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"L’interferenza fra imprese che operano nello stesso luogo di lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
07/03/2016 - Vengono forniti in questa lunga e articolata
sentenza della Corte di Cassazione utili indirizzi per una corretta
applicazione dell’art. 26 del D. Lgs.
9/4/2008 n. 81 e s.m.i. per quanto riguarda il concetto di “ interferenza”
fra le imprese da cui sorgono gli obblighi di coordinamento e cooperazione così
come riconducibili all’articolo 26 comma 1, lettere a) e b), e comma 3 con
riferimento alla posizione del committente ed al comma 2, lettere a) e b), con
riferimento alla posizione dell’appaltatore e del subappaltatore. Il concetto
di interferenza fra più imprese, ha infatti sostenuto la suprema Corte, non può
essere circoscritto alle mere ipotesi di contatto rischioso fra i lavoratori
delle imprese stesse ma va necessariamente riferito alla coesistenza in un medesimo
contesto di più organizzazioni ciascuna delle quali facente capo a soggetti
diversi. Se l’interferenza fosse infatti limitata alle mere ipotesi di contatto
rischioso tra lavoratori di imprese che operano nel medesimo luogo di lavoro
ciò condurrebbe ad escludere in capo a quei committenti che forniscono il mero
luogo di lavoro qualunque posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori
che, pur essendo alle dipendenze di altre imprese, operano nel medesimo luogo
di lavoro.
Il
caso
L’amministratore unico di una cooperativa di
immagazzinaggio e quello di un’impresa di autotrasporto hanno ricorso per
cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello ha confermato la
condanna emessa dal GIP del locale Tribunale, a seguito di giudizio abbreviato,
in ordine al delitto di omicidio colposo, aggravato ai sensi del 2° comma
dell'art. 589 cod. pen., e a contravvenzioni in materia di prevenzione
infortuni e sicurezza sul lavoro dagli stessi commessi. Il procedimento aveva avuto
per oggetto l'infortunio mortale di un lavoratore dipendente della cooperativa
verificatosi in un deposito per conto terzi il cui rappresentante legale (anch'egli
sottoposto a giudizio ma assolto dalla medesima sentenza con la formula per non
aver commesso il fatto) aveva appaltato ad una società che a sua volta aveva
subappaltato a varie altre società cooperative, tra le quali quella della quale
era amministratore unico uno degli imputati, il servizio di magazzinaggio delle
merci trasportate da altre ditte. Fra le ditte di autotrasporto vi era quella
della quale era amministratore unico l’altro imputato, datore di lavoro di un autista
(anche egli giudicato dal GIP ed assolto con la formula per non aver commesso
il fatto), il quale si trovava alla guida dell'autocarro durante l'operazione
di scarico e di magazzinaggio cui era addetta la persona offesa.
Secondo la dinamica dell'incidente incontestata,
in quanto è stata ripresa dal circuito interno di telecamere, le mansioni cui
era addetta il lavoratore infortunato erano consistite nella movimentazione
delle ribalte utilizzate nelle operazioni di carico e scarico delle merci
trasportate dagli automezzi. La ribalta è una pedana mobile che, azionata
elettricamente mediante un pulsante, del tipo a rilascio, effettuava, su
comando dell'operatore, movimenti in verticale nel senso che veniva sollevata e
riabbassata al fine di posizionarla con la sua parte più esterna sul pianale
del mezzo accostato e viene, quindi, utilizzata per l'accesso al pianale
dell'automezzo per portarvi attrezzature da lavoro idonee allo scarico e/o al
carico delle merci.
In corrispondenza della ribalta era
installata una porta, dotata di una finestra centrale per permettere di vedere
l'avvicinamento del mezzo, l'apertura e la chiusura della quale era effettuata
manualmente all'interno del magazzino dagli operatori delle cooperative. Per
svolgere tale operazione in sicurezza la porta a rullo si doveva aprire solo
dopo che il mezzo si fosse avvicinato alla ribalta con la parte posteriore e si
fosse fermato, e solo allora l'operatore poteva posizionare la ribalta,
facendola salire o scendere, a seconda del posizionamento del pianale
dell'automezzo.
