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"Ambienti confinati: quali sono i rischi?"
fonte www.puntosicuro.it / Ambienti Confinati
03/03/2016 -
Pubblichiamo un articolo tratto da “ Articolo 19”
n.
01/2014,
bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende
della Provincia di Bologna realizzato dal SIRS (Servizio
Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza) con la
collaborazione di vari soggetti istituzionali provinciali (Provincia di
Bologna, AUSL, INAIL, DPL, organizzazioni sindacali, ...).
Ambienti confinati: cosa sono e quali le regole
di Maria Capozzi
Qualunque attività comporta
rischi propri legati alla natura delle operazioni da svolgere e delle sostanze impiegate. In alcuni
casi, però, le stesse attività svolte in condizioni ambientali diverse
comportano rischi fondamentalmente diversi. Così anche le attività degli
impiantisti, che possono trovarsi ad operare in ambienti difficili, sia per
dimensioni e collocazione (ambienti ristretti, difficili da
raggiungere, entrata/uscita difficoltose) sia per la possibile presenza di
atmosfere pericolose (presenza di gas nocivi, carenza di ossigeno).
A semplice titolo
esemplificativo, fanno parte degli ambienti confinati
o sospetti di inquinamento: vasche, silos, camini, pozzi, cunicoli,
canalizzazioni, fogne, serbatoi, condutture, stive, intercapedini, cisterne,
autobotti, camere di combustioni, reattori dell’industria chimica.
Diverse sono le tipologie di
rischio che possono presentarsi in un ambiente confinato:
- Per mancanza di ossigeno
(Asfissia) o per eccesso di ossigeno
- Per inalazione o per contatto
con sostanze pericolose - gas, vapori, fumi - (Intossicazione)
- Per presenza di gas/vapori
infiammabili (Esplosione o incendio)
- Per contatto con parti a temperatura
troppo alta o troppo bassa (Ustioni)
Rischi diversi, causati da caduta
dall’alto, urti, contatti con parti taglienti, schiacciamenti, scivolamenti,
seppellimenti, annegamenti, esposizione ad agenti biologici, contatti con
tensione elettrica, intrappolamento, stati emotivi legati ad ambienti chiusi e
stretti, ecc.
In tali ambienti di lavoro, anche
un semplice malore un infortunio di lieve entità può avere complicazioni
aggiuntive proprio per la difficoltà a prestare l’adeguato soccorso all’infortunato.
Chi è chiamato ad operare in tali
ambienti dovrà pertanto possedere maggiori capacità professionali in quanto
sarà esposto sia ai rischi specifici connaturati alla mansione sia a quelli
aggiuntivi derivanti dall’operare in un ambiente confinato.
E’ proprio quanto richiede il D.P.R. 177/11, norma
di recente emanazione, sulla qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi
operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Normativa di riferimento
Non è facile orientarsi nell’attuale
assetto normativo quando si parla di ambienti confinati. Infatti non esiste un’unica
norma che elenchi quali siano i luoghi di lavoro confinati né che comprenda
tutti gli obblighi di chi si trova ad operare in tali realtà. Piuttosto occorre
fare una valutazione delle caratteristiche
dell’ambiente, delle sue specifiche geometriche e di aereazione, dell’uso che
ne viene fatto e di quelli fatti in precedenza, delle eventuali sostanze che
contiene. In generale possiamo dire che le norme che regolamentano la materia
appartengono a due tipologie diverse: Norme di legge (DPR 177 del 14/9/2011;
D.Lgs 81/08, art. 66, art. 121 e All. IV, punto 3) e norme tecniche (standard
di riferimento, linee guida e procedure).
