi attenta e “onesta” delle capacità e delle
competenze necessarie, e da un corrispondente piano di formazione e crescita
delle persone. Chi è coinvolto in decisioni rilevanti per la sicurezza e la
salute deve avere le caratteristiche (anche personali) adeguate!
Dalla progettazione al completamento / miglioramento /
controllo del modello organizzativo
Progettare e realizzare un modello
organizzativo è una faccenda complicata. È facile che sfugga qualche
rischio. Quindi il modello deve essere soggetto, almeno per un certo periodo di
tempo, ad una continua attività di miglioramento, o meglio di “completamento”
delle parti mancanti. Per giunta spesso stabiliamo, in assoluta buona fede,
procedure e regole che risultano difficili o fastidiose da applicare; in questo
caso bisogna cercare di correggere il tiro, senza ridurre i livelli di
sicurezza, ma cercando di minimizzare il disagio per tutte le persone
coinvolte.
Ma come si deve innescare questo
processo di continuo aggiornamento del modello, sino a che lo stesso arriva ad
essere soddisfacente (ed esiste quel momento, forse avrete notato che non ho
usato esattamente i termini tipici del ciclo
PDCA), insomma come possiamo operare?
Qualcuno dirà: il compito di
innescare l’aggiornamento del modello sino a renderlo adeguato e efficacemente
attuato è, in primis, dell’organismo di vigilanza. E sarebbe così in teoria, ma
mi trovo costretto a controbattere che anche l’organismo di vigilanza più
competente, attento e presente non vive le dinamiche interne alla azienda che
sono la base nascosta del modello organizzativo e che ne determinano
l’efficacia e l’efficienza. Quindi l’organismo di vigilanza rappresenta un
fondamentale supporto per la messa a punto del modello, ma non ci possiamo
illudere che sia “lui” a identificare tutti i limiti del modello stesso.
Questo non vuol die che l’OdV
trovi giustificazione se non lavora al massimo delle sue possibilità, o se si
limita a fare verifiche puramente documentali senza tentare di “mettere in
difficoltà” il modello aziendale. Chi scrive è piuttosto perplesso dell’operato
di alcuni Organismi che non ritengono rilevante l’indagine sul campo; nel
seguito proveremo a dare concretezza a queste perplessità.
Partiamo dall’aspetto più facile:
la concreta attuazione di quanto previsto dal modello.
Su questo tema, delicatissimo se
consideriamo la prassi diffusa di scrivere (sui documenti) cose che poco o
nulla hanno a che vedere con la realtà operativa aziendale, è anche il più
immediato da risolvere. Esiste un principio di tutela (della azienda dalla
responsabilità amministrativa) che è pressoché inderogabile: quanto scritto e
quanto effettivamente messo in pratica sono due “universi” che devono
coincidere. Altrimenti detta: se qualcosa che ipoteticamente garantirebbe il
massimo effetto esimente, non si riesce a fare, meglio dichiarare sui documenti
quello che in realtà si riesce a fare, e poi discutere in giudizio (laddove si
presentasse il caso) se il modello era “sufficientemente adeguato”. Se invece
si dovesse tentare di giustificare il fatto che il modello indica misure
organizzative di prevenzione che nel concreto non sono attuate, allora sì che
sarebbe quasi impossibile difendere l’azienda.
Naturalmente il principio appena
espresso deve essere fatto capire a tutti coloro che in azienda rivestono ruoli
e svolgono compiti rilevanti per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali; ovvero devono essere fatti capire a tutti, anche ai
lavoratori che spesso hanno un ruolo essenziale nella tutela propria e dei
colleghi. E questo non è facile, di fronte a persone che pensano che certi
discorsi siano di mera facciata, e che la azienda abbia in realtà altre
priorità in contrasto con quelle di tutela della salute e della sicurezza.
Comunque, una volta stabilite le
regole, una attenta vigilanza (intendo quella dei dirigenti e dei preposti), un
sistema di audit interni neanche troppo articolato, gli audit
obbligatori dell’OdV, e una decisa opera di correzione delle deviazioni dalle
regole stabilite, sono già uno strumento ottimo per mettere sotto controllo, progressivamente,
la situazione.
Detto questo, veniamo all’aspetto
decisamente più complesso: “garantire” che il modello sia idoneo, ovvero che
effettivamente sia tale da prevenire “ragionevolmente” almeno i maggiori rischi
per la salute e la sicurezza che caratterizzano l’azienda.