Nel caso in esame, invece, il lavoratore
infortunato aveva aperto la porta a rullo prima ancora che l'automezzo in
retromarcia si fosse fermato, ed aveva manovrato la pedana, stazionando su di
essa, man mano che il mezzo si avvicinava. Lo stesso si era sporto più volte
all'interno del cassone per abbassare e risollevare la pedana, con il mezzo
ancora in movimento, cosicché per un movimento errato rimaneva schiacciato tra
la ribalta ed il mezzo che procedeva in avvicinamento alla prima.
Il primo giudice, premesso che il rischio di
contatto o investimento tra il mezzo di carico ed il lavoratore addetto alla
movimentazione della ribalta rientra tra i rischi interferenziali, dopo aver
esaminato la posizione dei responsabili di tutte le ditte coinvolte in tale
attività, quanto ai profili di colpa a carico del datore di lavoro della
cooperativa dalla quale dipendeva l’infortunato aveva evidenziato, fra l’altro,
che
- il documento di valutazione dei rischi dallo
stesso elaborato era compilato secondo uno schema tipico, non calibrato al
particolare ambiente di lavoro e, in particolare, nella sezione di
presentazione dei risultati della valutazione rischi, non era stata esaminata la
trattazione del rischio di schiacciamento tra banchina e veicolo, e non era
stata fatta neanche l'analisi del luogo di lavoro della banchina di carico, la
verifica in ordine alla idoneità delle attrezzature presenti e individuati ed
analizzati i pericoli correlabili alle interferenze
con altri lavoratori ed attrezzature;
- che
la cooperativa aveva omesso di prendere le misure necessarie a che l'uso della
ribalta fosse riservato ai lavoratori che avessero ricevuto una formazione
adeguata e specifica, nonché aveva omesso di vigilare e verificare, anche
mediante specifici incarichi a preposti, che i lavoratori addetti alle
operazioni di carico/scarico utilizzassero correttamente le ribalte, avuto
particolare riguardo al rischio di contatto/investimento tra i mezzi di
trasporto ed i magazzinieri;
- che
la società non aveva impedito che gli addetti alla manovra delle ribalte
procedessero alla movimentazione delle stesse con le porte del rullo aperte e
nonostante i mezzi da caricare/scaricare, già avvicinatisi, non fossero ancora
fermi.
In ordine alla posizione del datore di lavoro
della ditta di autotrasporto dalla quale dipendeva l’autista del mezzo il primo
giudice aveva considerato che:
- non erano stati valutati adeguatamente i
pericoli di contatto/investimento nella fase di avvicinamento dei mezzi di
trasporto alle ribalte per le operazioni di carico e scarico;
- aveva omesso di provvedere affinché l’autista
dipendente della sua ditta ricevesse una formazione adeguata in relazione ai
rischi connessi alle mansioni svolte, e nella specie quelli relativi alla fase
di avvicinamento alle ribalte;
- aveva omesso, altresì, di delegare il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
La Corte d'Appello adita, nel fare proprio
l'impianto motivazionale del giudice di primo grado, ha ritenuto infondati i
motivi posti a base dei gravami di merito ed ha confermata la sentenza emessa
dal Tribunale.
Il ricorso
in Cassazione e le motivazioni
Secondo quanto sostenuto dal datore di lavoro
della ditta di autotrasporto la responsabilità dell'infortunio di cui al
procedimento penale era da addebitare esclusivamente alla società committente
dei servizi di magazzinaggio nell'area depositi di sua proprietà in quanto dagli
elementi probatori acquisiti, esame dei luoghi e dall’analisi del DVR, del DUVRI e delle
consulenze tecniche, era emerso che questa era l'unica a dover garantire la
sicurezza del sito, non solo attraverso la predisposizione di tutti gli
accorgimenti necessari a garantire la "asetticità" in sé, ma anche a
formare ed informare tutti coloro che ivi avessero lavorato, soprattutto se si
trattava di un lavoratore "sconosciuto", quale era l'autista del
mezzo, di nazionalità straniera,
costretto ad arrangiarsi a seguire le indicazioni ed i suggerimenti dei
dipendenti di altre ditte.