In ogni caso, c’è una comune
linea di interpretazione che riguarda i seguenti aspetti:
UNO SPAZIO CONFINATO
- È un ambiente con aperture di
ingresso uscita limitate
- Non è un ambiente di lavoro
usuale
- Potrebbe contenere un’atmosfera
pericolosa
- Ha una sfavorevole ventilazione
naturale
- Potrebbe contenere sostanze
inquinanti
- Presenta rischi di
sprofondamento/seppellimento
-
Presenta una configurazione interna che potrebbe causare l’intrappolamento del
lavoratore
-
Potrebbe comportare, per l’attività svolta, grave rischio per la salute.
Prima
di consentire l’accesso di lavoratori in un ambiente confinato “è necessario
valutarne i rischi al fine di determinare le misure di prevenzione e protezione
che garantiscano la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
In
linea generale la migliore misura di prevenzione è quella di cercare soluzioni
alternative effettuando, se possibile, le operazioni di manutenzione, bonifica,
ispezione, evitando l’ingresso dei lavoratori nell’ambiente confinato, anche
con l’aiuto della tecnologia disponibile sul mercato.
Ad
esempio ricorrendo all’ausilio di telecamere, attrezzature robotizzate,
sostituzione del componente, ecc.
Qualora
ciò non sia possibile è necessario acquisire tutte le informazioni occorrenti
sulle caratteristiche dell’ambiente confinato (ad es. sostanze presenti,
utilizzi precedenti, dimensioni e configurazione dei luoghi, collegamenti con
altri spazi) e delle attività da effettuare tenendo presente
che questi spazi possono essere opportunamente progettati o modificati. Poiché
però può capitare che non ci siano alternative e che si debba comunque operare all’interno
di spazi confinati occorre ricordare che, poiché in tali contesti i rischi sono
particolari,
non
tutte le imprese o lavoratori autonomi possono eseguirla, ma devono
essere in possesso di
particolari requisiti tali da
risultare “
qualificati”. La qualificazione
delle imprese è una previsione già inserita nell’art. 6 c. 8 lettera g) e nell’art.
27 del D. L.gs 81/08 (Testo Unico Sicurezza), attraverso l’emanazione di
appositi Regolamenti. Lo scopo è quello di fare una selezione delle imprese più
“virtuose” e pertanto in grado di operare non solo con competenza
e
professionalità ma soprattutto in sicurezza.
Infatti
il D.P.R.
177/11, in vigore dal 23 Novembre 2011, “
Regolamento recante norme per la qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento
o confinati”
da tutta una serie di indicazioni e parametri che le aziende e i lavoratori
autonomi debbono possedere per poter operare in questo settore.
Quando si applica la norma?
Il
Decreto si applica ogni qual volta ci si trova ad operare in ambienti “
sospetti di
inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV, punto 3, del
medesimo decreto legislativo”. Vale a dire in tutti quei casi (ad es. silos,
cunicoli, pozzi, serbatoi, stive, tubazioni, cabine, pozzetti, cisterne,
vasche, ecc.) che, per le caratteristiche sopra indicate, ricadono nella
categoria di spazio confinato o sospetto di inquinamento.
Proprio
perché non esiste un elenco esaustivo di cosa sia e cosa non sia ambiente
confinato, anche perché può diventarlo nel corso delle lavorazioni, laddove
tale situazione non è evidente, è importante che prima di svolgere il lavoro,
venga effettuata una attenta valutazione dei rischi mirata
a stabilire se siamo o meno in presenza di attività in ambiente confinato,
basandosi su alcuni parametri quali l’analisi delle caratteristiche dei luoghi
in cui viene svolta l’attività e dalle modalità di esecuzione.
A
chi
si applica la norma?
La
norma si applica sia a
chiunque si trovi ad operare in ambienti confinati o sospetti di inquinamento sia direttamente con
proprio personale sia a chi esegue tali lavori in appalto (e relativi
subappalti), compresi i lavoratori autonomi.
Nel
caso delle imprese che esternalizzano tali lavorazioni restano comunque in capo
al committente alcuni specifici obblighi.
Un
utile strumento per meglio capire come operare negli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati è rappresentato dal “
Manuale
illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
approvato dalla Commissione consultiva il 18 aprile 2012”
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