Qui, a differenza che per il
punto precedente, è difficile strutturare un approccio davvero sistematico. Una
volta che abbiamo messo sotto controllo
i rischi identificati tramite il documento di valutazione dei rischi, e quelli
connessi con i processi critici, cosa altro potremmo fare (di sistematico)?
E quindi dobbiamo ricorrere ad un
approccio meno ingegneristico e più intuitivo; almeno chi scrive non ha trovato
di meglio. Cerco di spiegare cosa intendo: immaginiamo che io sia il RSPP
oppure un dirigente di una azienda, e che in virtù del mio lavoro mi trovi ad
accedere ripetutamente ai reparti produttivi, piuttosto che ai cantieri,
piuttosto che a qualunque luogo e situazione dove esistono concreti pericoli e
altrettanto concrete possibilità di danno alle persone (per quanto io ritenga,
in partenza, che tutti i rischi siano stati messi sotto controllo dal modello);
allora, mentre “passo” in reparto (o cantiere o altro ancora) posso guardarmi
intorno domandandomi: “ma lì non è che potrebbe accadere (per effetto di una
situazione concreta) un infortunio?”, e se la risposta è sì, allora chiedermi:
“ma il modello
organizzativo cosa prevede per prevenire e controllare quel
rischio?”, e se ancora la risposta non è soddisfacente: “ma un eventuale
giudice, in caso di evento negativo, come potrebbe considerare questa
situazione? Potrebbe ipotizzare che ci sia un interesse o un vantaggio per
l’azienda dietro la dinamica che ha causato l’evento negativo? E se sì, come
considererebbe il modello esimente?”. Insomma si tratta di costruire
continuamenti nuovi scenari ipotetici e da questi partire per effettuare una
sorta di “stress test” del modello per
vedere se davvero sarebbe esimente.
Come ho già accennato in
precedenza, per applicare un approccio simile è necessaria una buona conoscenza
delle dinamiche aziendali, perché disegnare scenari ipotetici è difficile, ma
anche oneroso (in termini di tempo di analisi) se si è estranei al
funzionamento effettivo di una determinata “comunità di persone”. Quindi ci
troviamo davanti una doppia contraddizione:
- Chi conosce l’azienda (il RSPP e i dirigenti di
cui prima dicevo) non ha la forma
mentale e (spesso) la pazienza per occuparsi di questa faccenda in modo
efficace. Per giunta si cadrebbe nella ulteriore contraddizione del controllore
che coincide col controllato.
- Chi invece avrebbe le capacità specifiche (OdV,
auditor di sistemi di gestione ecc.) non conosce abbastanza l’azienda e quindi
ha difficoltà a disegnare scenari plausibili.
Potremmo affermare che due
soggetti zoppi messi insieme non ne fanno uno che cammina agilmente (senza
offesa per chi ha problemi di deambulazione). Però che altre risorse abbiamo?
Nessuna, a mio avviso, a meno di non essere una grandissima azienda che si può
permettere un team di internal auditors competente (specializzato sui temi
della salute e della sicurezza sul lavoro e sui modelli di gestione) e
indipendente, dedito prevalentemente alla attività di auditing sui siti. E
diciamo subito che oggi le aziende nel mondo che hanno una tale struttura che
si occupa di stress test sulle tematiche di cui parliamo, si contano sulle dita
di due mani … nel mondo! Quindi escludiamo questa opzione, e torniamo ai due
“soggetti” entrambi limitati sebbene in modo diverso, per vedere come “usarli”
nel migliore dei modi al fine di tutelare l’azienda.
Procedo con ordine: quella di cui
ho parlato, indipendentemente che la faccia un interno o un esterno, è una
attività che richiede la capacità di creare scenari, capacità non del tutto
scontata. Esistono tecniche di indagine che possono aiutare (WHAT – IF, EVENT
TREE ANALISYS ecc.), mutuate da ambiti di indagine molto specialistici
(tipicamente dal settore della sicurezza impiantistica) ma applicabili in linea
generale. Ma comunque ci vuole una capacità di relazionare le cause e gli
effetti, spesso a ritroso (partendo dal possibile effetto indesiderato e
andando a ricercare le cause), che non è facilissima da trovare nelle persone,
anche perché si pretende la capacità di arrivare a una conclusione (positiva o
negativa) in tempi brevi (cioè senza sprecare tempo lavorativo, secondo i noti
criteri del “tempo mascherato” cari a chi si occupa di ottimizzazione dei
processi industriali). Inoltre serve una solida competenza multidisciplinare,
perché è comunque necessaria la fase di “ricostruzione” di cosa potrebbe
succede in giudizio; quindi una certa competenza giuridica non può mancare.