Peraltro, ha fatto presente il datore di
lavoro della ditta di autotrasporto, anche la sentenza impugnata aveva rilevato
che la gestione del piazzale incombeva alla società committente alla quale erano
da addebitare le conseguenti gravi carenze di illuminazione e di segnaletica,
oltre che le mancanze di adeguata informazione agli autotrasportatori che,
soprattutto per la prima volta o comunque sporadicamente, si presentavano nel deposito
e che tutte le operazioni concernenti l'arrivo dei mezzi alla ribalta, lo
scarico delle merci e il successivo carico dei cassoni in partenza e tutti i
doveri di sicurezza inerenti a tali specifiche attività incombevano alla
cooperativa di immagazzinaggio. Dunque non stava a lui prevedere che, nel deposito
gestito dalla società committente, i lavoratori stranieri avrebbero avuto tutte
le difficoltà, logistiche e comunicative, che, poi, di fatto, si sono
concretizzate ed hanno portato all'evento letale. La motivazione della sua
responsabilità, infine, secondo il datore di lavoro della ditta di
autotrasporto ricorrente, è risultata essere contraddittoria in quanto la
stessa Corte di Appello aveva affermato che si doveva ascrivere alla
responsabilità della società committente la mancata informazione degli
autotrasportatori esterni (come il suo autista) circa le procedure da seguire
nelle operazioni di carico e scarico, anche al fine di tutelare l'incolumità
del personale delle cooperative addetto a ricevere le merci.
Le
decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile
il ricorso presentato dal responsabile legale della cooperativa di
immagazzinaggio, datore di lavoro dell’infortunato, ed ha annullata la sentenza
emessa nei confronti dell’amministratore della ditta di autotrasporto nei
limiti di seguito indicati. La stessa in merito al ricorso presentato
dall’amministratore della ditta di autotrasporto, ha osservato che lo stesso ha
cercato di far convergere sulla società che gestiva il deposito delle merci per
conto terzi e poi sulla cooperativa di immagazzinaggio tutte le manchevolezze,
in materia di prevenzione infortuni, riscontrate e che sono state determinanti
nella causazione dell'infortunio escludendo, in tal modo, ogni sua
responsabilità penale. Il ricorrente però, ha rimarcato la Sez. IV, ha
dimenticato quanto correttamente evidenziato dai giudici del merito e cioè che,
in ragione dell'attività di trasporto merci che andavano immagazzinate, per
conto della richiamata cooperativa, di cui aveva ricevuto l'appalto, gli
autisti suoi dipendenti, nell’espletamento della loro attività, venivano a
contatto nel deposito della committente con i dipendenti della società
cooperativa per cui andava posta in essere una prevenzione dei " rischi
interferenziali". Su tale prevenzione, quindi, la Corte suprema ha
ritenuto di esprimere delle interessanti considerazioni che seguono.
“
L'interpretazione
del concetto di ‘interferenza”, ha sostenuto la suprema Corte, “
da cui sorgono gli obblighi di coordinamento
e cooperazione, come ricavabili dall'art. 26 al comma 1, lett. a) e b) e comma
3 del D.Lgs. 81/2008, con riferimento alla posizione del committente, ed al
comma 2 lett. a) e b) stesso decreto, con riferimento alla posizione dell'appaltatore
e del subappaltatore, non viene definita dal D.lvo 81/2008, ma una sua
definizione normativa la si può rinvenire nella Determinazione n. 3/2008
dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, che la intende come ‘circostanza in cui si verifica un contatto
rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il
personale tra imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con
contratti differenti’".
Gli obblighi di cui al richiamato art. 26, ha
sottolineato la Sez. IV, presuppongono un rapporto di appalto ovvero di
somministrazione, secondo le definizioni di tali tipologie contrattuali che si
ricavano dalle norme civilistiche. Tuttavia, non possono esaurirsi in essi i
rapporti a cui fa riferimento l'intero art. 26, posto che la ratio della norma
è quella di tutelare i lavoratori appartenenti ad imprese diverse che si
trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate
attività lavorative e nel medesimo luogo di lavoro. In particolare, la ratio
della norma di cui all'art. 26 del D. Lgs 81/2008, secondo la suprema Corte, è
quella di far si che il datore di lavoro committente appresti un segmento
all'interno della propria azienda al fine di prevenire ed evitare i rischi
interferenziali, derivanti dalla contemporanea presenza di più imprese che
operano sul medesimo luogo di lavoro, attivando e promovendo percorsi condivisi
di informazione e cooperazione, soluzioni comuni di problematiche complesse,
rese tali dalla circostanza dovuta alla sostanziale estraneità dei dipendenti
delle imprese appaltatrici all'ambiente di lavoro dove prestano la propria
attività lavorativa. Se questa è la ratio, ciò che rileva ai fini della
normativa di cui all'art. 26 del citato decreto legislativo, ha proseguito la
Sez. IV, non è la qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese
che cooperano tra loro, quanto l'effetto che tale rapporto crea, cioè
l'interferenza tra organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per
entrambi i lavoratori delle imprese coinvolte.
