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"Ambienti confinati: quali sono i rischi?"

fonte www.puntosicuro.it / Ambienti Confinati

03/03/2016 -
Pubblichiamo un articolo tratto da  “ Articolo 19” n.  01/2014, bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende della Provincia di Bologna realizzato dal  SIRS  (Servizio Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza) con la collaborazione di vari soggetti istituzionali provinciali (Provincia di Bologna, AUSL, INAIL, DPL, organizzazioni sindacali, ...).

Ambienti confinati: cosa sono e quali le regole
di Maria Capozzi
 
Qualunque attività comporta rischi propri legati alla natura delle operazioni da svolgere e delle sostanze impiegate. In alcuni casi, però, le stesse attività svolte in condizioni ambientali diverse comportano rischi fondamentalmente diversi. Così anche le attività degli impiantisti, che possono trovarsi ad operare in ambienti difficili, sia per dimensioni e collocazione (ambienti ristretti, difficili da raggiungere, entrata/uscita difficoltose) sia per la possibile presenza di atmosfere pericolose (presenza di gas nocivi, carenza di ossigeno).
 
A semplice titolo esemplificativo, fanno parte degli ambienti confinati o sospetti di inquinamento: vasche, silos, camini, pozzi, cunicoli, canalizzazioni, fogne, serbatoi, condutture, stive, intercapedini, cisterne, autobotti, camere di combustioni, reattori dell’industria chimica.
Diverse sono le tipologie di rischio che possono presentarsi in un ambiente confinato:
- Per mancanza di ossigeno (Asfissia) o per eccesso di ossigeno
- Per inalazione o per contatto con sostanze pericolose - gas, vapori, fumi - (Intossicazione)
- Per presenza di gas/vapori infiammabili (Esplosione o incendio)
- Per contatto con parti a temperatura troppo alta o troppo bassa (Ustioni)
 
Rischi diversi, causati da caduta dall’alto, urti, contatti con parti taglienti, schiacciamenti, scivolamenti, seppellimenti, annegamenti, esposizione ad agenti biologici, contatti con tensione elettrica, intrappolamento, stati emotivi legati ad ambienti chiusi e stretti, ecc.
 
In tali ambienti di lavoro, anche un semplice malore un infortunio di lieve entità può avere complicazioni aggiuntive proprio per la difficoltà a prestare l’adeguato soccorso all’infortunato.
Chi è chiamato ad operare in tali ambienti dovrà pertanto possedere maggiori capacità professionali in quanto sarà esposto sia ai rischi specifici connaturati alla mansione sia a quelli aggiuntivi derivanti dall’operare in un ambiente confinato.
 
E’ proprio quanto richiede il D.P.R. 177/11, norma di recente emanazione, sulla qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
 
Normativa di riferimento
Non è facile orientarsi nell’attuale assetto normativo quando si parla di ambienti confinati. Infatti non esiste un’unica norma che elenchi quali siano i luoghi di lavoro confinati né che comprenda tutti gli obblighi di chi si trova ad operare in tali realtà. Piuttosto occorre fare una valutazione delle caratteristiche dell’ambiente, delle sue specifiche geometriche e di aereazione, dell’uso che ne viene fatto e di quelli fatti in precedenza, delle eventuali sostanze che contiene. In generale possiamo dire che le norme che regolamentano la materia appartengono a due tipologie diverse: Norme di legge (DPR 177 del 14/9/2011; D.Lgs 81/08, art. 66, art. 121 e All. IV, punto 3) e norme tecniche (standard di riferimento, linee guida e procedure).
 
In ogni caso, c’è una comune linea di interpretazione che riguarda i seguenti aspetti:
 
UNO SPAZIO CONFINATO
- È un ambiente con aperture di ingresso uscita limitate
- Non è un ambiente di lavoro usuale
- Potrebbe contenere un’atmosfera pericolosa
- Ha una sfavorevole ventilazione naturale
- Potrebbe contenere sostanze inquinanti
- Presenta rischi di sprofondamento/seppellimento
- Presenta una configurazione interna che potrebbe causare l’intrappolamento del lavoratore
- Potrebbe comportare, per l’attività svolta, grave rischio per la salute.
 
Prima di consentire l’accesso di lavoratori in un ambiente confinato “è necessario valutarne i rischi al fine di determinare le misure di prevenzione e protezione che garantiscano la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
In linea generale la migliore misura di prevenzione è quella di cercare soluzioni alternative effettuando, se possibile, le operazioni di manutenzione, bonifica, ispezione, evitando l’ingresso dei lavoratori nell’ambiente confinato, anche con l’aiuto della tecnologia disponibile sul mercato.
Ad esempio ricorrendo all’ausilio di telecamere, attrezzature robotizzate, sostituzione del componente, ecc.
Qualora ciò non sia possibile è necessario acquisire tutte le informazioni occorrenti sulle caratteristiche dell’ambiente confinato (ad es. sostanze presenti, utilizzi precedenti, dimensioni e configurazione dei luoghi, collegamenti con altri spazi) e delle attività da effettuare tenendo presente che questi spazi possono essere opportunamente progettati o modificati. Poiché però può capitare che non ci siano alternative e che si debba comunque operare all’interno di spazi confinati occorre ricordare che, poiché in tali contesti i rischi sono particolari, non tutte le imprese o lavoratori autonomi possono eseguirla, ma devono essere in possesso di particolari requisiti tali da risultare “ qualificati”. La qualificazione delle imprese è una previsione già inserita nell’art. 6 c. 8 lettera g) e nell’art. 27 del D. L.gs 81/08 (Testo Unico Sicurezza), attraverso l’emanazione di appositi Regolamenti. Lo scopo è quello di fare una selezione delle imprese più “virtuose” e pertanto in grado di operare non solo con competenza
e professionalità ma soprattutto in sicurezza.
 
Infatti il D.P.R. 177/11, in vigore dal 23 Novembre 2011, “ Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati” da tutta una serie di indicazioni e parametri che le aziende e i lavoratori autonomi debbono possedere per poter operare in questo settore.
 
Quando si applica la norma?
Il Decreto si applica ogni qual volta ci si trova ad operare in ambienti “ sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo”. Vale a dire in tutti quei casi (ad es. silos, cunicoli, pozzi, serbatoi, stive, tubazioni, cabine, pozzetti, cisterne, vasche, ecc.) che, per le caratteristiche sopra indicate, ricadono nella categoria di spazio confinato o sospetto di inquinamento.
 
Proprio perché non esiste un elenco esaustivo di cosa sia e cosa non sia ambiente confinato, anche perché può diventarlo nel corso delle lavorazioni, laddove tale situazione non è evidente, è importante che prima di svolgere il lavoro, venga effettuata una attenta valutazione dei rischi mirata a stabilire se siamo o meno in presenza di attività in ambiente confinato, basandosi su alcuni parametri quali l’analisi delle caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta l’attività e dalle modalità di esecuzione.
 
A chi si applica la norma?
La norma si applica sia a chiunque si trovi ad operare in ambienti confinati o sospetti di inquinamento sia direttamente con proprio personale sia a chi esegue tali lavori in appalto (e relativi subappalti), compresi i lavoratori autonomi.
Nel caso delle imprese che esternalizzano tali lavorazioni restano comunque in capo al committente alcuni specifici obblighi.
Un utile strumento per meglio capire come operare negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati è rappresentato dal “ Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati approvato dalla Commissione consultiva il 18 aprile 2012

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