Quindi? La metterei in questi
termini: piuttosto che non fare niente e restare nell’incertezza (se il modello
sia idoneo o meno), direi di provare ad avviare il processo, considerando
alcuni aspetti che potrebbero consentire di “unire le forze” fra soggetti
interni alla azienda e soggetti “esterni”. Provo a fissare alcuni punti di cui
mi sento abbastanza certo:
- Prima di tutto basare ogni attività di controllo
sulla ricostruzione e sulla analisi di scenari ipotetici ma possibili,
privilegiando ovviamente quelli che hanno una maggiore potenzialità di danno.
- Quindi operare prevalentemente partendo dalla
osservazione sul campo, visto che ogni analisi basata esclusivamente sulla
documentazione risentirebbe dei limiti del documento di valutazione dei rischi
e del risk assesment dei processi critici, che sono appunto i limiti che
vogliamo superare.
- Poi dividere la fase di ricostruzione dello
scenario di un possibile incidente da quella di analisi delle eventuali
conseguenze per la azienda. Il personale aziendale potrebbe preparare per
l’audit dell’OdV una serie di scenari che poi verrebbero analizzati, sotto il
profilo legale, dall’OdV medesimo, che certamente avrà le specifiche
competenze.
- Infine, ma lo avrei dovuto mettere per primo:
collaborare senza nascondere nulla! Troppe volte l’OdV viene visto come
l’ennesimo auditor che “ci può far fare brutta figura” piuttosto che come uno
strumento essenziale per garantire la continuità di business della azienda.
Resta chiaramente un grosso
problema: per fare quanto ho indicato principalmente dobbiamo appoggiarci a
risorse esistenti (l’unico margine di manovra è nella selezione dei membri
dell’OdV, ma pochi professionisti che hanno esperienza di OdV procedono come io
ho appena suggerito, quindi anche lì c’è un problema di esperienza), bisogna
vedere quanto tali risorse siano capaci di applicare un metodo di indagine
basato principalmente sull’intuito e sulla astrazione.
La credibilità del modello
Come ho cercato di spiegare al
principio la visione legale del modello è statica. È come uno strumento che
deve essere progettato e costruito adeguatamente, con tutta la cura del caso,
ma che da lì in poi deve essere semplicemente usato.
Nella trattazione sopra ho
cercato di evidenziare come la realtà sia diversa dalla teoria, e lo è
particolarmente nel nostro caso ovvero sul tema della salute e della sicurezza
sul lavoro. Ci sono delle ragioni ovvie per questa mia ultima affermazione, che
sono legate alla enorme numerosità:
- Dei pericoli e rischi presenti in una normale
azienda industriale.
- Del numero di persone che possono provocare o
subire un infortunio o una malattia professionale.
- Nel numero di processi e attività aziendali che
possono essere correlate a un infortunio o a una malattia professionale.
Per restare in ambito
“ingegneristico”, credo che nella maggior parte delle realtà industriali sia
evidente come già i
reati
ambientali di cui al D.Lgs. 231/2001 coinvolgano un numero di
elementi variabili molto inferiore (questo non vuol dire che la implementazione
del modello su tale tema sia una passeggiata!).
Quindi dobbiamo anche prepararci
a difendere la credibilità aziendale quando (per un errore a monte) il modello
non è perfettamente adatto a prevenire un evento che purtroppo si è verificato.
Per farlo, per poterci difendere, dobbiamo mettere in luce il processo di
completamente e miglioramento del modello, quindi dobbiamo tenere traccia di
tutte le attività svolte a tale fine. Nella mia limitata esperienza, l’impegno
attivo della azienda viene considerato comunque un elemento estremamente
favorevole in sede di giudizio; naturalmente questo impegno deve essere
dimostrato anche documentalmente, e dare conto di un qualcosa che vada
evidentemente oltre il mero rispetto dei requisiti di legge.
E sebbene ora desidererei entrare
più nel merito dell’operato dell’OdV, lascio questo a un futuro articolo perché
vedo che mi sono sin troppo dilungato. Perché sul tema che ho appena citato ci
sarebbe e sarà davvero molto da dire e da eccepire!
Alessandro Mazzeranghi
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