Quindi, anche se si accetta l'interpretazione
del concetto di interferenza, offertaci dalla richiamata "Determinazione
n. 3/2008, al fine di individuare i confini della stessa, occorre far
riferimento alla suindicata ratio per comprendere quando l'interferenza è
rilevante. “
L’interferenza, infatti, non
può essere circoscritta alle mere ipotesi di contatto rischioso tra lavoratori
di imprese diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro, perché ciò condurrebbe
ad escludere in capo a quei ‘committenti’, che forniscono il mero luogo di
lavoro, qualunque posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori che, pur
essendo alle dipendenze di altre imprese, operano nel medesimo luogo di lavoro.
L'interferenza rilevante - dovendosi ricercare una nozione che sia il più
confacente possibile al perseguimento della sua ratio - deve essere
necessariamente intesa in senso funzionale, ossia come interferenza non di soli
lavoratori, ma come interferenza derivante dalla coesistenza di un medesimo
contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti
diversi. Emerge, quindi, che, nell'ambito di interferenza tra organizzazioni di
più imprese, in cui è irrilevante l'interferenza di fatto tra lavoratori di
plurime imprese, ciò che rileva è la presenza di un potere di interferenza nei
confronti dell'appaltatore”.
Ciò precisato, la Corte di Cassazione ha
messo in evidenza che nel caso in esame andavano considerate sia l'interferenza
dell'attività lavorativa di cui era responsabile il datore di lavoro della
ditta di autotrasporto con l'attività di gestione del sito di stoccaggio
riferibile alla committente che era senza dubbio di natura funzionale che
l'interferenza rinvenibile tra i dipendenti della cooperativa di
immagazzinaggio e gli autisti alle dipendenze della ditta di autotrasporto
medesima che era, non solo di tipo funzionale, ma soprattutto di fatto, essendo
rimasto incontrovertibilmente provato che le attività lavorative degli addetti
al magazzinaggio, dipendenti della cooperativa e quella degli autisti si
interferivano reciprocamente e che non potevano svolgersi se non con la
cooperazione di tutti.
Del tutto inaccettabile, infine, ha ritenuto
la Corte di Cassazione la giustificazione addotta dal datore di lavoro della
ditta di autotrasporto
che ha escluso ogni sua responsabilità sulla mancata formazione dell'autista in
ordine alla manovra di avvicinamento alle ribalte, sul rilievo che la committente
non avesse una procedura che stabilisse le misure di prevenzione e protezione
di avvicinamento alle ribalte e che, pertanto, non avesse fornito alle imprese
appaltatrici e/o lavoratori autonomi dettagliate informazioni sulle misure di
prevenzione da adottare in relazione alle attività che essi svolgevano
nell'area dalla stessa gestita. Il ricorrente ha dimenticato, ha così concluso
la Sez. IV, che, a mente della richiamata disposizione di cui all'art. 26 comma
2 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 81/2008, egli era tenuto a richiedere al
committente il documento di valutazione dei rischi
interferenziali e, qualora, come presumibilmente è accaduto, avesse
ricevuto risposta negativa avrebbe dovuto personalmente sopperire alla
individuazione del rischio in questione (da lui ben conosciuto) cooperando e
collaborando con il committente stesso.
Per quanto sopra detto, in conclusione, la
Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato
dall’amministratore unico della cooperativa di immagazzinaggio condannando lo stesso
al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende ed ha annullata, altresì, senza rinvio la sentenza
impugnata nei confronti del datore di lavoro della ditta di autotrasporto limitatamente
però al reato contravvenzionale di cui al capo D) in quanto estinto per
prescrizione, eliminando la relativa pena inflitta a titolo di continuazione e
rideterminando la pena complessiva in anni uno e mesi tre di reclusione.
Gerardo Porreca
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